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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2018 11.2016.112

2 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,760 mots·~24 min·3

Résumé

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Texte intégral

AO 1

Incarto n. 11.2016.112

Lugano 2 ottobre 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2005.148 (ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 marzo 2005 dalla

AO 1   (patrocinata dall'avv.   )  

contro

 AP 1  (D), e  AP 4 già in  (BG) al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa   AP 2  (BG), e   AP 3  (BG) (patrocinati dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 24 ottobre 2016 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto:                   A.   La particella n. 730 RFD di __________ (2000 m²) è stata costituita nel gennaio del 2000 in proprietà per piani prima della costruzione. È composta di quattro unità, pari ognuna a 250/1000 del fondo base: la n. 22 268 intestata a AP 4, la n. 22 269 a AP 4, la n. 22 270 a AP 5 e la n. 22 271 ad __________ M__________. Il 17 maggio 2000 AP 5 e __________ M__________ hanno affidato all'impresa AO 1 i lavori da capomastro per l'edificazione sul fondo di due ville bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo, stipulando una mercede di fr. 1 834 012.35 complessivi con una deduzione contrattuale dello 0.75%. In seguito a divergenze con i committenti la AO 1 ha poi rescisso il contratto d'appalto in corso d'opera per il 25 aprile 2002.

                                  B.   Il 24 aprile 2002 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 267 060.– con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268, di fr. 267 906.90 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 269, di fr. 449 066.80 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 270 e di fr. 449 066.80 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 271. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Ordinate l'indomani con decreto cautelare emesso senza contraddittorio, le iscrizioni provvisorie sono state confermate dal Pretore con decisione del 12 settembre 2008 limitatamente a fr. 264 400.48 sulla proprietà per piani n. 22 268, a fr. 265 238.90 sulla proprietà per piani n. 22 269, a fr. 222 297.37 sulla proprietà per piani n. 22 270 e per il medesimo importo sulla proprietà per piani n. 22 271, il tutto con interessi al 5% dal 26 marzo 2002 (inc. DI.2002.92).

                                  C.   Nel frattempo, il 4 marzo 2005, la AO 1 ha promosso l'azione di merito per ottenere che AP 5 e __________ M__________ fossero condannati solidalmente, quali committenti, a versarle complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per le opere eseguite e che tanto sulla proprietà per piani n. 22 270, appartenente al primo, quanto sulla proprietà per piani n. 22 271, appartenente alla seconda, fosse iscritta in via definitiva un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 449 066.80 con interessi

                                         (inc. OA.2005.149). Quel medesimo giorno la AO 1 ha promosso causa anche contro AP 4 e AP 1 affinché fosse iscritta per il medesimo credito un'ipoteca legale

                                         degli artigiani e imprenditori di fr. 267 060.– con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268 dell'uno e un'analoga ipoteca di fr. 267 906.90 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 269 dell'altra (inc. OA.2005.148). Con risposta del 17 giugno 2005 i convenuti hanno proposto di respingere le azioni. L'attrice ha replicato il 22 agosto 2005 e i convenuti hanno duplicato il 23 e il 26 settembre 2005, ognuno mantenendo il proprio punto di vista.

                                  D.   L'udienza preliminare delle due procedure si è tenuta il 18 ottobre 2005. L'8 febbraio 2006 AP 4 è deceduto. Gli sono subentrati nella lite i figli AP 5, già convenuto nella causa parallela, e AP 3. L'istruttoria congiunta, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore delle prestazioni fornite dall'impresa di costruzione, è terminata il 31 gennaio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 13 e 15 marzo 2013 nelle quali hanno riaffermato le posizioni iniziali.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2013, il Pretore ha par­zialmente accolto la petizione nei confronti di AP 5 e __________ M__________, nel senso che ha condannato ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 494 397.85 con interessi, disponendo in garanzia del credito l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 222 297.37 con interessi tanto sulla proprietà per piani n. 22 270 quanto sulla proprietà per piani n. 22 271. Le spese processuali di fr. 12 500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste per un settimo a carico della AO 1 e per il resto a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno. Ogni convenuto è stato tenuto inoltre a rifondere alla AO 1 un'indennità di fr. 27 000.– (IVA compresa) per ripetibili ridotte.

