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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2016 11.2015.17

29 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,026 mots·~20 min·2

Résumé

Protezione dell'unione: contributo alimentare per il figlio e diritto di visita

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.17

Lugano 29 dicembre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Balerna

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.3616 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 agosto 2014 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1,

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 febbraio 2015 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio;

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1975), cittadino italiano, e AP 1 (1977), divorziata, cittadina portoghese, hanno contratto matrimonio a __________ il 9 dicembre 2013. A quel momento la sposa aveva già due figli di prime nozze, T__________ (nato il 17 dicembre 1997), e L__________ (nato il 5 gennaio 2001). Al beneficio di un permes­so di dimora, il marito è attivo nel settore dell'edilizia. La moglie, titolare di un permesso di domicilio, lavora come estetista in proprio a tempo parziale. I coniugi si sono separati il 15 giugno 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. L'11 luglio 2014 AP 1 ha dato al marito un figlio, G__________.

                            B.  Il 29 agosto 2014 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a protezione dell'unio­ne coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione

                                  del­l'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio, riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare per G__________ di fr. 700.– mensili dal 1° luglio 2014. Identiche conclusioni essa ha avanzato già in via cautelare. Il 3 ottobre 2014 essa ha chiesto inoltre al Pretore di sospendere immediatamente le relazioni personali tra il padre e G__________, vietando al marito – sotto la comminatoria

                                  del­l'art. 292 CP – ‟di avvicinarsi alla moglie e ai di lei figli e di importunarli in altro modoˮ. Con decreto cautelare emesso il 3 ottobre 2014 senza contraddittorio il Pretore ha disciplinato il diritto di visita paterno in due volte nei giorni tra il 6 e il 12 ottobre, della durata indicativa di un'ora, in presenza della madre e al domicilio di lei, respingendo l'altra richiesta.

                            C.  All'udienza del 13 ottobre 2014, destinata al contraddittorio, il Pretore ha ingiunto ai coniugi, come misura a protezione del figlio, di annunciarsi a un consultorio familiare per una serie di incontri. Seduta stante AP 1 ha confermato le proprie domande, salvo ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare chiesto per il figlio. Il convenuto ha instato per l'esercizio del diritto di visita fuori dell'abitazione della moglie e ha offerto un contributo alimentare per G__________ di fr. 300.– mensili. In via cautelare il Pretore ha autorizzato così i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato le relazioni personali paterne in due visite settimanali della durata indicativa di un'ora, il sabato (dalle ore 15.00 alle 16.00) e la domenica (sempre dalle ore 15.00 alle 16.00), in presenza della madre e al domicilio di lei, obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 300.– mensili (assegno familiare non compreso).

                            D.  Alla successiva udienza del 2 dicembre 2014, indetta per il seguito del contraddittorio, è comparsa la sola AP 1, la quale ha chiesto che il convenuto incontrasse il figlio non più di un'ora la settimana sotto sorveglianza e in una struttura protetta. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali indette seduta stante essa ha riaffermato le proprie domande. Il 12 dicembre 2014 AO 1 ha comunicato al Pretore di essere stato licenziato e ha chiesto di vedere il figlio il mercoledì e il sabato. Il Pretore ha citato nuovamente i coniugi il 7 gennaio 2015 per un ulteriore dibattimento del 10 febbraio 2015, cui si è presentata la sola moglie, la quale ha mantenuto la propria posizione, chiedendo che il diritto di visita paterno fosse esercitato il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 in un punto d'incontro.

                            E.  Statuendo il 10 febbraio 2015 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha confermato la regolamentazione del diritto di visita già disposta nelle more istruttorie, tranne sostituire la domenica con il mercoledì (sempre dalle ore 15.00 alle 16.00) e concedere al padre la possibilità di brevi passeggiate con il bambino, non senza obbligare il convenuto a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 300.– mensili oltre all'assegno familiare. Le spese processuali di fr. 480.–, limitate al costo delle consulenze prestate dal consultorio familiare, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio del­l'avv. PA 1, il cui compenso è stato fissato in fr. 1069.20.

                             F.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 febbraio 2015 volto a ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – una diversa regolamentazione del diritto di visita (due ore la settimana, il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 al Punto di incontro della __________), e un aumento del contributo alimentare per il figlio a fr. 700.– mensili dal­l'11 luglio 2014, così come un aumento dell'indennità in favore del proprio patrocinatore d'ufficio a fr. 2138.40. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita paterno, questione senza valore litigioso. Quanto alla tempestività del­l'appello, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 12 febbraio 2015, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 22 febbraio 2015, salvo protrarsi al lunedì 23 febbraio 2015 in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                              I.  Sulla rimunerazione del patrocinatore d'ufficio

                             2.  La prima Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I reclami in materia di gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto la decisione sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio è intervenuta nondimeno nel contesto della decisione finale a tutela del­l'unione coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esa­mina anche, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio.

