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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.2017 11.2015.114

20 février 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,979 mots·~20 min·3

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo di un coniuge

Texte intégral

Incarto n. 11.2015.114

Lugano, 20 febbraio 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2015.2654 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 giugno 2015 da

AP 1 (patrocinato dagli avvocati PA 1 e PA 2)  

contro  

AO 1 ora in (patrocinata dall'avv.. PA 3),

giudicando sull'appello del 4 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 novembre 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1978) e AO 1 (1979) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 2009, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. L'11 maggio 2010 il marito ha acquistato la proprietà per piani n. 14 111 (pari a 270/1000 della particella n. 314 RFD) di __________, divenuta abitazione coniugale. AP 1 lavora dal 1° dicembre 2012 per la Banca __________ di __________. La moglie era casalinga.

                            B.  Il 15 giugno 2015 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato e vedersi assegnare l'alloggio coniugale, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2318.15 mensili per la durata di sei mesi dall'emanazione della sentenza. Al contraddittorio del 13 luglio 2015 i coniugi si sono accordati sull'autorizzazione a vivere separati, ma non sull'attribuzione dell'alloggio coniugale né sul contributo alimentare per la moglie. L'istruttoria è iniziata così il 21 agosto 2015 ed è terminata il 23 settembre seguente, quando il Pretore ha fissato alle parti un termine di 20 giorni per presentare conclusioni scritte. Nel frattempo, il 1° settembre 2015, AO 1 ha trovato un'attività a ore, su chiamata, presso la __________ di __________ come “collaboratrice servizio guardaroba e mascherina” al __________ di __________.

                            C.  Nel suo memoriale conclusivo del 2 novembre 2015 AP 1 ha poi rivendicato una volta ancora l'assegnazione dell'alloggio coniugale, chiedendo che la moglie si trasferisse altrove entro il 30 no­vembre 2015, e ha offerto alla medesima un contributo ali­mentare di fr. 850.– per il novembre del 2015, portato a fr. 1888.85 mensili da allora in poi. Nel proprio allegato del 21 ot­tobre 2015 AO 1 ha instato anch'essa per l'attribuzione del­l'alloggio coniugale, chiedendo di ingiungere al marito di andarsene entro il 31 dicembre 2015, e ha postulato un contributo alimentare di fr. 850.– mensili dal luglio del 2015 fino al momento in cui fosse cessata la comunione domestica (con obbligo per il marito di assumere anche “tutte le spese della famiglia, nulla escluso”), aumentato a fr. 3771.– mensili dal momento della separazione. Essa ha preteso infine che il marito le riaccreditasse su un suo conto bancario la somma di fr. 25 000.– da lui prelevata il 28 maggio 2015 senza permesso.

                            D.  Statuendo con sentenza del 25 novembre 2015, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato alla moglie di lasciare l'alloggio entro il 31 gennaio 2016 e ha condannato AP 1 a versare dal luglio del 2015 un contributo alimentare per la conve­nuta di fr. 850.– mensili, portato a fr. 3339.– mensili dal momento in cui questa si fosse trasferita altrove. La pretesa restituzione di fr. 25 000.– da parte di AO 1 è stata respinta, trattandosi “con tutta evidenza di una questione che riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi e che manifestamente esula dal procedimento di tutela dell'unione coniugale”. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 4 dicembre 2015 a questa Camera per ottenere che dal momento della separazione il contributo alimentare in favore della moglie non ecceda fr. 1177.22 mensili o, subordinatamente, fr. 2177.23 mensili. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. I coniugi parrebbero essersi separati il 1° febbraio 2016, quando la moglie è andata ad abitare a __________.

Considerando

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza impugnata inoltre è pervenuta al patrocinatore del­l'istante il 26 novembre 2015. Presentato il 4 dicembre seguente, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                  2.  All'appello l'istante acclude documenti nuovi: una distinta relativa alla movimentazione dal 3 agosto al 2 dicembre 2015 di un conto intestato ai coniugi presso la __________ (per dimostrare gli avvenuti pagamenti alla moglie), la fotocopia di una sua carta di credito __________ e del suo contratto di lavoro presso la Banca __________, datato 9 ottobre 2012, come pure un elenco degli appartamenti sfitti nel Comune di __________ il 24 novembre 2015. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2). In concreto AP 1 non pretende che gli sarebbe stato ragionevolmente impossibile sottoporre i citati documenti al Pretore, se non per le poche registrazioni sulla distinta del conto bancario successive all'emanazione della sentenza. V'è da domandarsi pertanto se tali prove siano ricevibili. Dato che – come si vedrà oltre – l'esito del giudizio non muta né considerando né ignorando quei documenti, non è il caso tuttavia di attardarsi sulla questione.

