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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.2014 11.2014.68

21 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,377 mots·~12 min·4

Résumé

Provvedimenti cautelari: requisito dell'urgenza, Nozione di urgenza nel nuovo diritto di procedura civile (consid. 6)

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.68

Lugano, 21 ottobre 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nella causa CA.2014.5 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 marzo 2014 da

 AP 2 ed AP 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 luglio 2014 presentato dagli istanti contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 16 luglio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  L'11 marzo 2014 AP 2 ed AP 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse in via cautelare al loro figlio AO 1 di lasciare immediatamente – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'appartamento da lui occupato al primo piano della casa situata sulla particella n. __________ RFD di __________, autorizzando “la persona incaricata dell'esecuzione” a far capo alla polizia cantonale per l'esecuzione effettiva. Nell'istanza essi hanno annunciato l'intenzione di promuovere un'azione di “rivendicazione di proprietà e di risarcimento del danno (art. 641 CC)”. All'udienza del 2 aprile 2014, indetta dal Pretore aggiunto per il contraddittorio cautelare, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, sostenendo che l'alloggio gli era stato concesso in comodato. Entrambe le parti hanno offerto prove, che il Pretore aggiunto ha respinto l'8 aprile 2014, aggiornando la discussione finale al 18 giugno successivo.

                            B.  AP 2 ed AP 1 hanno presentato il 17 giugno 2014 un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito la loro richiesta. Alla discussione finale del 18 giugno 2014 è comparso il solo convenuto, che sulla scorta di un memoriale conclusivo di quello stesso giorno ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 16 luglio 2014 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, non ravvisando i requisiti che giustificassero il provvedimento cautelare. Le spese di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ad AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.

                            C.  Contro la decisione appena citata AP 2 ed AP 1 sono insorti con un appello del 28 luglio 2014 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il decreto cautelare sia annullato e gli atti ritornati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, subordinatamente che tale decreto sia riformato ordinando al convenuto di sgomberare e consegnare l'appartamento entro dieci giorni sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Invitato a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, AO 1 ha proposto il 19 agosto 2014 di respingerla. Gli appellanti hanno replicato spontaneamente il 22 agosto 2014, sollecitandone l'accoglimento. Il convenuto non ha duplicato. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo fissato il valore litigioso per l'occupazione del noto appartamento in fr. 10 200.– (decreto impugnato, pag. 4), cifra che gli appellanti non discutono e che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto in rassegna è stato notificato al patrocinatore degli istanti l'indomani della sua emanazione, il 17 luglio 2014. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 27 luglio 2014, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Gli appellanti fondano la loro istanza cautelare sul diritto di proprietà inerente alla particella n. __________ RFD di __________. Chiamata a trattare gli appelli in materia di diritti reali è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 LOG), cui va attribuito il caso in luogo e vece della seconda Camera civile, che aveva originariamente

                                  iscritto la causa al ruolo (inc. 12.2014.127).

                             3.  L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché l'autorità giudiziaria superiore conferma la decisione impugnata o la modifica, sostituendo in tal caso il proprio giudizio a quello di primo grado (art. 308 cpv. 1 lett. a e b CPC). Un appellante può chiedere – eccezionalmente – di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per nuova decisione solo se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 308 cpv. 1 lett. c CPC). Gli istanti non pretendono che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Chiedono di annullare il decreto cautelare perché il primo giudice non ha ammesso le prove da loro offerte (memoriale, pag. 4 punto 4), ma ciò non giustifica un'ec­cezione alla natura riformatoria dell'appello. Ne segue che in concreto la richiesta principale formulata dagli appellanti va dichiarata irricevibile. Proponibile è quella subordinata, intesa alla modifica del decreto appellato nel senso di accogliere l'istanza cautelare facendo ordine ad AO 1 di sgomberare e di riconsegnare l'appartamento.

                             4.  Nell'ambito della domanda subordinata gli appellanti chiedono che questa Camera assuma essa medesima le prove respinte dal Pretore aggiunto. La richiesta è ammissibile (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 316 con rinvii), ma non può trovare accoglimento. La testimonianza dell'avv. I__________, già patrocinatore di AO 1, servirebbe infatti a smentire l'esistenza di un qualsivoglia comodato (verbale del 2 aprile 2014, pag. 4 in alto), ma quel rapporto giuridico non è di rilievo ai fini dell'attuale giudizio. La testimonianza di un non meglio precisato “signor C__________” (“che si occupava della contabilità / pagamenti per gli istanti”: verbale del 2 aprile 2014, loc. cit.) non sarebbe di maggiore utilità, le precarie condizioni economiche e le ristrettezze in cui versano gli istanti potendo anche darsi per acquisite senza che ciò influisca sulla decisione odierna. Analoghe considerazioni valgono per l'interrogatorio di AP 1, destinato a rendere verosimile il conflitto personale che oppone lui al figlio, senza reale impatto sul giudizio

                                  odierno. Ciò premesso, giova quindi passare senza indugio al­l'esame dell'appello.

                             5.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza per non avere riscontrato nessuno dei requisiti cui egli ha ritenuto soggiacere l'emanazione di provvedimenti cautelari. Non l'urgenza, avendo AP 2 ed AP 1 adito la Pretura solo l'11 marzo 2014 allorché il figlio aveva preso possesso dell'appartamento già nella primavera o nell'estate del 2013, non un grave pregiudizio, le condizioni economiche di AO 1 non essendo tali da rendere difficile o impossibile l'eventuale incasso di una pretesa, e nemmeno la proporzionalità, la misura richiesta configurandosi come una vera e propria anticipazione del giudizio di merito. Ciò rendeva superfluo – ha epilogato il Pretore aggiunto – esaminare “gli ulteriori presupposti di legge e le ulteriori allegazioni rese dalle parti” (decreto impugnato, pag. 4 in alto).

