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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.2015 11.2015.12

3 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,015 mots·~10 min·2

Résumé

Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.12

Lugano, 3 aprile 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CM.2014.641 (tentativo di conciliazione) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 7 ottobre 2014 da  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 13 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 5 maggio 2014 AO 1, patrocinata dall'avv. PA 2, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, un tentativo di conciliazione in rappresentanza dei figli maggiorenni T__________, D__________ e S__________ (nati il 1° settembre 1995) per convenire in giudizio l'ex marito AP 1 e obbligarlo a versare per i figli contributi alimentari indicizzati dopo la maggiore età compresi tra fr. 2420.– e fr. 2475.– mensili ciascuno. L'udienza di conciliazione non ha avuto luogo perché il 15 maggio 2014 i figli hanno scritto al Pretore di non voler promuovere causa contro il padre. Visto ciò, con decisione del 3 settembre 2014 il Pretore ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile (inc. CM.2014.270).

                            B.  Il 7 ottobre 2014 AO 1, sempre patrocinata dall'avv. PA 2, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, un nuovo tentativo di conciliazione per convenire in giudizio l'ex marito AP 1 e obbligarlo a versarle gli assegni familiari da lui percepiti fino alla mag­giore età dei figli e a corrisponderle l'adeguamento al rincaro del contributo alimentare per i figli intervenuto dal gennaio del 2008 fino alla maggiore età, con rigetto provvisorio dell'opposizione da lui sollevata a un precetto esecutivo notificatogli per complessivi fr. 46 818.– con interessi. Il Segretario assessore ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 14 novembre 2015.

                            C.  AP 1 ha inoltrato al Pretore il 21 ottobre 2014 un' “istan­za nelle more istruttorie” per ottenere che, sospesa la procedura di conciliazione, fosse vietato all'avv. PA 2 di patrocinare AO 1 nelle pretese in questione e fosse accertata la nullità della richiesta di conciliazione introdotta il 7 ottobre 2014. Invitata a formulare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 4 novembre 2014 di respingere l'istanza. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.

                            D.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2015 in cui chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la decisione del Pretore sia annullata e gli atti ritornati a quest'ultimo per nuovo giudizio, rispettivamente che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la sua “istanza nelle more istruttorie”. Con osservazioni del 18 marzo 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Nel Cantone Ticino l'autorità di conciliazione in tutte le cause che non competono al Giudice di pace è il Segretario assessore, “riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi” (art. 3 cpv. 1 LACPC [RL 3.3.2.1] e 35 cpv. 2 lett. a LOG). Il Pretore e il Pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del Segretario assessore “o qualora lo esiga il buon funzionamento della Pretura” (art. 3 cpv. 2 LACPC).

                             2.  Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC), come con reclamo sono impugnabili – dandosi il caso – eventuali disposizioni ordinatorie processuali (sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 consid. 3 e 4 con richia­mi, non pubblicati in DTF 139 III 478). Nella fattispecie la sentenza del Pretore non è finale, ma è pur sempre incidentale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, poiché un diverso giudizio di questa Camera potrebbe mettere termine senza indugio alla procedura di conciliazione. È dunque impugnabile immediatamente (art. 237 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è inoltre raggiunto (art. 308 cpv. 2 CPC). Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame è ricevibile.

                             3.  L'appellante chiede di richiamare dalla Commissione degli avvocati il carteggio relativo a una decisione emessa il 18 dicembre 2014 riguardo all'operato dell'avv. PA 2, di disporre l'interrogatorio delle parti e di sentire come testimone lo stesso avvocato PA 2. Ora, a prescindere dal fatto che nuovi mezzi di prova sono ricevibili in appello solo ove non fosse possibile addurli dinanzi al Pretore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che l'interessato non pretende, i mezzi istruttori offerti non sono in concreto di alcuna utilità per il giudizio, come si vedrà oltre. In condizioni del genere giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

                             4.  Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che il patrocinatore dell'istante, di cui AP 1 contestava la capacità di stare in giudizio, è regolarmente abilitato alla rappresentanza professionale (art. 68 cpv. 2 CPC). E la Commissione di disciplina degli avvocati, cui lo stesso AP 1 aveva denunciato il 15 ottobre 2014 l'operato del legale per avere prima patrocinato i figli maggiorenni e poi l'ex moglie, ha deciso il 18 dicembre 2014 di non dar seguito alla segnalazione. Per di più – ha continuato il Pretore – non è dato a divedere come l'avvocato PA 2 abbia potuto mancare ai suoi doveri di diligenza assumendo il patrocinio di AO 1. Che in precedenza egli abbia patrocinato i figli non è un fatto inusuale nelle controversie del diritto di famiglia. Di ciò poi si sarebbero potuti dolere tutt'al più i figli o, al limite, la madre, ma sicuramente non il convenuto. Onde, in definitiva, il rigetto dell'“istan­za nelle more istruttorie”.