                             3.  L'appellante chiede l'edizione dalla controparte – in subordine dalla __________ – di “tutti i conteggi salariali disponibili e la pianificazione degli orari di lavoro della moglie”, oltre che la produzione di “eventuali nuovi contratti di lavoro sottoscritti dalla moglie da luglio 2015”. La prima richiesta è – come si vedrà oltre – superflua (consid. 6). La seconda è puramente ipotetica, nem­meno l'appellante pretendendo che la convenuta si sia impiegata altrove, sicché mal si comprende quale rilevanza potrebbe avere la prova per il giudizio. Quanto alla “deposizione delle parti” che AP 1 sollecita sempre con l'appello, non si intravede – né l'istante motiva – l'utilità dell'interrogatorio, respinto dal Pretore (ordinanza sulle prove del 21 agosto 2015). Ciò premesso, conviene procedere sen­za indugio all'esa­me dell'appello.

                             4.  Litigioso rimane, nel caso specifico, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 7647.70 mensili (compresa una quota di tredicesima di fr. 594.70) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3487.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 258.85, pasti fuori casa fr. 180.–, leasing dell'automobile fr. 296.65, assicurazione dell'automobile fr. 105.25, spese di trasferta fr. 46.–, assicurazione RC ed economia domestica fr. 49.80, imposte fr. 300.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha stimato il reddito conseguibile da attività lucrativa, considerati anche i di lei problemi di salute, in fr. 868.– mensili (un paio d'ore giornaliere a fr. 20.– orari per 21.7 giorni lavorativi mensili) e ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3387.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo del futuro alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 311.60, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 306.60, spese di trasferta fr. 69.–, imposte fr. 300.–). Accertata un'eccedenza di fr. 1641.– mensili da dividere a metà, il Pretore ha determinato così il contributo alimentare per la moglie (dopo la separazione) in fr. 3339.– men­sili.

                             5.  L'appellante fa valere anzitutto che il suo reddito ammonta a fr. 7053.– mensili, non a fr. 7647.70, poiché egli non percepisce alcuna tredicesima. La censura è fondata. Su quali elementi di verosimiglianza il Pretore abbia intravisto una quota di tredicesima pari a fr. 594.70 mensili non è dato di capire. Il Pretore affer­ma di fondarsi “sulla base dell'ultimo dato rilevato” (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto), ma il conteggio di stipendio del­l'agosto 2015 (l'ultimo agli atti: doc. L, 4° foglio) non accenna a nulla del genere. Il certificato di salario 2014, del resto, attestava una retribuzione annua di fr. 83 242.90 netti, pari a fr. 6936.90 mensili (doc. D). Anche volendo prescindere dal contratto di lavoro prodotto dal­l'istante solo in appello (sopra, consid. 2), nessun indizio accredita l'ipotesi di una tredicesima. Né, contrariamente all'opinione della convenuta (osservazioni all'appello, pag. 5), è notorio che nel Cantone Ticino i lavoratori dipendenti ricevano una tredicesima mensilità. Anzi, un simile trattamento salariale non può affatto darsi per scontato. In proposito l'appello merita quindi accoglimento. Ne segue che il guadagno dell'appellante va accertato in fr. 7053.– netti mensili.

                             6.  L'istante contesta anche il reddito della moglie, che il Pretore ha stimato in fr. 868.– mensili. Sottolinea che già il primo mese di lavoro (settembre del 2015) la convenuta ha avuto modo di guadagnare fr. 1469.50 (doc. N accluso al memoriale conclusivo). Contabile diplomata, essa potrà contare inoltre “in brevissimo tempo” su entrate di almeno fr. 3500.– mensili (“salario minimo previsto dalle condizioni generali di aziende come __________ o __________”). Ad ogni modo – soggiunge l'appellante – quand'anche continuasse a lavorare per la __________, la convenuta dimostra di poter guadagnare almeno fr. 1500.– mensili. A conferma di ciò egli chiede l'edizione dalla moglie dei conteggi di stipendio successivi al settembre del 2015, come pure di eventuali nuovi contratti di lavoro.

