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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2014 11.2014.99

4 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,685 mots·~8 min·4

Résumé

Protezione del figlio: istituzione di una curatela educativa

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.99

Lugano, 4 dicembre 2014/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.970 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 maggio 2014 da

 AO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

  AO 2 (patrocinato dall'avv.  PA 3 ),

giudicando sull'appello del 20 novembre 2014 presentato da

                                   AP 1

                                  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )

contro la decisione del 6 novembre 2014 con cui il Pretore aggiunto ha respinto

un'istanza di intervento “in via principale” proposta dallo stesso AP 1

il 5 novembre 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale pendente tra AO 2 (1971) e AO 1 (1972) il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha emesso il 23 settembre 2014 un decreto cautelare senza contraddittorio con cui ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio N__________ (nato il 24 luglio 2010) a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita paterno e ha istituito una curatela

                                  educativa in favore del figlio, ordinando all'Autorità regionale di protezione 11 la nomina immediata del curatore, incaricato di verificare altresì che il figlio avuto da AO 1 dal primo matrimonio (e a lei affidato), J__________ (nato il 24 novembre 2004), seguisse “la terapia attualmente in corso presso le psicologhe __________ e __________, __________”. Il Pretore aggiunto non ha riscosso spese processuali né ha assegnato ripetibili.

                            B.  Preso atto di quanto precede, con decisione del 14 ottobre 2014, emanata anch'essa senza contraddittorio, l'Autorità regionale di protezione 11 ha confermato la curatela educativa in favore di N__________, l'ha estesa a J__________ e ha designato in qualità di curatore __________, __________. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico di N__________ e AO 1 in ragione di metà ciascuno. Contro tale decisione AP 1 (1966), padre di J__________, è insorto il 5 novembre 2014 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello per ottenere l'annullamento della curatela educativa in favore del figlio. Statuendo il 7 no­vem­bre 2014, la Camera di protezione ha dichiarato il reclamo irricevibile, la decisione dell'Autorità regionale di protezione configurandosi alla stregua di un provvedimento cautelare adottato senza contraddittorio, come tale non impugnabile. Essa non ha prelevato spese e non ha attribuito ripetibili (inc. 9.2014.191).

                            C.  Nel frattempo, il 4 novembre 2014, AP 1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendo di essere “autorizzato a intervenire in via principale, con tutte le comminatorie di diritto, nel procedimento a tutela dell'unione coniugale promosso il 2 maggio 2014 tra AO 1 e AO 2 limitatamente alle questioni che attengono alla nomina di un curatore educativo con ingerenze nei confronti di J__________”. Contestualmente egli ha sollecitato la citazione a un contraddittorio e la revoca del decreto supercautelare del 23 settembre 2014 nella misura in cui riguardava suo figlio J__________. Con decisione del 6 novembre 2014, presa senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta senza addebitare spese.

                            D.  Il 20 novembre 2014 AP 1 ha impugnato davanti a questa Camera la decisione appena citata, proponendo di annullarla, di ordinare al Pretore aggiunto la convocazione a un'udienza in contraddittorio con AO 2 e AO 1, così come di revocare il decreto supercautelare del 23 settembre 2014 nella misura in cui riguardava suo figlio J__________. L'appello non è stato notificato per osservazioni. In pendenza di appello, il 25 novem­bre 2014, il Pretore aggiunto ha emanato un decreto cautelare dopo il contraddittorio fra i coniugi con cui ha confermato il decreto supercautelare del 23 settembre precedente, salvo stralciare dai compiti del curatore educativo ogni incarico relativo a J__________. Non risulta che tale decreto sia stato comunicato a AP 1.

Considerando

in diritto:              1.  Litigiosa è in concreto la decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di AP 1 per essere “autorizzato a intervenire in via principale (…) nel procedimento a tutela del­l'unione coniugale (…) tra AO 1 e AO 2 limitatamente alle questioni che attengono alla nomina di un curatore educativo con ingerenze nei confronti di J__________”. Ora, la procedura civile contempla due tipi di intervento. L'intervento principale, aggressivo, abilita chi afferma di avere sull'oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti a promuovere azione contro di esse “davanti al giudice presso cui è pendente il processo in pri­ma istanza” (art. 73 cpv. 1 CPC). Spetta poi a quel giudice decidere se sospendere il processo finché l'azione dell'interveniente principale sia passata in giudicato oppure congiungere le due cause (art. 73 cpv. 2 CPC). L'intervento adesivo consente invece a chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte di inserirsi nel processo come parte accessoria (art. 74 CPC). A tal fine occorre però farsi autorizzare dal giudice, la cui decisione è impu­gnabile mediante reclamo (art. 75 cpv. 2 CPC).

