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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.06.2016 11.2016.28

22 juin 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,272 mots·~11 min·3

Résumé

Restituzione del termine per l'appello

Texte intégral

Incarti n. 11.2016.28 11.2016.29

Lugano 22 giugno 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2013.398 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 2013 dal

CO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'istanza di restituzione del termine del 18 aprile 2016 (inc. 11.2016.28) e sull'appello del 25 aprile 2016 (inc. 11.2016.29) presentati da IS 1 nei confronti della sentenza emessa dal Pretore il 1° aprile 2016;

Ritenuto

in fatto:                A.  Statuendo il 1° aprile 2016 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1963) e IS 1 (1969) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale (particella n. 3 RFD di __________, proprietà del marito) in uso alla moglie, cui ha affidato i figli O__________ (7 dicembre 2002), V__________ (23 ottobre 2004), G__________ (24 marzo 2006) e M__________ (16 ottobre 2008), ha regolato il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa in favore dei ragazzi. Inoltre egli ha obbligato il marito a versare dal 1° aprile 2016 un contributo alimentare per la moglie di fr. 10 290.– mensili e contributi alimentari per ogni figlio di fr. 980.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1165.– mensili fino ai 18 anni (assegni familiari non compresi), come pure ad assumere le spese scolastiche, extrascolastiche, mediche e dentistiche non coperte dalla cassa malati. Infine il Pretore ha autorizzato CO 1 a dedurre dal dovuto quanto avrebbe pagato direttamente a titolo di oneri ipotecari e di assicurazione per l'abitazione coniugale. Le spese processuali di complessivi fr. 16 300.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            B.  Il 18 aprile 2016 IS 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di restituzione del termine in cui chiede che le sia fissata una nuova scadenza fino al 25 aprile 2016 per presentare appello contro la sentenza appena citata. Alla richiesta essa ha accluso il seguente certificato medico, di quello stesso giorno, riguardante il suo patrocinatore avv. PA 1:

                                  Attesto che il paziente a margine a seguito del grave infortunio occorso al fratello in sua presenza il 16 aprile 2016, non ha potuto riposare e si trova tuttora in stato di shock psicologico. Ritengo quindi che un periodo di circa 1 settimana sia più che sufficiente per recuperare le forze e rientrare nell'abilità lavorativa. È quindi da ritenere inabile al lavoro al 100% almeno per una settimana a partire dal 18 aprile 2016 al 22 aprile 2016 compreso.

                                         In fede

                                         Dr med. __________

                            C.  Il 25 aprile 2016 il Pretore ha comunicato alla Camera che il 18 aprile 2016 l'avv. PA 1 era comparso a un'udienza in un'altra causa “protrattasi dalle ore 09.00 alle ore 10.10” davanti al Pretore aggiunto della medesima sezione. Preso atto di ciò, IS 1 ha precisato il 28 aprile 2016 che il suo legale si era recato quel giorno in Pretura per ottenere un rinvio del­l'udienza prevista l'indomani, martedì 19 aprile 2016. Circa

                                  l'udienza di quel lunedì, l'avvocato PA 1 vi avrebbe partecipato per rispetto del giudice e delle parti, entrambe da lui patrocinate, anche perché tale udienza non presentava difficoltà né richiedeva un contraddittorio, ma solo l'audizione separata e congiunta dei coniugi e l'omologazione di una convenzione completa di divorzio. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2016 all'istanza di restituzione del termine CO 1 propone di respingere la domanda.

                            D.  Nel frattempo IS 1 è insorta a questa Camera contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 aprile 2016 in cui chiede di considerare l'atto tempestivo e di riformare il giudizio impugnato nel senso di obbligare il marito a versare dal 1° febbraio 2013 un contributo alimentare per sé di fr. 24 000.– mensili e uno per ciascun figlio di fr. 1165.– mensili fino ai sei anni, di fr. 1180.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1365.– mensili fino alla maggiore età, ponendo le spese giudiziarie di primo e di secondo grado a carico del marito. L'appello non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Per semplificare il processo il giudice può, segnatamente, ordinare la congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC) che denotino una certa comunanza o connessione (Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 22 ad art. 125). L'attuale decisione sulla restituzione del termine influisce manifestamente sulla ricevibilità del­l'appello. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una decisione unica.

                             2.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto era dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie (memoriale conclusivo del 15 ottobre 2015, pag. 14). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 6 aprile 2016, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 16 aprile 2016. Esso si è protratto per vero al successivo lunedì 18 aprile 2016 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, ma anche tale scadenza è decorsa infruttuosa.

                                  L'istante ne postula il ripristino valendosi dell'art. 148 CPC. Lamenta di non aver potuto rispettare il termine perché in seguito a un “grave infortunio occorso al proprio fratello” il suo patrocinatore ha riportato il 16 aprile 2016 uno “stato di shock psicologico” che lo ha reso incapace al lavoro per l'intero fine settimana e per i giorni successivi, come ha certificato il dott. __________.