                                  a)   Nella sentenza impugnata il Pretore non ha disconosciuto né che la convenuta sia una contabile diplomata né che durante il primo mese di lavoro per la __________ essa ha guadagnato fr. 1469.50 netti. Ha ritenuto però che, una volta inaugurato il __________ nel settembre del 2015, tale reddito non apparisse più assicurato, anche perché delle 54.75 ore prestate in quel mese, 6.75 ore erano di formazione. Il problematico stato di salute di lei, affetta da un disturbo psicotico, non consentirebbe inoltre di pretendere “che costei prosegua nel suo sforzo” per più di due ore al giorno. Retribuite fr. 20.– orari per 21.7 giorni lavorativi mensili, quelle due ore giornaliere le permettono così di guadagnare fr. 868.– mensili (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

                                  b)  Che AO 1 possa contare “in brevissimo tempo” su entrate di almeno fr. 3500.– mensili (“salario minimo previsto dalle condizioni generali di aziende come __________ o __________”) è un'apodittica asserzione dell'appellante. Niente rende verosimile in effetti che la convenuta possa essere assunta “in brevissimo tempo” – ignorandosi per altro con quale funzione – da una catena di grandi magazzini o di fast food. E un reddito ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto, tenendo conto dell'età di lui, della sua formazione professionale e del suo stato di salute, senza trascurare la situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 25 settembre 2016, consid. 5b). Non basta quindi evocare il salario minimo dell'uno o dell'altro settore industriale o dei servizi per desumere che un coniuge con un diploma di contabile sia automaticamente in grado di conseguirlo. Lo stesso appellante riconosce, per di più, che la convenuta non ha lesinato nel prodigarsi in ricerche d'impiego, ma ha trovato lavoro unicamente presso la __________. Sul preteso reddito potenziale di fr. 3500.– mensili l'appello manca perciò di consistenza.

                                  c)   Più delicata è la questione del reddito effettivamente conseguibile dall'interessata. Il Pretore reputa che, inaugurato il __________, dopo il settembre del 2015 il guadagno di fr. 1469.50 mensili non fosse più assicurato. Si tratta però di una prognosi soggettiva, senza il conforto di alcun indizio concreto di verosimiglianza. Che poi le condizioni di salute della convenuta permettano a quest'ultima di lavorare solo 2 ore e non 2.85 ore al giorno (la media di quanto risulta dal doc. N: 54.75 ore suddivise su 19.2 giorni: sotto, consid. 7b) è, una volta ancora, un'opinione personale del Pretore, tant'è che nessun elemento suffraga un impe­dimento concreto della moglie (36 anni nel novembre del 2015) al­l'esercizio di un'attività lucrativa. Lo stesso Pretore ha accertato – se mai – che il disturbo psicotico da lei accusato nel 2013 è “in una fase regressiva” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), che tale disagio si riconduceva sostanzialmente a conflitti di coppia e che nessuna richiesta di rendita è mai stata inoltrata all'Assicurazione Invalidità (pag. 5 in alto).

                                       Del resto, se il guadagno dell'interessata dopo il settembre del 2015 fosse oggettivamente regredito nella misura supposta dal Pretore, nulla impediva alla convenuta di produrre con le osservazioni al­l'appello almeno i conteggi salariali di novembre e dicembre 2015, i quali sarebbero stati ricevibili poiché non potevano essere sottoposti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC) e sono finanche richiesti dall'appellante in via di edizione. Ne discende che, tutto considerato, non sussistono in concreto – a un giudizio di verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb) – le premesse per scostarsi dalle risultanze documentali del­l'istruttoria. Dovessero tali risultanze essere smentite dai conteggi di stipendio della convenuta successivi al settembre del 2015, nulla impedirà all'interessata di chiedere una modifica dell'attuale giudizio, le decisioni a tutela dell'unione coniugale avendo mera indole cautelare (DTF 137 III 475). Sta di fatto che il reddito della convenuta va accertato, nelle condizioni descritte, in fr. 1469.50 mensili.