                                  F.   Con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha parzialmente accolto anche la petizione contro gli eredi di AP 4

                                         (AP 5 e AP 3) e contro AP 1, disponendo in garanzia del citato credito l'iscrizione

                                         definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 264 400.48 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268 e di un'analoga ipoteca di fr. 265 238.90 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 269. Le spese processuali di fr. 7500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste a carico degli eredi fu AP 4 e di AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Entrambe le parti convenute sono state obbligate inoltre a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 15 000.– (più IVA) per ripetibili.

                                  G.   Contro la prima sentenza AP 5 e __________ M__________ sono insorti il 3 febbraio 2014 al Tribunale d'appello per vedere respinta la pretesa della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2014 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale ha postulato la condanna di ogni convenuto al versamento di fr. 584 660.– oltre interessi, con relativo adeguamento della somma garantita dalle ipoteche legali oggetto dell'iscrizione definitiva. AP 5 e __________ M__________ hanno proposto di respingere l'appello incidentale. Statuendo il 20 novembre 2015, la seconda Camera civile ha parzialmente accolto gli appelli, ha annullato la decisione impugnata per carenza di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 12.2014.28).

                                  H.   Contro la seconda sentenza AP 5, AP 3 e AP 1 sono insorti a questa Camera mediante appello dello stesso 3 febbraio 2014 per vedere respinta la petizione della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Statuendo l'11 dicembre 2015, questa Camera ha accolto parzialmente l'appello e rinviato gli atti al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2014.9).

                                    I.   In esito al rinvio il Pretore ha nuovamente statuito il 12 settembre 2016, accogliendo parzialmente la petizione nei confronti di AP 5 e __________ M__________, nel senso che ha condannato ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Contestualmente egli ha disposto l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in garanzia del credito e ha ripartito le spese giudiziarie come aveva già deciso il 16 dicembre 2013 (inc. OA.2005.149). Con sentenza di quello stesso giorno, rettificata il 23 settembre 2016, egli ha parzialmente accolto anche la petizione nei confronti di AP 5, AP 3 e AP 1, nel senso che ha confermato quanto ordinato il 16 dicembre 2013 (inc. OA.2005.148).

                                  L.   Contro la prima sentenza AP 5 e __________ M__________ hanno nuovamente ricorso il 24 ottobre 2016 al Tribunale d'appello per vedere nuovamente respinta la pretesa della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto il rigetto dell'appello e con appello incidentale ha riaffermato le conclusioni avanzate il 14 marzo 2014. Statuendo il 21 giugno 2018, la seconda Camera civile ha respinto entrambi gli appelli. Le spese dell'appello principale, di fr. 30 000.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice fr. 20 000.– per ripetibili, sempre con vincolo di solidarietà. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 7000.–, sono state addebitate all'attrice, con obbligo di versare ai convenuti fr. 5000.– per ripetibili (inc. 12.2016.176). Tale decisione è passata in giudicato.

                                  M.   Contro la seconda sentenza AP 5, AP 3 e AP 1 hanno ricorso a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2016 per vedere nuovamente respinta la petizione della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2016 la AO 1 ha riproposto di respingere l'appello e rivendicato ripetibili per fr. 27 000.–. L'11 gennaio 2017 i convenuti hanno presentato una replica spontanea in cui hanno ribadito il loro punto di vista. In una duplica spontanea del 24 gennaio 2017 l'attrice ha mantenuto la propria posizione.

