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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.2015 11.2015.97

22 décembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·615 mots·~3 min·3

Résumé

Rilascio di certificato ereditario; mancato pagamento dell'anticipo

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.97

Lugano 22 dicembre 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,  

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.360 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 27 aprile 2015 da

PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

per ottenere il certificato ereditario di TERZ 1 (1925-2015), già in,   certificato che il Pretore ha emesso il 1° ottobre 2015 e dal quale risultano come unici eredi: PI 10 PI 8, PI 9, PI 7, PI 5, PI 4, PI 6, PI 1, AP 1, PI 2 (I), PI 3 (I),  

giudicando sull'appello del 5 novembre 2015 presentato da AP 1 contro il rilascio di tale certificato ereditario;

                                  premesso che su istanza di PI 1 (1970) il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha emesso il 1° ottobre 2015 un certificato ereditario nella successione fu TERZ 1, deceduta ad __________ il __________ 2015, in cui figurano come unici eredi PI 10 (1923), PI 8 (1944), PI 9 (1945), PI 7 (1948), PI 5 (1951), PI 4 (1954), PI 6 (1961), la stessa PI 1, AP 1 (1975), PI 2 (1946) e PI 3 (1951);

                                  preso atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2015 nel quale chiede in sostanza di modificare il certificato ereditario nel senso di escludere dall'elenco degli eredi PI 8, PI 9, PI 7 e PI 1;

                                  rilevato che il 12 novembre 2015 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 30 novembre successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                  osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 dicembre 2015 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 14 dicembre 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                  appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                  stabilito che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  Notificazione a:

–; – avv.; –; –; –; –; –;

–;

–; –(I); –(I).  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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