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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.11.2015 11.2015.98

13 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·929 mots·~5 min·3

Résumé

Rettifica di sentenza: errore di scritturazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.98

Lugano, 13 novembre 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.817 (ipoteca degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 novembre 2012 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

verificato il dispositivo n. I/3 della sentenza emessa da questa Camera il 6 novembre 2015 (inc. 11.2013.58);

                                  premesso che in parziale accoglimento di un appello presentato dalla AP 1 contro una sentenza emessa il 25 giugno 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con sentenza del 6 novembre 2015 questa Camera ha così statuito:

3.  L'istanza è respinta per il resto, nel senso che le seguenti iscrizioni provvisorie sussistono in virtù del decreto cautelare emanato il 30 novembre 2012 senza contraddittorio dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord:

(…)

u)  ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 456.70 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 610 (pari a 45/1000 della particella n. 802) RFD di __________, sezione di __________, intestata alla N__________ AG, __________ (FL), come pure:

     ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5980.75 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla stessa proprietà per piani n. 28 610 (già gravante la proprietà per piani n. 28 611 di __________, sezione __________, riunita alla proprietà per piani n. 28 610), intestata alla N__________ AG, __________ (FL);

(…)

z)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 84 328.70 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 624 (pari a 282/1000 della particella n. 802) RFD di __________, sezione di __________, intestata per 23/33 alla AO 1, __________, per 7/33 alla N__________ AG, __________ (FL) e per 1/33 a F__________, __________;

                                  preso atto che l'11 novembre 2015 l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio ha segnalato a questa Camera come la proprietà per piani n. 28 610 sia pari a 65/1000 della particella n. 802 RFD di __________, sezione di __________, e la proprietà per piani n. 28 624, pari a 282/1000 della stessa particella, sia intestata per 25/33 alla AO 1, __________;

                                  ricordato che a norma dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

                                  che qualora la rettifica riguardi semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

                                  che in concreto il dispositivo n. I/3 è inficiato da un errore di battuta, mentre per il resto è integrato a soddisfazione dell'Ufficio del registro fondiario;

decide:                 1.  Il dispositivo n. I/3 della sentenza emanata da questa Camera il 6 novembre 2015 è emendato come segue:

3.  L'istanza è respinta per il resto, nel senso che le seguenti iscrizioni provvisorie sussistono in virtù del decreto cautelare emanato il 30 novembre 2012 senza contraddittorio dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord:

(…)

u)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 456.70 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 610 (pari originariamente a 45/1000 e adesso a 65/1000 della particella n. 802) RFD di __________, sezione di __________, intestata alla N__________, __________ (FL), come pure:

     ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5980.75 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla stessa proprietà per piani n. 28 610 (già gravante la proprietà per piani n. 28 611 di __________, sezione __________, ora riunita alla proprietà per piani n. 28 610, pari adesso a 65/1000 della particella n. 802) RFD di __________, sezione di __________, intestata alla N__________, __________ (FL);

(…)

z)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 84 328.70 con interessi al 5% dal 28 novembre 2012 in favore della ditta AP 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 624 (pari a 282/1000 della particella n. 802) RFD di __________, sezione di __________, intestata per 25/33 alla AO 1, __________, per 7/33 alla N__________, __________ (FL) e per 1/33 a F__________, __________.

                             2.  Notificazione:

– avv.; – avv.;  – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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