Considerando

in diritto:                 1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede (fr 264 400.48 e fr. 265 238.90). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza rettificata è stata recapitata alla patrocinatrice dei convenuti il 27 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 24 ottobre 2016 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato anzitutto le premesse per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori. Sulla scorta degli accertamenti peritali egli ha appurato così il diritto dell'appaltatrice a una mercede di fr. 2 659 694.33, oltre a fr. 202 136.76 di IVA (al tasso del 7.6%). Da tale importo egli ha dedotto acconti per fr. 1 864 788.80, ottenendo un saldo a favore dell'attrice di fr. 997 042.29 (sentenza impugnata, pag. 15). Il primo giudice ha accertato, in particolare, “lavori liquidati e firmati” per fr. 2 173 220.80, “opere a regia” per fr. 376 062.–, “prestazioni a corpo” per fr. 24 300.33 e “aumenti anno 2001 e 2002” per fr. 86 111.20 (pag. 4 seg.). Ha respinto di conseguenza sulla base delle risultanze istruttorie le contestazioni dei convenuti in merito all'entità del lavori eseguiti, alle ordinazioni supplementari, alle modifiche e alle verifiche della direzione dei lavori, rilevando in specie che le liquidazioni e i rapporti a regia sono stati controfirmati dalla direzione medesima e vincolano perciò i com­mittenti (sentenza impugnata, pag. 12).

                                         Relativamente ai prezzi per lavori non contemplati nell'offerta iniziale, il primo giudice li ha considerati accettati dalla direzione dei lavori. Altrettanto egli ha reputato per i lavori supplementari e le opere a regia, in parte richiesti dagli stessi committenti, senza che ciò avesse mai dato luogo a obiezioni da parte loro e dei convenuti. Riguardo agli aumenti per salari e materiali, il Pretore ha accertato, anche in questo caso, che gli stessi erano stati avallati dalla direzione dei lavori tramite una conferma d'ordine del 27 aprile 2000, richiamata nel contratto d'appalto del maggio del 2000. Il primo giudice ha respinto per contro una pretesa risarcitoria dei con­venuti, definendo la richiesta non quantificata né comprovata. Quanto poi al sorpasso di preventivo, egli ha stabilito che ciò si riconduceva alle numerose richieste di modifica dei committenti e che, comunque fosse, la direzione dei lavori e la committenza erano stati resi attenti in proposito, per tacere del fatto che i preventivi e le liquidazioni erano stati verificati anche da una ditta terza (A__________ AG di __________) su incarico di AP 5 (sentenza impugnata, pag. 12 a 15).

                                         Per quanto attiene infine alla ripartizione delle ipoteche legali sulle varie proprietà per piani, il Pretore ha ritenuto potersi discostare, in via eccezionale, dal metodo ordinario fondato sul valore dei lavori eseguiti sulle singole quote oppure, ove tale criterio non risulti praticabile, su un riparto millesimale, adottando invece – come suggeriva il perito – una suddivisione secondo la superficie delle singole unità abitative e la pertinenza delle parti comuni. Ciò posto, in ultima analisi egli ha confermato in via definitiva

                                         l'iscri­zione delle tre ipoteche legali (sentenza impugnata, pag. 15 seg.).

                                   3.   L'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, consente di ottenere la costituzione di un'ipo­teca legale per crediti di artigiani o imprenditori che abbiano for­nito materiali e lavori, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere su un determinato fondo. L'azione non tende al­l'accertamento del credito (di cui è debitore il committente del­l'opera), ma soltanto a far iscrivere nel registro fondiario un pegno per una certa somma in garanzia di quel credito (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2). Tale azione può essere introdotta nei confronti del proprietario del fondo contestualmente all'azione creditoria nei confronti del committente dell'opera; in tal caso il giudice adito con l'azione creditoria statuisce anche sull'azione ipotecaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.9 dell'11 dicembre 2015 consid. 2).