                             2.  Ciò posto, ammesso e non concesso che un qualsivoglia intervento sia prospettabile in una protezione dell'unione coniugale, ove avesse inteso intervenire a titolo principale AP 1 avrebbe dovuto promuovere causa contro AO 2 e AO 1. Chiedere un'autorizzazione previa non aveva senso, il giudice non potendo impedire un intervento principale conforme ai requisiti di legge. Che il Pretore aggiunto assentisse o dissentisse da una causa introdotta da AP 1 contro AO 2 e AO 1, in altri termini, nulla muta e mal si capisce perché in concreto il Pretore aggiunto sia entrato nel merito di una simile istanza, statuendo per di più con una decisione – a suo avviso – appellabile (allorché la decisione in materia di intervento adesivo è impugnabile solo con reclamo). Sta di fatto che AP 1 non aveva alcun interesse legittimo a impugnare una decisione senza portata pratica. Già per questo motivo l'appello va dichiarato irricevibile.

                             3.  Si conviene che il Pretore aggiunto non aveva alcuna competenza per materia il 23 settembre 2014 che lo abilitasse a emanare misure di protezione – nemmeno in via cautelare – nei confronti di J__________. Certo, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori (art. 315a cpv. 1 CC). Tale norma riguarda però i figli comuni, non quelli che un coniuge ha avuto prima (o fuori) del matrimonio, al cui proposito rimane competente – come di regola – l'autorità di protezione dei minori (sulla curatela educativa: art. 308 cpv. 1 e 2 CC). Il Pretore aggiunto poteva quindi istituire una curatela educativa in favore di N__________, ma non di J__________ (tutt'al più avrebbe potuto, per quanto riguardava J__________, conferire a AO 1 un diritto di visita: Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizio­ne, n. 71 ad art. 176 CC). Che AP 1 sollecitasse quindi un contraddittorio e la revoca del decreto supercautelare nella misura in cui concerneva J__________ è comprensibile. Ciò non giustificava tuttavia di far statuire il Pretore aggiunto su un'invenzio­ne giuridica come un'istanza di intervento a titolo principale.

                             4.  Non si disconosce che nella sentenza del 7 novem­bre 2014 la Camera di protezione ha ritenuto “l'istituzione della curatela educativa in oggetto (…) di competenza del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna (…), per cui è in tale sede che va discussa e risolta la contestazione dell'istituzione della misura” (sentenza, pag. 3 in fondo). Si tratta però di un'opinione manifestamente erronea, ove appena si pensi che – come si è visto – in concreto il Pretore aggiunto non ha mai avuto alcuna competenza per munire J__________ di una curatela educativa (tant'è che nel decreto cautelare emesso il 25 novembre 2014, in pendenza di appello, egli ha eliminato ogni accenno a J__________). Tale facoltà spettava unicamente all'Autorità regionale di protezione 11, che ha proceduto in tal senso il 14 ottobre 2014, quando ha istituito essa medesima una curatela edu­cativa in favore del minorenne. Il provvedimento potrà quindi essere contestato – come la stessa Camera di protezione riconosce (sentenza impugnata, pag. 3 a metà) – impugnando la decisione che l'Autorità regionale di protezione 11 prenderà dopo il contraddittorio. Ma, una volta ancora, esso non giustificava un'immaginaria istanza di intervento principale al Pretore aggiunto.

                             5.  Se ne conclude che, diretto contro una decisione priva di valenza pratica, l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese processuali sono addebitate all'appellante, che ha sottoposto al Pretore aggiunto un'istanza inutile (art. 108 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

                             6.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d CPC), le controversie in materia di protezione del figlio possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  Notificazione:

–    ; –    ; –    .

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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