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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2015 11.2015.94

4 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,384 mots·~7 min·4

Résumé

Annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti al Pretore per assumere una prova

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.94 (rinvio TF)

Lugano 4 novembre 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2003.766 (rivendicazione e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 28 no­vem­bre 2003 dall'

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

vista la decisione 5A_404/2014 del 29 luglio 2015 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emessa l'8 aprile 2014 da questa Camera (inc. 11.2011.139);

giudicando nuovamente sull'appello del 4 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2011 e sull'appello del 5 ottobre 2011 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:                A.  In parziale accoglimento di una petizione presentata il 28 novembre 2003 da AP 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato con sentenza del 2 settembre 2011 a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “procedere allo sgombero e alla riconsegna della casa e del terreno di cui alla particella n. __________ RFD di __________ con tutte le installazioni funzionanti per l'uso dell'immobile (impianto di riscal­da­mento, erogazione dell'acqua e di energia elettrica ecc.)” entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 16 000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto una riconvenzione di AO 1 volta a ottenere un rendiconto sull'uso di DM 1 300 000.– da lui versati a AP 1. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese della riconvenzione sono state poste a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 32 000.– per ripetibili.

                             B.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 ottobre 2011 nel quale ha chiesto di riformare il giudizio impugnato, condannando AO 1 a versargli fr. 300 168.– in risarcimento del danno, a sopportare tutti gli oneri processuali dell'azione principale e a rifondergli fr. 36 000.– per ripetibili, versandogli inoltre fr. 44 000.– per ripetibili della riconvenzione. Il 5 ottobre 2011 AO 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore per ottenere l'annullamento della sentenza sulla domanda principale, il rinvio degli atti al primo giudice per completare l'istruttoria (o – in subordine – la reiezione della domanda principale previa assunzione da parte di questa Camera di un testimone) e l'accoglimento della riconvenzione. Nelle loro osservazioni del 14 novembre 2011 e del 31 gen­naio 2012 le parti hanno proposto vicendevolmente di respingere l'appello avversario.

                            C.  Statuendo l'8 aprile 2014, questa Camera ha respinto entrambi gli appelli. Le spese processuali dell'appello presentato da AP 1, di complessivi di fr. 7000.–, sono state poste a carico dell'appellante medesimo, tenuto a rifondere alla controparte fr. 8000.– per ripetibili. Gli oneri dell'appello presentato da AO 1, di complessivi fr. 12 000.–, sono stati posti a carico del­l'appellante stesso, tenuto a rifondere alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili.

                            D.  La decisione della Camera è stata impugnata da AO 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del 29 luglio 2015 ha accolto il ricorso, ha annullato il giudizio di appello e ha rinviato la causa in questa sede per nuova decisio­ne nel senso dei considerandi. Ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sul­l'appello di AO 1. Non solo: essendo stata annullata l'intera sentenza, occorre anche ripristinare formalmente il pronunciato sul­l'appello di AP 1.

Considerando

in diritto:              1.  Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di appello – come detto – anche nella misura in cui questa Camera ha respinto il ricorso di AP 1. Tale dispositivo però non era stato impugnato a livello federale. Nelle circostanze descritte non rimane che riprodurre il precedente giudicato, i cui motivi si danno a loro volta per riprodotti.

                             2.  Quanto all'appello di AO 1, nella sentenza del 29 luglio 2015 il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che l'art. 228 n. 1 CPC ticinese, norma che vietava di escutere l'ex coniuge di una parte come teste, “limita in modo troppo severo il diritto alla prova sgorgante dall'art. 8 CC, norma di diritto privato federale che ha la preminenza sul diritto procedurale civile cantonale”. Il Tribunale federale ha rinviato così gli atti a questa Camera affinché statuisca di nuovo, ammettendo l'audizione di D__________ in qualità di testimone.

                             3.  Rimane la questione di sapere, nelle condizioni descritte, se la prova debba essere assunta direttamente da questa Camera. Ora, considerato che per il Tribunale federale l'art. 228 n. 1 CPC ticinese andava applicato contrariamente al suo significato letterale, contra legem avrebbe potuto procedere già il primo giudice – ove avesse saputo di dover agire in tal modo – e sentire l'ex moglie del convenuto, la rilevanza della deposizione ai fini del giudizio essendo stata accertata dal Tribunale federale stesso. Nulla induce a sottrarre le parti in concreto al loro giudice naturale, tanto meno ove si pensi che ciò toglierebbe loro un doppio grado di giurisdizione con pieno potere cognitivo sull'apprezzamento della testimonianza, il Tribunale federale essendo vincolato per principio ai fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF).

                                  Non si disconosce che l'art. 316 cpv. 3 CPC per­mette a questa Camera di esperire prove ritualmente offerte in prima sede, ma respinte dal Pretore (DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Nella fattispecie però il Pretore ha respinto l'audizione di D__________ non perché inconferente ai fini della decisione, ma perché vietata dal Codice di procedura civile ticinese. Non v'è ragione di conseguenza che questa Camera disponga essa medesima per la prima volta l'ascolto dell'interessata (sempre che essa non rifiuti di deporre). La sentenza appellata va quindi annullata e gli atti rinviati al Pretore affinché statuisca di nuovo alla luce di quanto precede. In tale misura l'appello di AO 1 merita accoglimento.

                             4.  Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello di AP 1 seguono la sorte fissata nella sentenza dell'8 aprile 2014 (consid. 14). Le spese e le ripetibili dell'appello di AO 1 vanno addebitati a AO 1, il quale ha postulato a torto la reiezione dell'appello, fermo restando che tali costi vanno ridotti, la causa non terminando in appello con un sindacato di merito (art. 21 LTG).

                             5.  Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), limitati al rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese di tale appello, di complessivi di fr. 7000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.

                             3.  L'appello di AO 1 è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                             4.  Le spese di tale appello, di complessivi fr. 2000.–, sono poste

                                  a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 12 000.– per ripetibili.

                             5.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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