                                   4.   Nella fattispecie la AO 1 ha promosso la causa OA.2005.149 perché AP 5 e __________ M__________ fossero condannati solidalmente, quali committenti dell'appalto, a versarle complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per tutte le opere eseguite (azione creditoria); accessoriamente essa ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a carico delle due proprietà per piani appartenenti ai convenuti nella misura in cui tali proprietà avevano beneficiato dei lavori (azione ipotecaria). Con la simultanea causa OA.2005.148, ora in esame, l'impresa di costruzione ha postulato inoltre l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale in garanzia del credito per i lavori di cui hanno beneficiato le proprietà per piani di CE 1 e AP 1 (azione ipotecaria). Come si è già ricordato nella sentenza di rinvio dell'11 dicembre 2015, l'azione creditoria va decisa prima delle azioni ipotecarie, giacché la decisione sull'ammontare del credito vantato dall'attrice nei confronti dei committenti determina l'ammontare dei pegni da iscrivere in via definitiva nel registro fondiario a carico dei proprietari (loc. cit., consid. 4).

                                   5.   In concreto l'azione creditoria nei confronti di AP 2 e __________ M__________ è stata – come detto – parzialmente accolta dal Pretore, che ha condannato ogni convenuto a versare alla AO 1 fr. 498 521.14 più interessi. Tale sentenza è stata confermata dalla seconda Camera civile, competente per materia

(art. 48 lett. b n. 1 LOG), con la citata sentenza del 21 giugno 2018 (sopra, lett. L), passata in giudicato. Per quel che riguarda l'ammontare del credito, questa Camera è legata così al dispositivo di tale decisione. Non vincola questa Camera invece l'esito dell'azione ipotecaria. Che l'appello diretto a questa Camera sia testualmente identico a quello giudicato all'altra Camera poco giova, già per il fatto che l'appello ora in esame riguarda proprietà per piani diverse (n. 22 268 e 22 269) rispetto a quelle di cui si è occupata la seconda Camera civile (n. 22 270 e n. 22 271).

                                   6.   Per quel che riguarda i pegni da iscrivere in via definitiva sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269, gli appellanti rimproverano al Pretore – appunto – di avere ripartito il carico ipotecario sui due fondi adottando un criterio eterodosso. Invece di gravare ciascun immobile per i lavori e il materiale a quel singolo immobile, in effetti, il Pretore ha suddiviso il valore complessivo delle prestazioni svolte dalla ditta attrice secondo le superfici delle varie proprietà per piani, e ciò per venire incontro alla ditta medesima, che non aveva tenuto un conteggio separato delle prestazioni relative a ogni singola unità. I convenuti fanno valere che la negligenza dell'impresa non giustifica una deroga ai criteri di riparto ordinari. Per di più, essi soggiungono, la correttezza del metodo applicato dal Pretore è sconfessata dalle risultanze istruttorie. Sia la documentazione fotografica annessa alla perizia dell'agosto 2004 (assunta nell'ambito della procedura d'iscrizione provvisoria DI.2002.292) sia le varie testimonianze attesterebbero che i lavori non avevano raggiunto il medesimo stato di avanzamento, tant'è che mentre una casa era già arrivata a tetto, l'elevazione dell'altra non era ancora iniziata. Ne desumono gli appellanti che, non essendo provato in quale misura le opere eseguite riguardano le singole unità, l'attrice non può ottenere

                                         l'iscrizione definitiva delle ipoteche invocate, men che meno in mancanza di un vincolo di solidarietà tra i comproprietari della particella n. 730.

                                         a)    Il privilegio degli artigiani e imprenditori può sussistere unica­mente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ot­tobre 2016, consid. 5). Nel caso di lavori su più immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incom­be all'artigiano o imprenditore redigere un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie di diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria di eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo (sentenza del Tribu­nale federale 5A_924/2014 del 7 mag­gio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217).

                                         b)   Ove l'artigiano o l'imprenditore che chiede l'iscrizione di un'ipoteca legale abbia fornito prestazioni riguardanti più proprietà per piani, incombe di conseguenza a lui suddividere l'importo totale fra le varie unità secondo i lavori effettivamente eseguiti in ciascuna di esse (RtiD I-2011 pag. 670 consid. 8). Solo trattandosi di prestazioni svolte su parti comuni è lecito ripartirne il costo complessivo, data l'impossibilità di un'altra suddivisione, secondo i millesimi di ogni singola unità (Rep. 1986 pag. 81, 1985 pag. 306 consid. 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133 del 27 aprile 2011, consid. 8 con richiami).

