Incarto n. 11.2015.64
Lugano 23 febbraio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2012.228 (condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 12 giugno 2012 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 26 agosto 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 giugno 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 403 RFD di __________ (188 m²), sulla quale si trova un edificio adibito a residenza secondaria. Il fondo confina, a sud, con la sottostante particella n. 399 (1607 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione appartenente alla sorella di AO 1, AP 1. Le due proprietà costituivano in origine un unico appezzamento, comproprietà di AO 1 e AP 1 in ragione di metà ciascuno. La comproprietà è stata sciolta nel settembre del 1992 con la creazione di due fondi. L'evacuazione delle acque luride della particella n. 403 avviene tramite una condotta fognaria che penetra nella particella n. 399, si innesta nella canalizzazione esistente in quel fondo e confluisce in una fossa biologica interrata, sempre su tale proprietà. Sulla particella n. 399 non è iscritta alcuna servitù di condotta.
B. Il 6 febbraio 2012 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di citare AP 1 a un'udienza di conciliazione perché fosse accertato il diritto a una servitù di condotta necessaria sulla particella n. 399 in favore della sua particella n. 403 dietro pagamento di un'indennità di fr. 1000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 24 aprile 2012 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.84).
C. Con petizione del 12 giugno 2012 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti allo stesso Pretore, formulando l'identica richiesta sottoposta all'autorità di conciliazione e chiedendo di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione della servitù da esercitare “nella parte indicata in giallo sulla planimetria prodotta (porzione che copre la particella n. 399) al fine di potersi allacciare alle tubature sulla particella n. 399 indicate in blu o secondo le indicazioni del perito giudiziario”. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata. Invitata a presentare osservazioni scritte, il 20 agosto 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione.
D. Al dibattimento dell'8 ottobre 2012 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni, notificando prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________ è stato chiamato ad allestire una perizia, è terminata il 3 febbraio 2015. All'udienza finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio, del 26 marzo 2015, l'attrice ha riconfermato le domande di petizione, precisate sulla scorta delle risultanze peritali, e ha offerto un'indennità fissa di fr. 6900.– più un importo di fr. 420.– annui. Nel suo allegato di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
E. Statuendo il 26 giugno 2015, il Pretore ha accolto la petizione ‟nel senso dei considerandiˮ e ha ordinato la costituzione di una servitù di condotta necessaria sulla particella n. 399 a favore della particella n. 403 “in corrispondenza del tracciato definito a pag. 6 della perizia giudiziaria che dal fondo n. 403 attraversa la particella n. 399 fino al collettore di smaltimento privato sulla particella n. 399”. L'attrice è stata condannata a versare alla convenuta un'indennità di fr. 7656.– oltre a fr. 464.– annui a titolo di partecipazione per le spese di gestione e manutenzione della condotta comune, mentre i costi eccedenti tale importo sarebbero stati posti per l'88.4% a carico della convenuta e per il rimanente 11.6% a carico dell'attrice. L'attrice è stata autorizzata a chiedere l'iscrizione nel registro fondiario della “servitù riconosciuta o convenzionalmente pattuita” dopo il passaggio in giudicato della sentenza e il pagamento dell'indennità. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 agosto 2015 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2015 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, postulando in via subordinata la costituzione di una servitù di sporgenza giusta l'art. 674 cpv. 1 CC sulla particella n. 399 a favore della sua particella n. 403 “in corrispondenza del tracciato definito dalla perizia a pag. 6 fino al collettore di smaltimento privato sulla particella n. 399”.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato tale valore in fr. 10 100.– (ordinanza del 14 giugno 2012), cifra che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 giugno 2015 (attestazione Track & Trace n. __________), ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Trasmesso per via elettronica il 26 agosto 2015 (conferma di ricezione) e per posta semplice il giorno successivo, il rimedio in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto i principi che disciplinano l'ottenimento di una servitù di condotta necessaria. “Se di regola è vero – egli ha rilevato – che la condotta necessaria deve avere una funzione di attraversamento ed allacciamento e non deve condurre nel fondo medesimo, un'eccezione sussiste nei casi in cui l'ente pubblico non ha ancora eseguito la rete fognaria destinata all'evacuazione delle acque nel comprensorio di pertinenza”. A mente sua, ove l'allacciamento alla rete pubblica non sia esigibile o prospettabile i proprietari di impianti privati devono, per quanto possibile, tollerare l'allacciamento di altri proprietari contro rifusione delle spese, fermo restando che in caso di disaccordo la questione va risolta dal Dipartimento cantonale del territorio.
