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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.04.2017 11.2015.62

20 avril 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,069 mots·~15 min·2

Résumé

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.62

Lugano 20 aprile 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2014.8 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 gennaio 2014 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 19 agosto 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 15 giugno 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza dell'8 giugno 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1955) e AO 1 (1956), omologando una convenzione che prevedeva un contributo alimentare per la moglie di fr. 2000.– mensili fino al 30 aprile 2010 e di fr. 2300.– mensili da allora in poi, fino al 65° anno di età del marito. La convenzione prevedeva inoltre che qualora la moglie dovesse “aumentare leggermente” il proprio grado d'occupazione, a quel tempo del 50%, il contributo non avrebbe subìto riduzioni (inc. OA.2009.188). AO 1 lavorava come segretaria a metà tempo per il dott. __________ D__________ a __________ e percepiva uno stipendio di fr. 1916.90 mensili. Nell'ottobre del 2010 AP 1 si è risposato con __________ H__________ (1973). Venuto a sapere nell'ottobre del 2013 che l'ex moglie aveva intrapreso una nuova attività lucrativa, egli ha interrotto il pagamento del contributo alimentare.

                            B.  Il 30 gennaio 2014 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore di AO 1 dal 1° settembre 2012 e la condanna di lei a riversargli fr. 30 000.– per contributi alimentari pagati in eccesso. In via cautelare egli chiesto l'immediata soppressione del contributo alimentare. All'udienza del 26 febbraio 2014, indetta per il contraddittorio cautelare, il Pretore aggiunto ha proposto alle parti di mantenere pendente causa la sospensione dei pagamenti decisa unilateralmente dall'attore. La procedura cautelare è stata così sospesa.

                            C.  Nella sua risposta di merito del 5 giugno 2014 la convenuta ha dichiarato di percepire dal 1° settembre 2012 uno stipendio di fr. 4300.– mensili e di consentire a una riduzione del contributo alimentare a fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 2012, ma ha rifiutato il rimborso di quanto ricevuto in esubero. Con replica del 22 luglio 2014 l'attore ha ribadito la sua domanda, aumentando a fr. 30 900.– l'importo preteso in restituzione dei contributi alimentari versati in eccesso. In subordine egli ha chiesto la riduzione del contributo litigioso a fr. 300.– mensili, la compensazione dei contributi alimentari dovuti fino al raggiungimento del 65° anno di età con quanto versato di troppo e la condanna dell'ex moglie a rifondergli fr. 2700.– per contributi alimentari ricevuti senza diritto. Con duplica del 15 settembre 2014 la convenuta è rimasta sulle sue posizioni.

                            D.  Il dibattimento si è tenuto il 9 dicembre 2014 e l'istruttoria è iniziata quello stesso giorno per chiudersi il 28 gennaio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 5 marzo 2015 l'attore ha riaffermato le domande precedenti. Nel proprio memoriale conclusivo del 30 marzo 2015 la convenuta ha dichiarato di accettare una riduzione del contributo alimentare a fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2012, ha postulato la condanna dell'attore a versarle fr. 6500.– per contributi arretrati e ha nuovamente avversato la richiesta di rifondere all'ex marito la somma di fr. 30 900.–.

                            E.  Statuendo il 15 giugno 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare litigioso a fr. 1329.– mensili dal 1° settembre 2012 e ha obbligato la convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 12 623.– per contributi in eccesso. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                             F.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 agosto 2015 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo interamente la sua petizione o, in subordine, limitando il contributo litigioso a fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2012 o, in via ancor più subordinata, riducendo il contributo in questione a fr. 132.– mensili, compensando i contributi alimentari dovuti fino al suo 65° anno di età con quanto versato in eccesso e condannando l'ex moglie a rimborsargli fr. 16 908.– per quanto ricevuto in eccesso. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si  tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr. 2300.– mensili dal 1° settembre 2012 fino al 65° compleanno dell'attore (3 luglio 2020). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 19 giugno 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto il 20 agosto 2015. Depositato il 19 agosto 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                  2.  Alla sue osservazioni AO 1 acclude un contratto di leasing del 18 marzo 2013 (doc. A) e uno del 14 agosto 2014 (doc. B). Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nem­meno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). L'interessata non spiega perché le sarebbe stato impossibile esibire tali documenti al Pretore aggiunto, gli atti essendo finanche anteriori alla sua duplica del 15 settembre 2015. Prodotti tardivamente, simili documenti non possono pertanto essere considerati in appello.

                                  3.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ravvisato un mutamento rilevante e duraturo delle circostanze nel maggior grado d'occupazione della convenuta, ben oltre il “leggero aumento” che la convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva per non dar luogo a riduzioni del contributo alimentare. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 6927.70

                                  mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4066.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1200.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.90, premio della cassa malati fr. 320.55, assicurazione sulla vita fr. 135.75, spese d'automobile fr. 892.– [rimborso prestito d'acquisto fr. 500.–, imposta di circolazione fr. 62.50, premio dell'assicurazione fr. 109.50, carburante fr. 220.–], imposte fr. 307.–).