                                  Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, legittimato a inoltrare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente (RtiD II-2015 pag. 867 consid. 2). Il patrocinato, da parte sua, può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chia­mare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni econo­miche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Il principio non è nuovo. Era già stato enunciato da questa Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc. 11.2011.159, consid. 3) ed era finanche stato illustrato dal Consiglio di mo­de­razione, sotto l'egida della vecchia procedura ticinese, in una decisione del 7 otto­bre 2005 (in: BOA n. 30 pag. 44).

                                  Nel caso in esame AP 1 chiede di portare il compenso del suo patrocinatore d'ufficio – come detto – da fr. 1069.20 a fr. 2138.40. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante al suo legale, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorino, un importo più elevato di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del primo giudice e che al riguardo il suo reclamo va dichiarato irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 3 con riferimenti).

                             II.  Sul diritto di visita al figlio

                             3.  Per quanto riguarda le relazioni personali del convenuto con G__________, in mancanza di nuovi accertamenti e considerata l'età del figlio il Pretore ha confermato la regolamentazione prevista nel decreto cautelare del 13 ottobre 2014, disponendo due visite settimanali della durata indicativa di un'ora in presenza della madre e al domicilio di lei. Per promuovere le relazioni tra padre e figlio egli ha fissato gli incontri nei giorni indicati dal convenuto, ovvero ogni mercoledì (il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00) e ogni sabato (il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.00).

                             4.  L'appellante fa valere che l'incontro del sabato pomeriggio è impratica­bile, poiché a quel momento essa lavora. Né si giustifica, a suo dire, quello del mercoledì pomeriggio, quando lavora il padre. Del resto, essa soggiunge, fosse stato effettivamente licenziato, il marito dovrebbe attivarsi per la ricerca di un nuovo lavoro, ciò che rende ad ogni modo impossibile il diritto di visita deciso dal Pretore. L'interessata chiede pertanto di fissare gli incontri ogni sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 al Punto di incontro della __________ a __________.

                                  a)   Se in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Tali disposizioni prevedono che i genitori non detentori dell'autorità parentale o della custodia, come pure il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e di un dovere reciproco, da definire in primo luogo secondo il bene del minorenne alla luce delle particolarità concrete (DTF 131 III 212 consid. 5, 122 III 232 consid. 3a/bb, 122 III 406 consid. 3b).

                                  b)  Riguardo al diritto di visita del sabato pomeriggio, all'udienza del 15 febbraio 2015 AP 1 aveva dichiarato di avere ripreso l'attività di estetista “svolgendo qualche prestazione il sabato pomeriggio” e aveva chiesto di fissare gli incontri fra padre e figlio il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 (verbale, pag. 1). L'allegazione è rimasta incontestata, sicché non è dato di capire perché il Pretore abbia confermato la fascia oraria dalle 15.00 alle 16.00, tanto meno ove si pensi che neppure AO 1 aveva chiesto di esercitare i diritti di visita il sabato pomeriggio, ma solo il sabato e il mercoledì, senza indicare alcun orario (lettera del 12 dicembre 2014, agli atti). Al proposito l'appello merita quindi accoglimento.

                                  c)   Quanto all'incontro del mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00, l'appellante non adduce invece alcun motivo che osti a tale regolamentazione. Sostiene che il marito lavora (o dovrebbe lavorare), ma si tratta di un argomento che avrebbe dovuto sollevare – se mai – il convenuto stesso. Il quale ha prospettato per contro tale possibilità senza che l'istante opponesse altri impegni, lavorando essa il martedì, il giovedì e il sabato (lettera del 9 gennaio 2015 agli atti, pag. 1 in fondo). Per di più, l'appellante nemmeno indica perché nell'interesse del figlio gli incontri con il padre andrebbero limitati, né pretende che la cadenza fissata dal Pretore sia negativa per G__________. Su questo punto l'appello risulta quindi infondato.

