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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2016 11.2016.2

29 janvier 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·634 mots·~3 min·4

Résumé

Stralcio dell'appello diventato senza oggetto

Texte intégral

Incarto n. 11.2016.2

Lugano 29 gennaio 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente  

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.132 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 gennaio 2014 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),  

giudicando sull'appello del 14 gennaio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 31 dicembre 2015;

                                  premesso che nella procedura a protezione dell'unione coniugale promossa con istanza del 14 gennaio 2014 da AP 1 (1967) nei confronti di AO 1 (1963), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha deciso con provvedimento cautelare del 12 novembre 2015, emanato senza contraddittorio, di privare i genitori della custodia sulla figlia F__________ (2000) e di collocarla fuori dalla famiglia;

                                  rilevato che, sentite le parti, il medesimo giudice ha “approvato e reso esecutivo” per decreto cautelare del 31 dicembre 2015 il “progetto educativo” di affidamento di F__________ in un centro educativo minorile, ha confermato che i genitori rimangono privati della custodia, ha respinto “ogni richiesta di ripristino della custodia formulata dalla madre” e ha dato mandato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di procedere con il collocamento;

                                  preso atto che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 gennaio 2016 per ottenere il ripristino della custodia materna;

                                  constatato che con ulteriore decisione “supercautelare” del

                                  21 gennaio 2016 il Pretore ha annullato il precedente provvedimento e ha reintegrato AP 1 nella custodia sulla figlia, condizionando il diritto a una serie di misure (monitoraggio pedopsichiatrico della minore, ripresa del sostegno psicoterapeutico per F__________ e obbligo per la madre di attenersi alle indicazioni ricevute);

                                  rammentato che il 25 gennaio 2016 il presidente di questa Camera ha scritto al patrocinatore dell'appellante, invitandolo a comunicare se, nelle circostanze descritte, l'impugnazione potesse essere stralciata siccome caduca;

                                  vista la lettera di quello stesso giorno con la quale il patrocinatore dell'appellante dà atto che l'impugnazione è divenuta priva di oggetto ma rivendica un'indennità per ripetibili;

                                  ritenuto che, di conseguenza, l'appello va tolto dai ruoli, rinunciando – eccezionalmente – a percepire oneri processuali; 

                                  considerato che la controparte, cui l'appello – appena giunto a questa Camera – non è stato notificato per osservazioni, non può essere chiamata a rifondere ripetibili non avendo proposto di respingere il rimedio;

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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