                                  Quanto a AO 1, il primo giudice ha constatato un reddito di fr. 4812.60 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4608.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari e ammortamenti fr. 874.70, spese dell'alloggio fr. 345.10, premio dell'assicurazione mobilia domestica e responsabilità civile fr. 40.80, assicurazione dell'economia domestica fr. 60.40, premio della cassa malati fr. 522.85, assicurazione sulla vita fr. 200.–, spese d'automobile fr. 797.10 [lea­sing 481.75, premio dell'assicurazione RC fr. 115.38, posteggio fr. 200.–], imposte fr. 567.30).

Calcolata un'eccedenza di fr. 2862.– mensili nel bilancio dell'attore e una di fr. 204.– mensili in quello della convenuta, il Pretore aggiunto ha ripartito a metà tali margini disponibili, riducendo così il contributo alimentare per AO 1 a fr. 1329.– mensili dal 1° settembre 2012 e obbligando quest'ultima a restituire all'ex marito fr. 12 623.– per i contributi alimentari ricevuti in eccesso tra il settembre del 2012 e il settembre del 2013.

                             4.  L'appellante censura anzitutto una violazione dell'art. 58 CPC, dolendosi del fatto che il Pretore aggiunto abbia ridotto il contributo litigioso a fr. 1390.– mensili mentre la convenuta ne riconosceva la riconduzione a fr. 1100.– mensili. La convenuta obietta di essersi limitata ad aderire alla richiesta di riduzione, nel senso che i presupposti dell'art. 129 CC erano adempiuti, e ad accettare ‟nella peggiore delle ipotesiˮ una riduzione del contributo alimentare a fr. 1100.– mensili. Ora, in un processo inteso alla modifica del contributo alimentare per un ex coniuge, governato dal principio dispositivo, il giudice è vincolato alle richieste delle parti (Simeoni in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 64 ad art. 129 CC; v. anche RtiD II-2006 pag. 692, consid. 10). Davanti al Pretore aggiunto la convenuta ha accettato che il contributo in discussione fosse “ridotto a fr. 1000.– mensili dal 1° settembre 2012ˮ (risposta, pag. 5; duplica, pag. 5), rispettivamente “fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2012” (memoriale conclusivo, pag. 4). Formulata da una parte debitamente patrocinata, tale richiesta configurava una parziale acquiescenza. Sia come sia, fosse completamente soppresso in esito all'appello in esame il contributo litigioso, la disattenzione del­l'art. 58 cpv. 1 CPC diventerebbe senza interesse. Sulla questione si tornerà quindi più tardi.

                             5.  I criteri per la modifica di contributi alimentari in favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti rammentare che la modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c consid. 6 con rinvii).

                                  Così, dandosi i presupposti per la modifica di un contributo alimentare, il giudice è chiamato a fissare la nuova rendita in base al proprio apprezzamento, fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato tutti i fattori presi in considerazione al momento del divorzio (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_762/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.67 del 4 marzo 2014, consid. 5). Contrariamente all'opinione delle parti e del Pretore aggiunto, di conseguenza, l'eventuale nuovo contributo a carico dell'ex marito non si calcola in base al metodo consistente nel suddividere a metà la cosiddetta eccedenza mensile (applicabile per definire contributi alimentari in costanza di matrimonio: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii), bensì secondo i criteri adottati nel caso specifico dal giudice del divorzio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008, consid. 5).

                             6.  L'appellante ribadisce che l'ex moglie è in grado ora di provvedere da sé al proprio sostentamento. Dipartendosi dal reddito di fr. 4812.60 mensili, nettamente superiore ai fr. 1916.90 mensili percepiti dalla convenuta al momento del divorzio, egli sostiene che il fabbisogno minimo di lei non ammonta a fr. 4608.30 mensili, bensì a fr. 3547.53 mensili, non potendosi riconoscere né il leasing dell'automobile (fr. 481.75 mensili) né il premio dell'assicurazione sulla vita (fr. 200.– mensili), mentre l'onere fiscale va ridotto da 567.30 a fr. 189.– mensili.

                                  a)   In concreto il contributo alimentare di fr. 2300.– mensili dal 1° maggio 2010 fino al 65° compleanno del marito, pattuito dai coniugi al momento del divorzio, era stato determinato sulla base di un reddito di lui di fr. 6257.– mensili e di un reddito della moglie di fr. 1916.90 mensili ‟su tredici mensilitàˮ (doc. C, premesse, pag. 2 e 3). La convenzione sugli effetti del divorzio nulla contempla in merito ai rispettivi fabbisogni, ma gli allegati presentati dalle parti nella procedura di divorzio facevano stato di un fabbisogno minimo di fr. 4353.– mensili per il marito (risposta del 12 gennaio 2010, pag. 4) e di fr. 4310.95 mensili per la moglie (istanza dell'11 novembre 2009, pag. 3). Posto ciò, AO 1 poteva contare su entrate di fr. 2075.– mensili netti. Se ne desume che il contributo alimentare di fr. 2300.– mensili le garantiva unicamente la copertura del fabbisogno minimo.