                                         c)   Ciò premesso, a ragione gli appellanti contestano il riparto dell'aggravio operato dal primo giudice siccome contrario alla giurisprudenza. Poco importa che il perito abbia fatto capo a tale criterio, stimandolo l'unico praticabile. Che costui non sia stato in grado di determinare l'ammontare dei lavori e del materiale destinati alle singole unità non abilitava il Pretore a scostarsi dal principio per cui la garanzia dell'ipoteca deve gravare solo la proprietà per piani che trae un plusvalore dalle prestazioni fornite. Le soverchie difficoltà incontrate dal­l'arch. __________ A__________ erano dovute, del resto, all'inesistenza di una contabilità separata per le quattro proprietà per piani (referto del maggio 2011, pag. 10 seg.), ovvero a una mancanza dell'impresa. Il Pretore non poteva suddividere così in maniera astratta l'importo totale dei costi di costruzione tra i vari fondi per rimediare a difficoltà cagionate dall'imprenditore. L'inattendibilità del metodo da lui applicato risulta poi evidente ove si consideri che esso si fonda sull'ipotesi secondo cui i lavori riguardavano in ugual misura ogni singola proprietà per piani. L'ipotesi però è smentita dalla documentazione fotografica annessa alla perizia del dicembre 2004 (doc. AG), come fanno notare gli appellanti. Nelle condizioni descritte spettava all'attrice, che postula l'iscrizione definitiva di ipoteche legali, dimostrare in che misura la sua pretesa si riferisse concretamente alla proprietà per piani n. 22 268 e in che misura alla proprietà per piani n. 22 269. Non essendo nemmeno il perito riuscito a compiere tale distinzione, il primo giudice doveva respingere l'istanza di iscrizione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5).

                                         d)   Nelle osservazioni all'appello l'attrice difende il metodo di calcolo proporzionale adottato del Pretore richiamandosi all'opinione di Schumacher (Das Bauhandwerkerpfand­recht, 3ª edizione, pag. 264 n. 792 segg.). A parte il fatto però che tale parere è isolato in dottrina, la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara e non lascia spazio a differenziazioni tra interventi straordinari e lavori correnti (DTF 125 III 117 consid. 3 con rinvii; panoramica in: Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 seg. ad art. 839/840 con rimandi). Né la GTL SA può invocare l'orientamento di  Steinauer (Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, n. 2880b e 2880c), il quale in realtà – contrariamente a quanto essa crede – segue l'indirizzo del Tribunale federale e della dottrina dominante.

                                         e)   Non si disconosce che la seconda Camera civile, trattando gli identici argomenti sollevati da AP 5 e __________ M__________ nell'appello a essa sottoposto, ha ritenuto simili censure insufficientemente motivate e finanche tardive (sentenza inc. 12.2016.176 del 21 giugno 2018, consid. 19). A mente sua, “sin dalle prime comparse scritte i convenuti si sono limitati a proporre considerazioni del tutto generiche e teoriche sulla correttezza del metodo di ripartizione invocato dall'attrice, senza però indicare quali elementi concreti impongano una diversa ripartizione per tener conto di specifiche particolarità”. A ben vedere le cose stanno altrimenti. Nella loro risposta del 17 giugno 2005 i convenuti avevano puntualmente contestato la suddivisione del credito vantato dal­l'at­trice sulle singole proprietà per piani, rimproverando al­l'im­presa di non avere “fornito la prova dei lavori effettivamente eseguiti per ogni PPP” e sottolineando che nemmeno la perizia del­l'arch. __________ A__________ (del dicembre 2004) era di sussidio, poiché si limitava a “ipotizzare che nelle singole PPP siano stati eseguiti lavori in egual misura”. Sempre nella risposta i convenuti facevano esplicitamente valere, invocando la giurisprudenza del Tribunale federale, che il credito dell'attrice andava “diviso tra le diverse quote secondo i lavori effettivamente eseguiti per ogni PPP” (pag. 19). Chiaramente espressa e circostanziata sin dagli inizi della causa, la contestazione è poi stata ribadita nella duplica del 23 settembre 2005, quando i convenuti hanno riaffermato che “l'onere di provare i lavori effettivamente eseguiti su ogni singola PPP incombe all'attrice” e che “il perito giudiziario non applica il diritto ed il suo metro di valutazione non può essere assurto ad alcuna valida considerazione di carattere giuridico” (pag. 16).