                                  d)  Più delicata è la questione di sapere se – come propone l'ap­pellante – il diritto di visita debba svolgersi in un luogo “neutro”. Trattandosi di bambini in tenera età, il diritto di visita deve svolgersi invero – e per principio – nell'ambiente dei piccoli, ma a tale regola è opportuno derogare ove la presenza del genitore affidatario sia problematica o conflittuale (Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 273; Schwenzer/Cottier  in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizio­ne, n. 17 ad art. 273; I CCA, sentenza inc. 11.20014.60 del 30 agosto 2004, consid. 7). È quanto traspare in concreto dalla pur scarna istruttoria. Il Pretore ha riscontrato in effetti ‟una serie di problematiche notevoli e una situazione particolarmente delicata per un figlio di pochi mesiˮ, tanto da ordinare alle parti di interpellare un consultorio al fine di ‟compren­dere i bisogni del minore, assumere comportamenti responsabili per quanto concerne la cura del figlio, elaborare almeno alcuni principi di base e condivisi per la crescitaˮ (verbale del 13 ottobre 2014, pag. 1 in fondo).

                                       Da parte sua AO 1 ha chiesto più volte di incontrare il figlio “fuori dalla casa della moglie” (verbale del 13 ottobre 2014, pag. 2 in alto; lettera del 20 ottobre 2014). Quest'ultima ha definito finanche “impossibile e insostenibile” l'esercizio delle visite al suo domicilio, non fosse che per i rapporti turbolenti con gli altri suoi figli T__________ e L__________ che vivono con lei (verbale del 10 febbraio 2015, pag. 2 in alto), al punto da sollecitare a più riprese lo svolgimento degli incontri in un luogo protetto (lettera del 9 gennaio 2015 pag. 1 in bas­so; verbali del 2 dicembre 2014, pag. 1 e del 10 febbraio 2015, pag. 1). In circostanze siffatte, per le ragioni testé esposte, gli incontri fra padre e figlio al domicilio della madre non risultano nell'interesse del bambino. La scelta di un ambiente “neutro”, come il Punto di incontro della __________, appare di gran lunga più consona alla situazione, non da ultimo perché consente di organizzare una migliore relazione personale tra padre e figlio, superando le difficoltà nell'esercizio delle visite ancora evidenziate dallo stesso AO 1 in una lettera al Pretore del 10 maggio 2016. Provvisto di buon esito, su questo punto l'appello merita così accoglimento.

                            III.  Sul contributo alimentare per il figlio

                             5.  Per quel che attiene al contributo di mantenimento in favore di G__________, il Pretore non si è scostato dall'assetto cautelare,

                                  nel­l'am­bito del quale aveva ritenuto ‟per il momento adeguato l'importo proposto dal padre (fr. 300.– mensili), riservato ogni adeguamento una volta esperito il dibattimento e proceduto al contraddittorioˮ (verbale del 13 ottobre 2014 a metà). Egli non ha trascurato che l'importo esiguo del contributo è insufficiente per rapporto al fabbisogno in denaro del figlio, ma ha considerato che la somma “estingueva verosimilmente ogni capacità contributiva del padre, che non ha praticamente nessuna formazione”.

                             6.  L'appellante contesta che il marito non abbia una formazione professionale e che il contributo alimentare di fr. 300.– mensili esaurisca la capacità contributiva di lui. Lamenta che il convenuto non ha mai dato seguito alle richieste di edizione di documenti e alle varie ordinanze del Pretore, né ha revocato in dubbio i fatti da lei addotti nell'istanza e le sue domande, sicché il contributo alimentare dev'essere fissato in almeno fr. 700.– mensili. A suo parere, il contributo di mantenimento fissato dal Pretore non trova conforto in alcuna prova e appare addirittura in contrasto con gli atti.

                                  a)   Il mantenimento di un figlio va commisurato ai bisogni del medesimo, come pure alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori secondo le rispettive possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6). L'obbligato alimentare, ad ogni modo, ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 141 III 403 consid. 4.1, 135 III 67 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 8), fermo restando che, dandosi situazioni eco­nomiche modeste, alla capacità lucrativa del genitore cui è a carico il contributo di mantenimento vanno poste esigenze elevate (DTF 137 III 120 consid. 3.1).

                                  b)  Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere sulla base di quali parametri il Pretore si sia fondato per stabilire il contributo alimentare di fr. 300.– mensili, se non facendo capo all'offerta formulata dallo stesso AO 1. Perché il versamento di un tale importo estinguerebbe verosimilmente la capacità contributiva di lui non è dato di capire, il tutto limitandosi per finire a un asserto apodittico del Pretore. E sulla formazione professionale del convenuto difetta qualsiasi accertamento: non è stato interrogato il convenuto e non è stato acquisito alcun documento al riguardo. A ragione l'appellante si duole pertanto che il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il figlio accomodandosi di quanto ha dichiarato la controparte.

