Incarto n. 11.2015.86
Lugano 12 settembre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OR.2014.4 (successioni: esecuzione di legato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 6 febbraio 2014 da
CO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
RE 1 e RE 2, (patrocinati dall' PA 1 ),
giudicando sul reclamo dell'8 ottobre 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa dal Pretore l'8 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 22 gennaio 1997 dal notaio __________ R__________ di __________, __________ G__________ (1917), vedova, ha lasciato a un nipote, __________ Gi__________, la nuda proprietà di una casa d'abitazione a __________ (particella n. 342 RFP, ora RFD di __________, sezione di __________), condizionando il lascito al versamento di fr. 100 000.– a un'altra nipote, e ha attribuito ad CO 1 (1944), considerato suo figlio elettivo, un diritto di abitazione sulla casa. In un testamento olografo del 15 dicembre 1999 __________ G__________ ha poi revocato tali disposizioni, ha designato CO 1 “usufruttuario di tutte le mie sostanze, vita natural durante, con diritto all'abitazione” e ha designato “eredi della mia proprietà, consistente nella casa sita nel comune di __________ i coniugi RE 2 e RE 1”, precisando che costoro “saranno eredi universali di tutta la mia sostanza, (...), con l'unica limitazione dell'usufrutto a favore di CO 1”.
Il 14 novembre 2000 __________ G__________ ha stipulato davanti al notaio __________ A__________ di __________ un contratto successorio nel quale si è obbligata a lasciare ai coniugi RE 1 e RE 2 tutti i suoi beni, compresa la nota proprietà di __________, mentre i beneficiati hanno preso “atto del fatto che __________ G__________ vuole che essi accudiscono CO 1 e che gli permettano, sino a quando sarà loro possibile e sostenibile e sino a quando lo stato di salute del signor CO 1 lo permetterà, di continuare come sino ad oggi, ad abitare nella casa di sua proprietà e dichiarano di accettare tale onere. I signori __________ accettano la volontà della signora G__________ sopra esposta”. __________ G__________ è deceduta il 6 ottobre 2012 e la notaia __________ C__________ ha pubblicato il contratto successorio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, il quale su istanza della medesima ha emanato il 12 dicembre 2012 un certificato ereditario, indicando quali unici eredi fu __________ G__________ i coniugi RE 2 e RE 1. Il 29 gennaio 2013 i notai __________ R__________ e __________ C__________ hanno pubblicato davanti al medesimo Pretore anche il testamento pubblico e quello olografo.
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 6 febbraio 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore, chiedendo di essere riconosciuto usufruttuario dell'intera successione fu __________ G__________ o, in subordine, di riconoscergli un diritto di abitazione vitalizio sulla particella n. 342 “negli spazi da lui attualmente utilizzati o co-utilizzati” e di obbligare i convenuti ad “accudire a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. Nella loro risposta del 28 febbraio 2014 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e hanno chiesto, con riconvenzione eventuale, di obbligare l'attore a prestare una garanzia di fr. 100 000.– e a depositare almeno fr. 17 000.– “per pigioni arretrate”, oltre a fr. 1000.– mensili, privandolo in caso di mancato o ritardato deposito del possesso sull'immobile. Con replica del 3 aprile 2014 l'attore ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, precisando i locali oggetto del postulato diritto di abitazione e sollecitando l'iscrizione della servitù nel registro fondiario, non senza contestare la riconvenzione. In una duplica del 2 maggio 2014 i convenuti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza del 16 giugno 2014, indetta per le prime arringhe, l'attore ha ritirato la domanda principale, mantenendo quelle subordinate.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato l'attore ha confermato la sua prima richiesta subordinata, tendente a ottenere un diritto di abitazione vitalizio a titolo gratuito da esercitare, in via esclusiva e come coutilizzatore, negli spazi da lui indicati, come pure la ripartizione delle spese dell'immobile a norma di legge e l'obbligo per i convenuti di garantire l'accessibilità e la normale manutenzione della casa, oltre all'iscrizione del diritto nel registro fondiario. Non ha più riproposto invece la seconda subordinata (diritto di mantenimento). Nel loro memoriale i convenuti hanno nuovamente concluso per il rigetto integrale della petizione, chiedendo che, qualora fosse concessa all'attore la “possibilità di abitare” nei noti spazi, costui fosse tenuto a versare una pigione di fr. 1000.– mensili, oltre alle pigioni arretrate sin dalla morte di __________ G__________, così come ad assumere tutte le spese connesse all'uso dei locali e, in caso di mancato o ritardato pagamento di tali somme, di privare il medesimo del possesso di quei vani con la facoltà di procedere alle “pratiche di disdetta e di sfratto”.