                                               Si aggiunga che l'attrice nemmeno consta avere revocato in dubbio la validità delle contestazioni testé riassunte, se non per quanto riguarda la tempestività dell'argomento legato al maggior stato di avanzamento dei lavori sulla “casa 1” rispetto alla “casa 2”. Questione che essa eccepisce essere stata addotta per la prima volta in seconda sede (osservazioni al­l'appello, pag. 36), salvo riconoscere poi, in esito alla replica spontanea degli appellati (pag. 8), che la questione è stata sollevata per lo meno nel memoriale conclusivo (duplica spontanea, pag. 11). A parte ciò, non spettava ai convenuti dimostrare in che misura si imponesse una diversa ripartizione del credito, bensì all'attrice provare le prestazioni effettivamente fornite e i loro costi per ogni singolo fondo (sopra, consid. a), il che non è stato fatto. In condizioni del genere, quand'anche i convenuti avessero invocato tardiva­mente – come opina la seconda Camera civile nella nota sentenza (pag. 20, consid. 19) – una differenza tra le prestazioni fornite sui “due oggetti edificati”, nulla muterebbe ai fini del giudizio.

                                         f)    Se ne conclude, alla luce di quanto precede, che l'appello in esame merita accoglimento e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale del registro fondiario deve essere invitato a cancellare le iscrizioni decretate in via provvisoria dal Pretore. Di per sé. la cancellazione dovrebbe concernere le ipoteche decise in via provvisoria il 12 settembre 2008 (sopra, lett. B). Nel registro fondiario tuttavia figurano ancora le ipoteche decretate cautelarmente senza contraddittorio il 25 aprile 2002. Vanno pertanto radiate queste ultime, mentre a tutela della sicurezza giuridica le iscrizioni provvisorie decise dal Pretore il 12 settembre 2008 vanno dichiarate estinte.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione. Quanto alle ripetibili, l'art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 178.310) prevede che in appello esse sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità per il patrocinio di primo grado. Le prestazioni della patrocinatrice dei convenuti sono consistite, davanti a questa Camera, nella stesura dell'appello (21 pagine di motivazione, più il frontespizio e le richieste di giudizio) e della duplica spontanea (12 pagine) in una causa già conosciuta. Considerato che l'appello è letteralmente identico a quello presentato alla seconda Camera civile per i committenti AP 5 e __________ M__________, l'aliquota minima si rivela adeguata. Ne segue un'indennità per ripetibili (onnicomprensiva) di fr. 10 000.–.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  Ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare le seguenti iscrizioni provvisorie decretate il 25 aprile 2002 in via cautelare senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2:

a)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 060.– con interessi al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 22 268 (pari a 250/1000 della particella n. 730) RFD di __________, ancora intestata a AP 4;

b)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 267 906.90 con interessi al 7% dal 26 marzo 2002 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 22 269 (pari a 250/1000 della particella n. 730) RFD di __________, intestata a AP 1.

                                         3.  Le spese processuali di fr. 7500.–, come pure la metà delle spese peritali, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 30 000.– complessivi per ripetibili.

                                   II.   Le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori di cui è stata decisa l'iscrizione definitiva in favore della AO 1 con la sentenza impugnata sono dichiarate estinte.

III.  Le spese di appello, di fr. 10 000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.

                                 IV.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                      – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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