Incarto n. 11.2014.69
Lugano 14 novembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DI.2005.883 (provvedimenti cautelari) de
dott. PI 1
(già patrocinato dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello dell'11 agosto 2014 presentato dalla
dott. AP 1 († 2016), già in
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 luglio 2014;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
1. Con decreto cautelare del 22 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – “di non posteggiare personalmente e di impedire ai loro [recte: suoi] ospiti / fornitori / famigliari di posteggiare (riserva fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione (in tutti i gradi di giudizio) della causa ordinaria OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla autorimessa, rampa sita integralmente sul mappale n. 296 RFD di __________”. Il giudizio sulle spese processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.
2. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta l'11 agosto 2014 con un appello a questa Camera in cui ha chiesto di annullare la decisione medesima, di stralciare dai ruoli l'istanza di provvedimenti cautelari e di porre le spese giudiziarie (ripetibili comprese) a carico degli istanti. Nelle loro osservazioni del 18 settembre 2014 costoro hanno proposto di respingere l'appello.
3. Il 5 ottobre 2016 è deceduta AP 1. Il 27 maggio e il 21 giugno 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato – nella causa di merito (inc. 11.2014.78/79) – che unici eredi di AP 1 risultano E__________ L__________ __________ Q__________ e il Comune bavarese di __________ (Markt __________: certificato ereditario 28 marzo 2019 rilasciato dall'Amtsgericht __________), i quali sono subentrati in quella lite.
4. Il 10 settembre 2019 questa Camera ha emesso la sentenza di appello nella causa di merito, che tuttavia è stata impugnata al Tribunale federale (inc. 5A_822/2019).
5. Considerati i radicali mutamenti intervenuti dall'introduzione dell'appello (nella procedura cautelare), il giudice delegato di questa Camera si è domandato se tali cambiamenti non avessero privato il ricorso di interesse pratico e attuale. Egli ha chiesto così il 22 ottobre 2019 alle parti se il rimedio giuridico – diretto contro un ordine cautelare impartito personalmente a AP 1 – non potesse essere tolto dal ruolo, analogamente a quanto questa Camera aveva già decretato in passato in relazione a un identico ordine impartito al defunto __________ __________ (I CCA, sentenza inc. 11.2009.97 del 13 novembre 2012). Le parti hanno aderito alla proposta con lettere del 4 e del 12 novembre 2019.
6. Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo d'interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).
7. Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse a la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).