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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.10.2016 11.2014.98

10 octobre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,949 mots·~10 min·4

Résumé

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.98

Lugano, 10 ottobre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.2285 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 maggio 2014 dalla

AP 1 (rappresentata dall'amministratore unico)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello (“reclamo”) del 3 novembre 2014 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 ottobre 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  R__________ e AO 1 hanno stipulato il 3 maggio 2011 un contratto di appalto con la AP 1 per fr. 218 703.– riguardo a opere da capomastro consistenti nella formazione di una strada di accesso sulla loro particella n. 415 RFD di __________, sezione di __________. In esito a divergenze con i committenti la AP 1 ha ottenuto il 23 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 415 per l'ammontare di complessivi fr. 114 291.–.

                            B.  Il 13 dicembre 2012 le parti hanno raggiunto un accordo, nel senso che la AP 1 avrebbe ritirato l'istanza di iscrizione delle ipoteche legali, dopo di che i committenti avrebbero versato alla ditta la somma di fr. 25 000.–, impegnandosi a corrispondere entro un anno il saldo di fr. 89 291.– per i lavori svolti dall'impresa fino a quel momento. In esecuzione dell'accordo, la AP 1 ha poi fatto cancellare le ipoteche legali e i committenti hanno pagato l'importo di fr. 25 000.–.

                            C.  R__________ è deceduto il 10 aprile 2014. Sua unica erede è la moglie AO 1. Il 27 maggio 2014 la AP 1 ha nuovamente adito il Pretore, chiedendo che sulla particella n. 415 fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 141 170.20 con interessi. Con decreto cautelare del 28 maggio 2014, emesso inaudita parte, il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione dell'ipoteca (inc. CA.2014.193). All'udienza del 26 giugno 2014, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere che i lavori eseguiti riguardavano anche la contigua particella n. 414, proprietà di un terzo, e che ad ogni modo l'istanza della AP 1 era tardiva.

                            D.  Statuendo con sentenza del 23 ottobre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoriamente iscritta senza contraddittorio con decreto cautelare del 28 maggio 2014. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello (“reclamo”) del 3 novembre 2014 a questa Camera per ottenere che la sua istanza di iscrizione sia accolta fino a concorrenza di fr. 51 879.20 con interessi, riformando di  conseguenza la decisione del Pretore aggiunto. Nelle sue osservazioni del 10 dicem­bre 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le sentenze del Pretore (o del Pretore aggiunto) in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca ancora controverso in prima sede (fr. 141 170.20). Il “reclamo” dell'istante va quindi trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, la decisione impugnata è giunta all'istante il 24 ottobre 2014. Introdotto il 3 novembre 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  L'appellante chiede anzitutto di escutere due testimoni (i proprietari della particella n. 414 e dell'attigua particella n. 744), come pure di esperire un sopralluogo. Nuovi mezzi di prova possono essere offerti in appello, tuttavia, solo se “vengono immediatamente addotti” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). L'istante non pretende che nella fattispecie fosse impossibile o non ragionevolmente esigibile far assumere le prove in questione dal Pretore aggiunto. Non soccorrono dunque le premesse perché tali mezzi istruttori siano proponibili per la prima volta in appello.

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale chiesta dalla AP 1 per complessivi fr. 141 170.20 si componeva di due pretese: l'una di fr. 89 291.– per lavori eseguiti dalla ditta al più tardi nel 2012, l'altra di fr. 51 879.20 per lavori a regia conclusi entro il 16 dicembre 2013. La prima pretesa aveva già formato oggetto dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente il 23 novembre 2012 e poi cancellata per intervenuto accordo fra le parti, di modo che non poteva più essere rimessa in causa. La seconda si riferiva a opere svolte dalla ditta non solo sulla particella n. 415, ma anche sulla contigua particella n. 414, senza che fosse dato di sapere in che misura ciò fosse avvenuto sul­l'una e in che misura sull'altra. Per di più, già a un sommario esame tali lavori risultavano essere stati ultimati entro il 16 dicembre 2013, oltre quattro mesi prima che la AP 1 ottenesse l'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale inaudita parte (art. 839 cpv. 2 CC). L'istanza non poteva dunque essere accolta né in relazione alla prima né in relazione alla seconda pretesa.