                             7.  Riguardo al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene ch'esso ascende a fr. 4360.15 e non solo fr. 3487.– mensili, come ritiene il Pretore. Egli fa valere che i pasti fuori casa vanno conteggiati per l'equivalente di almeno fr. 500.– mensili (e non solo per fr. 180.–), che le spese di trasferta in automo­bile ammontano almeno a fr. 300.– mensili (e non solo a fr. 46.–), che si giustifica di riconoscergli almeno fr. 200.– mensili per la manutenzione del veicolo e che è giusto rivalutare in fr. 400.– mensili (rispetto a fr. 300.–) l'onere fiscale a suo carico.

                                  a)   Quanto all'indennità per pasti fuori casa, a ben vedere l'appellante nemme­no ne avrebbe diritto. Intanto tale indennità è destinata unica­mente a coprire il maggior costo del piatto ordinato fuori casa rispetto allo stesso piatto consumato a domicilio. Invano l'appellante si duole perciò che “in una città cara come __________” non è possibile “saziarsi per meno di fr. 25.– a pasto”. A parte ciò, l'istante lavora a __________, abita a __________ e non ha mai preteso che gli sia impossibile rientrare a domicilio per la pausa di mezzogiorno. Un'indennità per pasti fuori casa, di conseguenza, non si legittimerebbe. Comunque sia, nello stipendio da lui percepito figura un'“in­den­nità pranzo” di fr. 180.– mensili (doc. L e M) che gli è imputata come reddito (sopra, consid. 5). Tale indennità non dovendo essere distratta dallo scopo per cui è elargita dal datore di lavoro, si giustifica perciò – come ha fatto il Pretore – di riconoscere tale importo nel fabbisogno minimo del­l'appellante. Non v'è alcuna ragione invece di maggiorare tale somma, come pretende l'interessato, a fr. 500.– mensili.

                                  b)  Le spese di trasferta (fr. 300.– mensili) fatte valere dall'appellante si riferiscono al tragitto in automobile da casa al posto di lavoro. Invero l'istante allude anche a trasferte di carattere professionale, ma il Pretore ha rilevato che il costo di tali spostamenti è rimborsato dal datore di lavoro (sentenza impugnata, pag. 7 in basso) e l'appellante non spende una parola per contestare simile argomento, sicché su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto alle trasferte dal domicilio al luogo di lavoro, il primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di AP 1 il costo del­l'autobus (fr. 46.– mensili con l'abbonamento “arcobaleno”). Se non che, durante la vita separata ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013, consid. 4.1 pubblicato in: SJ 2014 I 246). Come mai dopo la fine della vita in comune l'istante dovrebbe vedersi privare dell'uso dell'automobile per recarsi al lavoro non è dato di comprendere, il bilancio familiare non versando in ristrettezze. Né si arguisce la logica di inserire nel fabbisogno minimo dell'istante – come ha fatto il Pretore – il costo di un'automobile che rimarrebbe senza targhe per poi riconoscere il costo dell'autobus.

                                       Posto ciò, una decisione a tutela dell'unione coniugale è presa – come detto – con esame sommario limitato alla verosimiglianza (consid. 6c). Dovendosi inserire spese d'automobile nel fabbisogno minimo di un coniuge, questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che un'indennità di fr. –.70/km copre mediamente i costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 7b; sentenza inc. 11.2011.46 del 3 dicembre 2013, consid. 3b). Identica indennità riconosce per altro l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione

                                       delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014: RL 10.2.2.1.1). Nella fattispecie l'appellante deve compiere il tragitto da casa al lavoro quattro volte al giorno, percorrendo in tutto una dozzina di chilometri. Data una media di 19.2 giorni feriali ogni mese (230 giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid. c; la vecchia giurisprudenza si fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 12d), gli va riconosciuto così un esborso di fr. 161.30 mensili. Il Pretore avendo già incluso nel fabbisogno minimo dell'istante fr. 105.25 mensili per l'assicurazione del veicolo e fr. 46.– per il costo dell'autobus (fr. 151.25 com­plessivi), si giustifica di aggiungere ancora fr. 10.– arrotondati, fino a concorrenza di fr. 161.30 mensili. In tale misura l'appello risulta fondato.