Posto ciò, il Pretore ha escluso la possibilità per l'attrice di vedersi riconoscere un diritto d'esproprio per posare condotte sul fondo della convenuta, come pure di anticipare l'esecuzione della rete fognaria pubblica e di realizzare un pozzo perdente o una fossa biologica sulla particella n. 403. In simili condizioni – egli ha soggiunto – l'unica soluzione idonea per lo smaltimento delle acque luride dell'attrice è quella di farle confluire attraverso il fondo della convenuta. Ponderati i reciproci interessi delle parti, egli ha riconosciuto così un diritto di condotta necessario secondo il tracciato proposto dal perito giudiziario, libere le parti di “prevedere contrattualmente il mantenimento dello statu quo senza procedere al rinnovo delle condotte esistenti”. Quanto all'indennità, il Pretore l'ha fissata sulla scorta delle risultanze peritali in fr. 7656.– oltre al versamento di un corrispettivo annuo di fr. 464.–, addebitando i costi eccedenti le previsioni del perito per l'11.6% all'attrice e per l'88.4% alla convenuta. Infine egli ha precisato che la servitù di condotta riguarda il tracciato fino al collettore privato, mentre l'uso del medesimo, se contestato, dovrà essere autorizzato dal Dipartimento del territorio.
3. Nelle osservazioni all'appello AO 1 sostiene che le richieste di giudizio contenute nell'appello non sono valide, giacché la convenuta si limita a postulare l'annullamento dei dispositivi n. 1.1, 1.2 e 1.3 della sentenza impugnata senza chiederne la riforma. Ora, che una conclusione meramente cassatoria sia ammissibile in appello solo a titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento del ricorso l'autorità superiore non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), è indubbio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). In concreto però AP 1 chiede con la domanda n. 1 che il suo appello sia accolto e “la petizione conseguentemente (…) respinta”. Come si desume reiteratamente e a chiare lettere dal memoriale, inoltre, essa persegue con ogni evidenza la reiezione dell'azione introdotta dalla sorella. Ai limiti del pretesto, l'argomentazione dell'attrice non merita quindi altra disamina.
4. Sempre nelle sue osservazioni all'appello l'attrice afferma che il rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, la convenuta limitandosi a ripetere le argomentazioni sollevate davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nella fattispecie il ricorso non è un esempio di chiarezza, ma permette pur sempre di capire senza equivoci che criticata è l'applicazione dell'art. 691 CC nel caso specifico e per quali ragioni (appello, pag. 10 seg.), come censurata è la violazione dell'art. 58 CPC, il Pretore avendo statuito secondo la convenuta ultra ed extra petita (pag. 12). Il ricorso può dunque essere vagliato nel merito, tanto più che l'applicazione dell'art. 691 CC sulla base dei fatti accertati in prima sede è una questione di diritto da esaminare d'ufficio.
5. L'appellante allega in primo luogo che l'attrice ha chiesto l'accertamento di un diritto di condotta necessaria “nonostante essa intendesse unicamente vedere accertato un diritto ad allacciarsi alle infrastrutture di trattamento delle acque luride edificato sul fondo della convenuta”. Se non che, a suo parere l'azione dell'art. 691 CC è finalizzata ad accertare il diritto di attraversare un fondo altrui, non il diritto al trattamento di acque luride generate dal proprio fondo. La servitù legale di cui l'attrice postula l'accertamento sarebbe quindi estranea al diritto civile federale. Per di più, essa soggiunge, il Pretore l'ha condannata a posare un nuovo tratto di condotta sul proprio fondo, finanziandolo con fr. 25 500.–, così come ha condannato l'attrice a versare un'indennità in violazione dell'art. 58 CPC, mentre ha dichiarato costituita (art. 87 CPC) una ‟concessione (sic!) di servitù legale”.
