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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.09.2016 11.2015.41

2 septembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,526 mots·~8 min·3

Résumé

Spese di una procedura di conciliazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.41

Lugano 2 settembre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OR.2013.24 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 10 giugno 2013 da

RE 1 (F) (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

CO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sul reclamo del 15 maggio 2015 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 14 aprile 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  __________ (1932), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 4 aprile 2011. Con testamento olografo del 28 settembre 2010, pubblicato il 21 aprile 2011 dal notaio __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, egli ha istituito sua erede CO 1 (1946) per la porzione disponibile (un quarto), il rimanente spettando alla figlia RE 1 (1955), nata dal suo primo matrimonio. Il testatore ha con­cesso inoltre all'erede istituita l'usufrutto su tutta la successione e ha prescritto talune norme divisionali. Su istanza di RE 1, con decisione del 1° dicembre 2011 il Pretore ha ordinato la compilazione di un inventario assicurativo (art. 553 CC), che è stato confezionato il 13 settembre 2012 dal notaio __________.

                            B.  Il 10 dicembre 2012 RE 1 ha postulato un tentativo di conciliazione per essere autorizzata a promuovere azione di riduzione e di divisione ereditaria nei confronti di CO 1. All'udienza del 27 febbraio 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha proposto alle parti una transazione, accettata seduta stante dalla convenuta. Il 20 marzo 2013 l'attrice ha comunicato tuttavia di non aderire all'accordo, sicché il Pretore l'ha autorizzata il 22 marzo successivo ad agire in giudizio, ponendo le spese di complessivi fr. 1300.– a suo carico (inc. CM. 2012.152).

                            C.  Il 10 giugno 2013 RE 1 ha promosso azione di riduzione contro CO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che tempo addietro costei aveva prelevato la som­ma di € 34 650.80 da conti del defunto, onde l'obbligo di rifonderle € 25 988.10 con interessi a reintegra della sua porzione legittima. Nella sua risposta del 5 settembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Con replica del­l'8 novembre 2013 e duplica del 12 dicembre 2013 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Le prime arringhe si sono tenute il 12 marzo 2014. Nel corso dell'istruttoria, il 25 marzo 2015 le parti hanno per finire raggiunto una transazione stragiudiziale e hanno chiesto al Pretore di omologarla. Tale accordo prevedeva, fra l'altro, “la compensazione delle ripetibili e la ripartizione equa nella misura di un mezzo ciascuno delle eventuali spese di giustizia”.

                            D.  Con decreto del 14 aprile 2015 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per “transazione extragiudiziale che viene allegata quale parte integrante alla presente decisione”. Egli non ha riscosso spese e ha compensato le ripetibili, ma ha lasciato i costi della procedura di conciliazione a carico dell'attrice.

                            E.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 maggio 2015 in cui chiede di suddividere a metà anche i costi della procedura di conciliazione. Invitata a esprimersi, CO 1 ha dichiarato il 26 giugno 2015 di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:              1.  Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). Se la decisione è stata emanata – come in concreto – con la procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni. Nella fattispecie il decreto è pervenuto al patrocinatore dell'attrice il 15 aprile 2015. Introdotto il 15 maggio 2015, ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  RE 1 insorge contro l'addebito dei costi relativi alla procedura di conciliazione, facendo valere che nella transazione le parti hanno regolato esse medesime le spese della “procedura in corso”, le quali comprendono con ogni evidenza anche quelle della conciliazione. A suo avviso, ponendo questi ultimi esclusivamente a suo carico invece di suddividerli a metà, il Pretore si è scostato inammissibilmente dai termini dall'accordo, violando l'art. 109 cpv. 1 CPC. Per di più, essa soggiunge, quand'anche si ritenesse la transazione silente sugli oneri della conciliazione, questi andrebbero attribuiti secondo gli art. 106 segg. CPC. E siccome entrambe le parti sono uscite parzialmente soccombenti dalla lite, non si giustifica di addebitare quelle spese a lei sola.

                             3.  In caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire le spese della procedura di conciliazione “sono addossate all'attore” (art. 207 cpv. 1 lett. c CPC). Con l'inoltro della causa tali spese sono poi “rinviate al giudizio di merito” (art. 207 cpv. 2 CPC), di cui seguono la sorte. Dandosi una transazione, come in concreto, “ogni parte si assu­me le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima” (art. 109 cpv. 1 CPC). Un accordo delle parti sulla ripartizione delle spese vincola il giudice (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 109). Ove la transazione sia silente in proposito, le spese giudiziarie sono ripartite sulla base degli art. 106 a 108 CPC (art. 109 cpv. 2 lett. a CPC), raffrontando le richieste di giudizio con il contenuto dell'accordo (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 1  ad art. 109).

                             4.  Nella fattispecie la clausola n. 5 della transazione stipulata dalle parti il 25 marzo 2015 è così formulata:

                                  Immediatamente dopo la comune sottoscrizione del presente accordo, le parti ne chiederanno congiuntamente l'omologazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna come pure il conseguente stralcio della procedura in corso (inc. OR.2013.24) congiuntamente alla compensazione delle ripetibili e la ripartizione equa nella misura di un mezzo ciascuno delle eventuali spese di giustizia.

                                  La clausola testé riprodotta non annovera esplicitamente le spese della procedura di conciliazione. Nulla induce a presumere tuttavia una dimenticanza o un'omissione deliberata, tant'è che nemmeno CO 1 adombra un'ipotesi del genere. Nella sua comunicazione a questa Camera del 26 giugno 2015 essa si limita anzi a dichiarare che per lei “la vertenza è definitivamente transata con il documento da essa firmato”. Mal si comprende dunque perché il Pretore abbia posto interamente le spese della conciliazione a carico dell'attrice.

                             5.  Si aggiunga che, pur volendo supporre la transazione silente – per inavvertenza o per volontà delle parti – riguardo ai costi della procedura di conciliazione, non sarebbe dato di capire come mai l'attrice dovrebbe essere chiamata a sopportare interamente i relativi costi. Nella causa di merito essa chiedeva alla convenuta il versamento di € 25 988.10 con interessi a reintegra della sua porzione legittima. La convenuta proponeva di respingere la petizione. Con la transazione l'attrice ottiene l'intera eredità, ad eccezione di fr. 20 000.– e di un piccolo fuoristrada (__________) destinati alla convenuta. Quali ragioni giustificassero in simili circostanze di disciplinare i costi della conciliazione in modo diverso dalle altre spese processuali, addossandoli interamente all'attrice, rimane un'incognita. Nemmeno sotto tale profilo il decreto di stralcio resiste dunque alla critica.

                             6.  Le spese dell'attuale decisione seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta tuttavia non ha proposto di respingere il reclamo e non può essere ritenuta soccombente, di modo che non può essere tenuta al pagamento di spese processuali o di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tanto vale nelle condizioni descritte rinunciare al prelievo di oneri in questa sede.

                             7.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:

                                      Le spese della procedura di conciliazione di fr. 1300.–, anticipate dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                             2.  Non si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).