                                  c)   Per quel che è dell'onere fiscale, l'appellante non spiega in base a quali dati il carico tributario valutato dal Pretore in fr. 300.– andrebbe portato a fr. 400.– mensili. Che il Pretore non abbia particolarmente motivato la propria stima ancora non esimeva l'appellante dall'illustrare perché questa sarebbe erronea o, per lo meno, inattendibile. Se si considera poi l'esito del presente giudizio, l'onere di fr. 300.– mensili appare più plausibile di quello prospettato dall'appellante (calcolatori d'imposta in: www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcola­tori/RedditoSostanza.php). In proposito la sentenza impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

                             8.  Per quanto attiene infine al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante riconosce alla convenuta fr. 100.– per spese di trasferta, ma chiede di ridimensionare il costo dell'alloggio da fr. 1200.– a fr. 1050.– mensili, di limitare le spese non coperte dalla cassa malati a fr. 300.– mensili (invece di fr. 306.60) e di ridurre l'onere fiscale da fr. 300.– a fr. 200.– mensili.

                                  a)   Il Pretore ha riconosciuto a AO 1 un costo dell'alloggio presumibile di fr. 1200.– mensili, spese accessorie comprese, come l'interessata chiedeva per condurre in locazione un appartamento di 4 locali. L'appellante postula la riduzione della spesa a fr. 1050.– mensili, asserendo che la convenuta può accontentarsi di un appartamento di 2.5 locali. Non giustifica tuttavia perché egli potrebbe continuare a godere di un alloggio di quattro vani (la proprietà per piani in via __________ a __________: doc. H), mentre la moglie dovrebbe accomodarsi di due vani e mezzo. Eppure egli medesimo ammette che dopo la separazione marito e moglie hanno diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami). Privo di adeguata e seria motivazione, al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.

                                  b)  Nel memoriale conclusivo la convenuta aveva esposto fr. 300.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati (pag. 8). Non toccava al Pretore sospingersi oltre tale pretesa. La posta nel fabbisogno minimo dell'interessata va ricondotta di conseguenza da fr. 306.60 a fr. 300.– mensili.

                                  c)   L'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 300.– mensili è definito “esorbitante” dal marito. Questi non illustra tuttavia su quali fattori imponibili si legittimi una riduzione del carico tributario a fr. 200.– mensili, come egli propone. Anzi, alla luce di quanto precede la stima di fr. 200.– mensili appare, se mai, più verosimile di quella da lui adombrata. Onde l'inconsistenza dell'appello.

                             9.  Da quanto precede risulta il seguente bilancio familiare dopo la separazione dei coniugi:

                                         Reddito del marito (consid. 5)                                    fr. 7053.—

                                         Reddito della moglie (consid. 6)                                 fr. 1469.50

                                                                                                                         fr. 8522.50   mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 7)                  fr. 3497.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8)               fr. 3380.40

                                                                                                                         fr. 6877.40   mensili

                                         Eccedenza                                                                fr. 1645.10                                          mensili

                                         Metà eccedenza                                                        fr.   822.55  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3497.– + fr. 822.55 =                                             fr. 4319.55   mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 3380.40 + fr. 822.55 ./. 1469.50 =                          fr. 2733.45   mensili,

                                         arrotondati a                                                              fr. 2735.—  mensili.

                           10.  Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa due settimi rispetto alla propria richiesta principale. Deve sopportare quindi cinque settimi delle spese processuali, il resto andando a carico della convenuta, e corrispondere a quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte.

                                  L'esito dell'attuale decisione si riflette anche sul dispositivo inerente alle spese processuali (ripartite a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Rispetto alle ultime conclusioni formulate davanti al Pretore la convenuta esce soccombente, per vero, non solo sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, ma nella proporzione di cinque noni anche sull'ammontare del contributo alimentare. Nel complesso si giustifica così di addebitarle equitativamente tre quinti delle spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), con obbligo di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.

                           11.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                   3.  AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2735.– dal momento della separazione.

                                         4.  Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste per due quinti a carico del­l'istante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                             II.  Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per cinque settimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 850.– per ripetibili ridotte.

                            III.  Notificazione:

– avvocati e; – avv. F..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2015.114 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.2017 11.2015.114 — Swissrulings