                             5.  L'appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito e una carente motivazione della sentenza impugnata, lamentando di non essersi potuto esprimere sulla decisione presa della Commissione di disciplina degli avvocati e di ignorar­ne il contenuto. Al legale della controparte egli rimprovera altresì – in sintesi – di non dimostrare alcuna indipendenza nei confronti della propria assistita, di versare in un conflitto d'interessi patrocinando AO 1 nell'incasso di prestazioni che competono ai figli, come pure di avere disatteso i suoi doveri di fedeltà e segretezza rappresentando prima i figli maggiorenni e poi la madre. Il mandato tra AO 1 e l'avv. PA 2 sarebbe quindi viziato, sicché al legale difetta – egli soggiunge – la capacità di tutelare gli interessi della cliente. Ne discende, a suo avviso, la nullità della richiesta di conciliazione.

                             6.  La capacità di rappresentanza del patrocinatore è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC). E l'autorità di conciliazione verifica i presupposti processuali d'ufficio, alla stessa stregua del giudice (art. 60 CPC per analogia), anche se ciò le è possibile solo in base ai documenti prodotti ed – eventualmente – a un'ispezione oculare (art. 203 cpv. 2 CPC; Zingg in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 24 segg. ad art. 60; per una rassegna di dottrina e giurisprudenza: Müller, Prüfung der Prozessvoraussetzun­gen durch Schlichtungsbehörden, in: AJP/PJA 22/2013 pag. 69 segg.). Ciò non significa tuttavia che, sorgendo dubbi o contestazioni su un presupposto processuale, l'autorità di conciliazione debba statuire al riguardo. Intanto la procedura di conciliazione è orale (come quella che presiede all'emana­zione di sentenze in controversie patrimoniali fino a fr. 2000.–: art. 212 cpv. 2 CPC). Se il convenuto fa valere la mancanza di un presupposto processuale, di conseguenza, l'autorità di conciliazione non fissa termini alla parte attrice – come nella fattispecie – per formulare osservazioni scritte. Tanto meno sospende la procedura, come in concreto ha deciso il Pretore quando ha invitato il 22 ottobre 2014 l'attrice a espri­mersi per scritto. Essa convoca senza indugio le parti al­l'udienza di conciliazione.

                             7.  Ove all'udienza di conciliazione ravvisi una chiara ed evidente mancanza del presupposto processuale, l'autorità dichiarerà

                                  l'istanza di conciliazione irricevibile. Tale decisione sarà impugnabile all'autorità superiore con appello o reclamo (Zingg, op. cit., n. 32 ad art. 60 CPC), come le decisioni con cui un'autorità di conciliazione statuisce – ad esempio – su una domanda di sospensione della procedura (DTF 138 III 705) o su una domanda di restituzione del termine (DTF 139 III 478) oppure decreti lo stralcio di un'istanza di conciliazione dal ruolo (sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2). Per contro, qualora non riscontrasse una chiara ed evidente carenza del presupposto processuale, l'autorità non emanerà una decisione sull'esistenza del presupposto in questione (come ha fatto il Pretore nel caso specifico), ma esperirà senza indugio il tentativo di conciliazione. Accertandone la decadenza infruttuosa (foss'anche perché il convenuto insiste nel contestare il presupposto processuale), essa rilascerà alla parte attrice l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 e 2 CPC). Tale autorizzazione non potrà formare oggetto di alcun rimedio giuridico (DTF 140 III 227). Al momento in cui la parte attrice promuoverà causa davanti al giudice competente (nei tre mesi previsti dall'art. 209 cpv. 3 CPC), nondimeno, il convenuto potrà contestare dinanzi a quel giudice la validità dell'autorizzazione ad agire (DTF 140 III 227).

                             8.  Se ne conclude che nella fattispecie la decisione impugnata dev'essere annullata, sia perché l'autorità di conciliazione deve ancora convocare le parti all'udienza, sia perché anche in esito all'udienza l'autorità di conciliazione non deve giudicare alcunché, salvo eventualmente dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile nel caso in cui riscontrasse un evidente e chiaro difetto del presupposto processuale. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                             9.  Quanto alle spese dell'attuale giudizio, il convenuto vede di per sé accogliere l'appello, giacché la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Pretura perché indica l'udienza di conciliazione, ma ottiene un risultato contrario rispetto a quello auspicato. AO 1, da parte sua, ha proposto a torto di respingere l'appello, difendendo la procedura irrita adottata dal Pretore. In condizioni del genere si giustifica di suddividere equitativamente gli oneri a metà (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) e di compensare le ripetibili. Sulle spese della conciliazione l'autorità statuirà nuovamente in esito all'udienza.

                           10.  Circa i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, perché convochi le parti all'udienza di conciliazione.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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