D. Statuendo con sentenza dell'8 settembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha riconosciuto ad CO 1 un diritto di abitazione a titolo gratuito nei vani da lui occupati (camera da letto al piano terreno) o coutilizzati (scale, cucina, salotto, bagno al primo piano) e in tutti gli spazi necessari per spostarsi tra i menzionati locali della casa, disponendo
l'iscrizione della servitù nel registro fondiario (dispositivo n. 1). Le spese dell'azione principale, di fr. 4000.– complessivi, sono state poste per quattro decimi a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). La riconvenzione è stata dichiarata irricevibile (dispositivo n. 3). Le spese della riconvenzione, di fr. 500.– complessivi, sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido, con obbligo di rifondere ad CO 1 fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 4).
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo dell'8 ottobre 2015 nel quale chiedono che, in riforma del dispositivo n. 2, le spese dell'azione principale siano suddivise tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2015 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dei reclamanti il 9 settembre 2015 (timbro postale sulla busta d'intimazione acclusa al memoriale). Introdotto l'8 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Litigioso in questa sede è il riparto delle spese giudiziarie in esito al parziale accoglimento della petizione. Il Pretore, richiamati i principi di suddivisione in caso di soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ha ritenuto l'attore sconfitto sia sulla domanda principale (ritirata), sia parzialmente sulla prima domanda subordinata (diritto di abitazione non vitalizio, ma solo fino al momento in cui egli potesse essere accudito a domicilio) sia sulla seconda subordinata (pretesa di mantenimento, non più riproposta nel memoriale conclusivo), mentre l'ha reputato vittorioso sul diritto di abitazione in sé. Accertato un valore litigioso di fr. 150 000.–, egli ha addebitato così le spese processuali per quattro decimi all'attore e per il resto ai convenuti.
3. I reclamanti sottolineano che il grado di soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili va stimato confrontando le richieste iniziali dell'attore con quanto a lui accordato nel giudizio finale, fermo restando che il valore di un diritto d'usufrutto (cui l'attore ha rinunciato) è più alto di quello del diritto d'abitazione riconosciuto dal Pretore. Inoltre, essi soggiungono, anche per quel che è di quest'ultimo diritto CO 1 non è risultato interamente vittorioso, poiché il diritto non gli è stato concesso a vita. Per di più, egli è risultato soccombere anche sulla pretesa di mantenimento, il cui valore è paragonabile a quello del diritto d'abitazione, ed è stato obbligato a partecipare alla normale manutenzione dell'immobile. In definitiva, a loro avviso, nelle circostanze descritte si giustifica per lo meno di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.
4. In un processo civile le spese giudiziarie sono poste – di regola – a carico del soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite secondo
l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In linea di principio il grado di sconfitta è determinato dal raffronto tra le richieste di giudizio e il risultato del processo (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Soccombente si considera anche la parte che ritira l'azione (art. 106 cpv. 1 seconda frase). L'attore che, formulata una domanda principale e una domanda subordinata, veda respingere la prima e accogliere la seconda, soccombe per il minor valore della domanda subordinata rispetto a quello della domanda principale (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
edizione 2012, n. 4 ad art. 106; Urwyler/Grütter in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 106).
a) Nella fattispecie l'attore è uscito soccombente tanto dalla domanda principale volta all'accertamento di un diritto di usufrutto sull'intera successione fu __________ G__________ quanto dalla domanda subordinata volta a obbligare i convenuti ad “accudire a tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. L'altra domanda subordinata è invece stata accolta, sicché gli è stato riconosciuto un diritto di abitazione gratuito – ancorché non vitalizio – in determinati locali della casa situata sulla particella n. 342. In condizioni del genere sussiste soccombenza reciproca, di modo che le spese giudiziarie vanno ripartite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC).