6. I criteri per la concessione di una condotta necessaria a norma dell'art. 691 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che chi postula un diritto di condotta necessaria non deve trovarsi in un caso per cui il diritto federale o cantonale conceda l'espropriazione (art. 691 cpv. 2 CC), deve dimostrare di non poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”) e deve rifondere integralmente al proprietario del fondo gravato il danno che questi subisce (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c, I-2006 pag. 680 n. 42c consid. 3, II-2014 pag. 769 n. 12c). Presupposto per l'iscrizione di una servitù di condotta è appunto l'esistenza di una “condotta”, vale a dire un'opera atta al trasporto di sostanze o energia non nel fondo serviente, ma attraverso il fondo serviente (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 691 CC; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 28 ad art. 691; Rey in: Berner Kommentar, 1981, n. 37 all'introduzione agli art. 730/736 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2002.48 dell'11 aprile 2003 consid. 9 con rinvii). Al limite la condotta può anche collegare il fondo dominante a un'altra condotta posta sul fondo serviente, la quale poi prosegua oltre (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht unter Berücksichtigung von Lehre und Rechtsprechung zum Notwegrecht, zum Überbaurecht und zum Notbrunnenrecht, Zurigo 1991, pag. 36, n. 2 e 3). Tale requisito non è dato ove la condotta cominci (ad esempio da una sorgente) o termini (ad esempio in un pozzo o in una fossa) sul fondo in questione (Brücker, op. cit., pag. 37 n. 4 con rinvii).
7. In concreto il perito giudiziario ha accertato che la canalizzazione della particella n. 403 si innesta nella canalizzazione posta sulla particella n. 399 dopo avere raccolto le acque luride in un pozzetto situato nel giardino della stessa particella n. 403. Successivamente, da un pozzetto di raccolta delle acque luride situato sulla particella n. 399, la canalizzazione è unica fino a una fossa biologica, il cui scarico di “troppo pieno del liquido superficiale” è convogliato verso un pozzo perdente situato più a valle (perizia 22 agosto 2013 dell'ing. __________, risposta n. 2). La condotta in questione non è pertanto allacciata alla rete fognaria comunale, la quale – come ha confermato il Comune di __________ – è sì prevista in quella zona, ma non è di imminente realizzazione (doc. L). Ne segue che nel caso specifico l'istante chiede una servitù non per attraversare il fondo della sorella, ma per convogliare acque luride nella fossa biologica di quest'ultima. Simile finalità non giustifica tuttavia una servitù di condotta necessaria, di modo che nella fattispecie difetta un presupposto essenziale per l'applicazione dell'art. 691 CC.
8. AO 1 ritiene – con il Pretore – che qualora l'ente pubblico non abbia ancora eseguito una rete fognaria destinata all'evacuazione delle acque nel comprensorio di pertinenza, una servitù di condotta necessaria possa essere riconosciuta anche se la condotta non attraversa il fondo serviente. Si tratta di un'asserzione apodittica. Né la dottrina né la giurisprudenza riconoscono che in casi del genere una condotta necessaria possa fermarsi nel fondo serviente. Certo, secondo l'art. 60 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) i proprietari di impianti privati devono, nei limiti della capacità degli impianti stessi, tollerare l'allacciamento di altri proprietari contro rifusione di una parte proporzionata delle spese di esecuzione e di esercizio. Un conto tuttavia è l'obbligo di tollerare l'allacciamento di impianti privati, la cui decisione compete al Dipartimento del territorio (art. 60 cpv. 3 LALIA; Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, pag. 501 n. 1083 e pag. 502 n. 1086), e un altro quello di tollerare l'attraversamento di condotte necessarie in virtù dell'art. 691 CC, disciplinato dal diritto civile. L'uno non va confuso con l'altro.
9. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 postula, in subordine, una servitù di sporgenza sulla scorta dell'art. 674 cpv. 3 “in corrispondenza del tracciato definito dal perito”. Assume che una condotta può formare oggetto di servitù anche come “opera sporgente” e che in concreto i requisiti di tale norma sono adempiuti, la sorella avendo tollerato per anni la condotta della quale era a conoscenza, l'opera essendo stata eseguita con l'accordo di lei quando i fondi formavano ancora un unico apprezzamento. Il problema è che davanti al Pretore la convenuta non si è mai valsa dell'art. 674 cpv. 3 CC, il quale andava fatto valere nelle stesse forme dell'art. 691 CC, ovvero mediante azione autonoma o riconvenzione (RtiD I-2004 pag. 606 n. 106c e 107c). Ne segue che, non fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi, la nuova pretesa si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). A parte ciò, è vero che una condotta può anche formare oggetto di servitù come “opera sporgente” (I CCA, sentenze inc. 11.2000.95 del 19 giugno 2001 consid. 7 con rinvio a Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC e inc. 11.2011.181 del 29 gennaio 2014 consid. 11). In concreto però quanto l'interessata chiede è un diritto di sporgenza su un'opera che non è ancora stata eseguita (quella prospettata dal perito: referto, pag. 6, schema B). La richiesta cade dunque nel vuoto.
10. Se ne conclude che in accoglimento dell'appello la sentenza del Pretore va riformata nel senso di respingere la petizione. Le spese processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).