                                  b)  Per quel che è del fabbisogno minimo attuale, il leasing

                                       del­l'automobile criticato dall'appellante è iniziato nel marzo del 2013 per una durata di 48 mesi, l'ottava rata essendo scaduta nell'ottobre del 2013 (doc. 9), e mal si comprende perché tale spesa non dovrebbe entrare in linea di conto. Quanto all'assicurazione sulla vita, si conviene che la motivazione del Pretore, il quale ha ammesso nel fabbisogno minimo fr. 200.– mensili, salvo poi precisare che “le spese concernenti il terzo pilastro non vengono incluse nel fabbisogno della convenuta, tenuto conto della sua situazione finanziaria”, appare contraddittoria. Non è dato a divedere tuttavia perché il premio dell'assicurazione __________ (fr. 300.– mensili) non dovrebbe rientrare nel fabbisogno minimo della convenuta, tale polizza già esistendo al momento del divorzio. Quanto all'onere fiscale, sarà anche vero che con la riduzione (o la soppressione) del contributo alimentare il carico fiscale dell'ex moglie sarà inferiore, ma non si deve trascurare che il primo giudice non ha ammesso nel fabbisogno minimo di lei l'indennità per pasti fuori casa (fr. 200.– mensili), mentre l'interessata ha dimostrato di svolgere la propria attività lucrativa a __________ senza possibilità di rientrare al domicilio di __________ per la pausa di mezzogiorno. Né il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo le spese del carburante e l'imposta di circolazione (complessivi fr. 256.–), il che non è un esempio di coerenza, non essendo dato di arguire come possa la convenuta usare un'automobile senza targhe e senza carburante. Tutto considerato, non soccorrono motivi per scostarsi in concreto dall'importo di fr. 4608.30 mensili.

                                  c)   Nelle circostanze descritte, con un reddito attuale (non contestato) di fr. 4812.60 mensili percepito dalla __________, AO 1 è in grado ora di finanziare autonomamente il proprio fabbisogno minimo di fr. 4608.30 mensili, conservando un margine disponibile di circa fr. 200.– mensili. Applicando equitativamente lo stesso principio previsto al momento del divorzio (sopra, consid. a), il miglioramento della situazione economica di lei non lascia più spazio a contributi alimentari. Tanto meno, come detto (consid. 4), entra in linea di conto un riparto a metà dell'eccedenza, mentre il principio della solidarietà postmatrimoniale evocato dal Pretore aggiunto si applica qualora un coniuge non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del­ 9 dicembre 2015, consid. 11), ipotesi estranee alla fattispecie. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, il che rende superfluo esaminare le contestazioni di AP 1 circa il proprio fabbisogno minimo.

                             7.  Per quel che attiene ai contributi alimentari versati in eccesso, il Pretore ha rimproverato alla convenuta di avere violato l'obbligo di informazione “che si può evincere dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio”. Egli ha accertato in effetti che tra il settembre del 2012 e il settembre del 2013 l'attore aveva corrisposto all'ex moglie complessivi fr. 29 900.–, a prescindere da ulteriori fr. 1000.– che sarebbero stati versati per errore, ma il cui pagamento non era stato dimostrato. L'appellante ribadisce l'integrale pretesa di fr. 30 900.–. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione del primo giudice, sicché al proposito l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso

                                  del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). In definitiva, dovendo la convenuta restituire i contributi alimentari riscossi dal settembre del 2012 al settembre del 2013, il credito di AP 1 ascende complessiva­mente a fr. 29 900.– (fr. 2300.– per 13 mensilità).

                                  8.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Se non che, l'appellante esce quasi del tutto vittorioso, sicché tanto vale rinunciare a prelevare la trascurabile quota di spese processuali che gli andrebbe addebitata e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili a carico della convenuta. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che segue la medesima sorte. Non si giustifica tuttavia di ridurre l'ammontare della tassa di giustizia, finanche inferiore alla tariffa per valori litigiosi superiori a fr. 200 000.–, né di aumentare quello delle ripetibili, l'appellante limitandosi a postulare un'indennità di fr. 1000.–.

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto la sentenza impugnata è così riformata:

                                  1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

a)  il contributo alimentare in favore di AO 1 omologato con sentenza dell'8 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è soppresso dal 1° settembre 2012 e

b)  AO 1 è tenuta a rifondere a AP 1 la somma di fr. 29 900.– per contributi alimentari ricevuti in eccesso.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 1000.– per ripetibili.

                             II.  Le spese di appello, ridotte a fr. 900.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

                            III.  Notificazione a:

                                         – avv.;

                                  – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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