                             3.  Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazio­ne del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto l'adempimento di quest'ultima condizione non fa dubbio, IS 1 avendo introdotto l'istanza di restituzione già il 18 aprile 2016. Rimane da verificare la prima condizione, ovvero l'impossibilità di rispettare il termine senza colpa o per colpa meramente lieve.

                             4.  Nella fattispecie l'interessata invoca una totale assenza di colpa, facendo valere – come si è accennato – che il proprio patrocinatore non era in grado, come ha attestato il dott. __________, di introdurre appello, risultando inabile al lavoro negli ultimi tre gior­ni precedenti la scadenza del termine di ricorso.

a)   Un impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RSD 2015 I 156; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 148). Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (DTF 119 II 87 consid. 2a; cfr. Dietschy-Martenet, op. cit., pag. 155 e 157). Trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Una malattia o un infortunio può nondimeno giustificare un'istanza di restituzione seppure subentri poco prima della scadenza del termine (DTF 112 V 256 consid. 2a).

b)  Un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, op. cit., pag. 158 con rinvii). L'incapacità lucrativa attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'atto processuale o almeno una tempestiva sostituzione da parte di un collega (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 576 n. 1359). Un certificato medico soggiace dunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice (Frei, op. cit., n. 12 ad art. 148 CPC; Merz in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 21 ad art. 148). Spetta a quest'ultimo valutare se e in che misura l'attestazione esprima una diagnosi medica o riproduca piuttosto le dichiarazioni del paziente (Merz, loc. cit.).

c)   Nel caso specifico l'istante motiva l'impossibilità di presentare appello entro il 18 aprile 2016 contro la sentenza del Pretore fondandosi sul certificato medico rilasciato al suo legale quello stesso giorno dal dott. __________ di __________. Questi ha riscontrato nel patrocinatore uno “stato di shock psicologico” per ristabilirsi dal quale una settimana di riposo sarebbe stata – a parere del medico – “più che sufficiente”. Ora, che una settimana di riposo potesse essere “più che sufficiente” è verosimile. Che tale settimana fosse davvero necessaria è smentito però dalle circostanze. Lo “stato di shock psicologico” non ha impedito invero al legale di patrocinare quel lunedì 18 aprile 2016 davanti al Pretore aggiunto due suoi clienti nel corso di un'udienza di divorzio durata più di un'ora. Può darsi che l'udienza non presentasse difficoltà e non implicasse un contraddittorio, ma solo l'audizione dei coniugi e l'omologazione di una convenzione completa sugli effetti del divorzio. Sta di fatto che un'incapacità lucrativa non può essere interpretata a geometria variabile. O un legale è atto al patrocinio o non lo è. Nemmeno il dott. __________, per altro, ha posto distinzioni al riguardo nel suo certificato medico.

d)  Per quel che è dell'impossibilità di agire il 16 e il 17 aprile 2016, mancano accertamenti precisi. Il dott. __________ ha attestato sì, nel certificato medico, che il 18 aprile 2016 l'avvocato PA 1 si trovava “tuttora” in stato di shock psicologico. Ora, che il trauma per l'infortunio occorso al fratello sussistesse il lunedì è senz'altro possibile. Che ciò comportasse tuttavia una totale incapacità lucrativa è stato smentito dalle circostanze il lunedì 18 aprile 2016. Il che non rende più vero­simile l'incapacità lucrativa del sabato e della domenica, su cui per altro il medico non si è espresso. Anzi, a ben vedere non è dato di sapere nemmeno quando sia accaduto l'infortu­nio quel sabato 16 aprile 2016, di modo che tutto si ignora sul tempo che sarebbe rimasto a disposizione del legale per redigere l'appello. L'istante sottolinea la disponibilità del dottor __________ a essere sentito come testimone dinanzi a questa Camera nel caso in cui il certificato medico non bastasse. Mal si intravede tuttavia l'utilità dell'audizione. Il medico internista potrebbe confermare, tutt'al più, la sua (fallace) prognosi di lunedì 18 aprile 2016 circa l'incapacità lucrativa del legale per la settimana entrante, ma non potrebbe formulare una diagnosi retrospettiva per i giorni di sabato e domenica, non avendo neppure visto il paziente. E una simile valutazione non apparirebbe, comunque sia, più attendibile di quella da lui espressa il lunedì. Ne segue che l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità, per il legale, di rispettare il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è pertanto destinata all'insuccesso, ciò che rende irricevibile per tardività l'appello inoltrato il 25 aprile 2016.

                             5.  Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni all'istanza di restituzione del termine tramite un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza dell'allegato (poco più di quindici righe di testo).

                             6.  Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Le cause inc. 11.2016.28 e 11.2016.29 sono congiunte.

                             2.  L'istanza di restituzione del termine è respinta.

                             3.  L'appello è irricevibile.

                             4.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                             5.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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