                                       Ciò non significa ancora, contrariamente a quel che l'interessata sembra credere, che il Pretore avreb­be dovuto fondarsi sulle sue asserzioni. I dati da lei indicati nel­l'istanza e le cifre asseritamente esposte dal marito al­l'udienza del 13 ottobre 2014, di cui non v'è traccia nel verbale, rimangono mere allegazioni. Le misure a protezione del­l'unione coniugale sono sì emanate con la procedura sommaria e con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza, ma ciò non significa che un contributo alimentare possa essere fissato a beneplacito sulla base di semplici affermazioni di parte. Men che meno contributi di mantenimento devono servire a incassare dall'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA, sentenza inc. 11.2016.72 del 17 agosto 2016, consid. 4 con rinvii). Siano essi per i figli o per il coniuge, contributi siffatti vanno commisurati alle reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi o semplicemente presunti.

                                  c)   Il problema è che in concreto non figura agli atti alcun elemento dal quale si possa inferire, anche solo a livello di verosimiglianza, la situazione economica di AO 1. Il Pretore aveva assegnato a costui un termine per produrre la documentazione su redditi e spese “servendosi se del caso dei questionari allegati” (ordinanza del 1° settembre 2014), ma l'interessato non ha presentato nulla, nem­meno dopo avere ottenuto una proroga. E di fronte alla più totale mancanza di dati, il Pretore non poteva dare per acquisita la situazione deficitaria del convenuto e limitarsi ad accettare la sua proposta, fissando un importo per apprezzamento. Intanto avrebbe potuto procedere a un interrogatorio di AO 1, comminando a quest'ultimo una sanzione disciplinare in caso di assenza ingiustificata (art. 192 cpv. 1 CPC). Inoltre avrebbe potuto interpellare l'istante per sapere quale fosse l'ultimo datore di lavoro del convenuto e chiedere l'edizione dei conteggi di stipendio (art. 160 cpv. 1 CPC). Infine avrebbe potuto procurarsi almeno l'ultima tassazione del contribuente (Pedroli in: Commentaire romand, LFID, Basilea 2008, n. 16 ad art. 110; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 166; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 811). Trattandosi di contributi alimentari in favore di figli minorenni, l'autorità tributaria non può invero opporre il segreto fiscale (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse in: AJP/PJA 7/2009 pag. 838; v. anche RVJ 2009 pag. 260).

                                  d)  Sta di fatto che, mancando accertamenti essenziali ai fini del giudizio, questa Camera non è in grado di giudicare la fondatezza dell'appello. Essa potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta di esperire l'istruttoria come tale. E non compete alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria, istruendo essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.132 del 28 agosto 2012, consid. 8). In caso contrario tutti i processi retti dal principio inquisitorio illimitato – come quelli sul mantenimento di figli minorenni – potrebbero non essere istruiti dal primo giu­dice lasciando all'autorità di ricorso il compito di assumere le prove. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda il contributo ali­mentare in favore di G__________ la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché assuma le prove necessarie per accertare – almeno sommariamente – la situazione finanziaria del convenuto (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

                            IV.  Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

                             7.  Le spese dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittoriosa sulla disciplina del diritto di visita e ottiene l'annullamento del contributo alimentare fissato dal Pretore per il figlio, ma vede dichiarare irricevibile l'appello sull'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Ciò imporrebbe di suddividere gli oneri processuali fra le parti. AO 1 tuttavia non ha proposto di respingere l'appello e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non può essere tenuto al pagamento di spese (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di ripetibili. L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul riparto a metà delle spese processuali di prima sede, limitate al costo delle consulenze prestate dal consultorio familiare, né sulla compensazione delle ripetibili.

                             8.  Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello merita accoglimento (art. 117 CPC). Da un lato l'indigenza della richiedente risulta verosimile, l'interessata essendo al benefico di prestazioni assistenziali, dall'altra l'appello si rivela – almeno parzialmente – fondato. Per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, l'importo chiesto dall'interessata, di fr. 891.– (onorario fr. 750.–, spese fr. 75.– e IVA), appare sicuramente congruo (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1).

V.  Sui rimedi giuridici a livello federale

                             9.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che:

a)  il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

      Le relazioni personali di AO 1 con il figlio G__________ sono disciplinate come segue:

      due visite settimanali, della durata indicativa di un'ora, il mercoledì (dalle ore 15.00 alle 16.00) e il sabato (dalle ore 11.00 alle 12.00), al Punto di incontro della __________ a __________;

b)  il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                  Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

                             II.  Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                            III.  AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 891.–.

                           IV.  Notificazione a:

– avv.; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 8 con il dispositivo n. III).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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