Incarto n. 11.2016.48
Lugano 18 aprile 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2016.63 (divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 febbraio 2016 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull’appello del 3 giugno 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 23 maggio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1968) a versare alla moglie AO 1 (1972) una provvigione ad litem di fr. 5000.– nell'ambito della procedura di divorzio fra le parti (inc. DM.2015.178);
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2016 per ottenere l'esonero dal versamento della provvigione ad litem;
che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello;
che il 5 aprile 2017 AO 1 ha comunicato alla Camera – con copia per conoscenza all'appellante – di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte che pone fine al contenzioso;
e considerando
in diritto: che dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Naegeli in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 241);
che sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC);
che nella fattispecie le parti non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale sicché la causa va stralciata dal ruolo perché senza oggetto;
che in merito alle spese del presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante, che le ha anticipate, e di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere;
che l'ammontare delle spese processuali va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG);
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).