                             4.  In questa sede l'istante non insiste più sulla prima pretesa, limitandosi a postulare l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 51 879.20 per la seconda. Essa allega che quella somma corrisponde “a tutti i nuovi lavori eseguiti” dall'impresa per creare la strada prevista nel contratto d'appalto “tra dicembre 2013 e gennaio 2014”. A tal fine il proprietario della particella n. 414 (__________) ha conferito il terreno per l'accesso alle particelle n. 715 e n. 744, il proprietario di quest'ultima (__________) ha versato ai coniugi AO 1 fr. 120 000.– e costoro avrebbero dovuto pagare l'intero costo dell'opera. In simili circostanze – conclude l'appellante – l'iscrizione dell'ipoteca legale è stata chiesta sulla sola particella n. 415, ora proprietà esclusiva di AO 1, gli altri due proprietari avendo già adempiuto i loro obblighi.

                             5.  Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale i crediti di imprenditori o artigiani che abbiano fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i loro crediti siano contro il proprietario quanto contro un imprenditore (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). L'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire, di conseguenza, solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Nella misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per un'opera eseguita su un altro fondo (foss'anche contiguo), va gravato quest'ultimo. Tutt'al più si può far iscrivere provvisoriamente un'ipoteca legale collettiva su più fondi in virtù del­l'art. 798 cpv. 1 CC (“pegno collettivo”: RtiD I-2011 pag. 670 consid. 7), ma la richiesta va diretta contro i proprietari di tutti i fondi. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su fondi altrui. L'artigiano o imprenditore ha il diritto di vedersi garantire le sue pretese, in altri termini, unicamente per le prestazioni eseguite su uno specifico fondo. In concreto spettava dunque alla ditta, che postula l'iscrizione dell'ipoteca legale, rendere verosimile in che misura la sua pretesa si riferisse alla particella n. 414 e in che misura alla particella n. 415. Davanti al Pretore aggiunto essa ha dichiarato però che “appare oggi impossibile stabilire quanta parte è stata costruita sui due mappali” (verbale del 26 giugno 2014). Ciò rende impossibile anche fissare l'entità dell'ipoteca legale suscettibile di essere iscritta sulla particella n. 415.

                             6.  L'appellante sottolinea che R__________ e AO 1 hanno assunto l'onere di pagare l'intera opera, ma – ammesso e non concesso che ciò sia vero – l'impegno si limita al versamento della mercede e non riguarda il diritto dell'impresa all'iscrizione dell'ipoteca legale. Che i coniugi AO 1 (o AO 1 soltanto) abbiano mai accettato di iscrivere sul loro fondo un'ipoteca legale anche per il costo delle prestazioni svolte dall'istante sulla proprietà del vicino non consta, né la ditta pretende. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                             7.  Il Pretore aggiunto ha rilevato, nella sentenza impugnata, che quand'anche vi fosse modo di definire l'ammontare dell'ipoteca legale da iscrivere sulla sola particella n. 415, l'istanza della AP 1 risulterebbe tardiva, poiché gli ultimi lavori a regia ese­guiti dalla ditta risalgono al 16 dicembre 2013, più di quattro mesi prima dell'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale ottenuta senza contraddittorio il 28 maggio 2014 per fr. 141 170.20 (art. 839 cpv. 2 CC). L'appellante sostiene che i lavori in questione sarebbero stati “fatti tra dicembre 2013 e gennaio 2014”. Non si confronta però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, sicché al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque sia, di fronte alla contestazione di AO 1, che all'udienza del 26 giugno 2014 davanti al Pretore aggiunto censurava di tardività l'istanza di iscrizione, la ditta si è limitata a invocare l'accordo stipulato il 13 dicembre 2012 con i coniugi AO 1 (doc. B), il quale si riferisce però a prestazioni del 2012. E quand'anche ci si volesse fondare sul documento più recente accluso dalla AP 1 all'istanza di iscrizione (“liquidazione n. 3”: doc. C), esso è del 9 gennaio 2014. In simili circostanze nulla suffraga l'ipotesi, pur vagliando gli atti d'ufficio, che dopo di allora l'istante abbia più eseguito alcunché. Se ne conclude che, in definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 51 879.20 davanti a questa Camera: sopra, consid. 4 in principio) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

–;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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