b) Dandosi una controversia di natura patrimoniale, decisivo è il valore litigioso, il quale è determinato dalla domanda principale. Eventuali conclusioni subordinate non sono computate (art. 91 cpv 1 CPC). In presenza di una domanda principale e di una subordinata v'è chi sostiene che fa stato il valore della principale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 38 ad art. 91; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, op. cit., n. 20 ad art. 91; Schleiffer Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 91) e chi invece che determinante è la domanda dal valore più elevato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 91; Sterchi, op. cit., n. 12 ad art. 91; van de Graaf in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 284 n. 685). Lasciata irrisolta dal Tribunale federale (sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), in concreto la questione può continuare a rimanere aperta.
c) Nella decisione impugnata il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 150 000.– attenendosi a quanto le parti gli avevano indicato all'udienza del 16 giugno 2014 con riferimento al diritto di abitazione (verbale, pag. 5). Non ha determinato per contro il valore delle altre richieste, che nemmeno l'attore ha saputo quantificare (replica, pag. 3 ad e). Comunque sia, si può ragionevolmente presumere che il valore dell'usufrutto sull'intera successione fu __________ G__________ sia più alto rispetto a quello di un diritto d'abitazione su determinati vani della casa e che il deprezzamento sia maggiore se il fondo serviente è gravato di usufrutto anziché di un mero diritto d'abitazione. L'attore afferma che nel caso specifico la differenza è relativa, dal momento che l'asse ereditario consta unicamente dell'immobile a Tremona. Trascura però che l'usufrutto sull'intera successione gli avrebbe assicurato il pieno uso e godimento dello stabile (art. 745 cpv. 2 e 755 cpv. 1 CC), una facoltà più ampia di quella conferitagli dal diritto di abitare una sola parte dell'edificio (art. 776 cpv. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 103 n. 2497). E dalla domanda principale l'attore è uscito soccombente per desistenza.
d) Oltre che desistere dalla domanda principale, l'attore ha desistito anche dalla domanda subordinata (non più riproposta– nel memoriale conclusivo) che chiedeva di obbligare i convenuti ad accudire a “tutte le [sue] necessità personali e finanziarie” vita natural durante. Il valore di tale obbligo, che include manifestamente anche il costo dell'alloggio, è ragguardevole e superiore alla domanda volta all'ottenimento del solo diritto di abitazione in determinati locali. L'attore pretende il contrario, ma la sua tesi non è verosimile e nemmeno trova conforto nelle motivazioni degli allegati. Per di più, CO 1 non è uscito pienamente vittorioso neppure sul diritto d'abitazione, che gli è stato riconosciuto non a vita, ma fino al momento in cui egli potrà essere accudito a domicilio. Certo, egli definisce tale aspetto marginale, poiché un diritto di abitazione può essere esercitato soltanto personalmente. Sta di fatto che, una volta ancora, egli ha ottenuto meno di quanto richiesto. In definitiva, e nel complesso, CO 1 sembra essere uscito dalla lite con un grado di soccombenza finanche preponderante. Ad ogni modo la richiesta di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili è sicuramente legittima e merita accoglimento.
5. L'attore parrebbe instare per un giudizio su spese e ripetibili secondo equità, anche perché il Pretore ha impiegato la formulazione “tutto considerato si giustifica”. La richiesta non è fondata. Certo, in circostanze particolari il giudice può prescindere da una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente per non vanificare il principio della soccombenza (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5 con riferimenti). E in caso di ritiro dell'azione le spese sono, di regola, a carico dell'attore (DTF 139 III 360 consid. 3; v. anche Tappy, op. cit., n. 26 e 30 ad art. 106 CPC). Poco importa il momento o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.3). Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili; RL 3.1.1.7.1). Non giustifica tuttavia un giudizio secondo equità. Altre ragioni che deporrebbero per un giudizio di equità nella fattispecie non si ravvisano. Ne segue che a ragione il Pretore si è attenuto al precetto della soccombenza.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha postulato a torto la conferma del giudizio di prima sede e che dovrà rifondere inoltre ai reclamanti un'indennità per ripetibili.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono poste per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido. Le ripetibili sono compensate.
2. Le spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).