                             6.  L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che “un suo diritto è leso o minacciato di esserlo” (lett. a) e – cumulativa­mente – che “la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficil­mente riparabile” (lett. b). La norma non annovera il presupposto dell'urgenza, che è dato nondimeno per implicito (Bohnet in: CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 261; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 39 ad art. 261; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 261). Chi tarda a chiedere provvedimenti cautelari può dunque vedersi respingere l'istanza, soprattutto ove una causa ordinaria introdotta con sollecitudine avrebbe verosimilmente consentito di giungere negli stessi tempi a una decisione di merito (Treis in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 261; Bohnet, loc. cit.; Zürcher, op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit. n. 43 ad art. 261 CPC). Certo, al­l'istante bisogna lasciare il tempo per cercare un accordo con la controparte, ma chi aspetta sei mesi senza reale necessità prima di rivolgersi al giudice rischia la reiezione della domanda per difetto di urgenza (Spre-cher, op. cit., n. 42, 44 e 45 ad art. 261 CPC; casistica in: Zür-cher, op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC con riferimento alla nota 23).

                             7.  Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha rimproverato agli istanti di avere aspettato fino all'11 marzo 2014 per chiedere lo sgombero e la riconsegna dell'appartamento sebbene il figlio si fosse insediato nella casa di __________ fin dalla “primavera-estate 2013”, sicché a distanza di mesi non si giustificava più un provvedimento cautelare. Che il convenuto abbia occupato l'appartamento al primo piano “nella primavera-estate 2013” è verosimile (istanza, pag. 2 in basso), tant'è che il patrocinatore degli istanti gli ha scritto il 13 giugno 2013, sollecitandolo ad accettare un contratto di locazione (doc. B). Che gli istanti abbiano atteso fino all'

                                  11 marzo 2014 per depositare l'istanza di provvedimenti cautelari è pacifico. La questione è di sapere se, nelle circostanze descritte, tale istanza possa ancora reputarsi tempestiva. Ora, come si è appena ricordato (consid. 5), attendere sei mesi prima di rivolgersi al giudice non è – di principio – compatibile con l'urgenza che deve contraddistinguere un provvedimento cautelare. Rimane da esaminare se condizioni particolari del caso specifico giustificassero in qualche modo la remora.

                             8.  Dagli atti si evince che la prima interpellazione degli istanti al figlio è la citata lettera del 13 giugno 2013 in cui costoro lo sollecitavano, tramite l'avv. I__________, a stipulare un contratto di locazione. Nulla consta essere intervenuto nei tre mesi successivi, finché nel settembre del 2013 l'avvocato __________ ha comunicato agli istanti di non patrocinare più AO 1 (istanza, pag. 3 in alto). Per circa tre mesi non risulta più essere accaduto alcunché. In seguito, il 2 dicembre 2013, gli istanti hanno scritto direttamente al figlio, riproponendo la firma di un contratto di locazione (doc. C). La proposta parrebbe essere stata reiterata in una lettera del 14 gennaio 2014, cui ha reagito il 24 gennaio seguente la nuova legale di AO 1 (doc. D), ponendo determinate condizioni. È seguita un'ulteriore lettera del 28 gennaio 2014 in cui gli istanti hanno ribadito la loro offerta iniziale. Apparentemente senza esito, giacché l'11 marzo 2014 essi hanno poi adito il Pretore. Sta di fatto che tra la prima interpellazione (il momento preciso in cui AO 1 ha preso possesso dell'appartamento resta ignoto) e la richiesta di provvedimenti cautelari sono trascorsi nove mesi.

                             9.  Che prima di chiedere provvedimenti cautelari un istante debba avere il tempo per cercare un accordo è vero (sopra, consid. 6). Se non che, tre o quattro scambi di corrispondenza non richiedevano nove mesi di tempo, salvo fugare – appunto – ogni esigenza di celerità. Aspettare tre mesi per sentirsi dire che l'avvocato __________ non assisteva più AO 1 non denotava urgenza, né palesava urgenza aspettare altri tre mesi per scrivere direttamente al figlio. Ne segue che – come ha rilevato il Pretore aggiunto – l'11 marzo 2014 non sussistevano più nella fattispecie i requisiti per ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari.

                                  Gli appellanti sembrano eccepire che l'urgenza era dovuta ormai al lungo periodo trascorso dal figlio nell'appartamento senza pagare alcun corrispettivo, ciò che li aveva costretti ad aumentare il debito ipotecario per sopperire al loro proprio mantenimento (memoriale, pag. 6 in alto). Al riguardo però manca qualsiasi dato concreto, mentre davanti al Pretore aggiunto l'argomento aveva formato oggetto di tre semplici righe a verbale (“Salvo errore, inoltre, i genitori hanno dovuto recentemente aumentare l'onere ipotecario proprio per far fronte ai loro bisogni correnti”: protocollo del 2 aprile 2014, pag. 2 in basso). Per di più, i documenti nuovi acclusi dagli istanti alla replica spontanea dinanzi a questa Camera non sono ricevibili e andavano – se mai – esibiti al Pretore aggiunto (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, provvedimenti cautelari non si giustificano per l'urgenza sopravvenuta in seguito al ritardo ad agire (Sprecher, op. cit., n. 43 ad art. 261 CPC con rinvii). Gli appellanti non possono quindi invocare un'urgenza dovuta alla loro stessa remora nel chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari.

                           10.  Se ne conclude che a ragione il Pretore aggiunto ha definito tardiva l'istanza dell'11 marzo 2014, ciò che dispensa dall'analizzare gli altri requisiti cui l'art. 261 cpv. 1 CPC vincola l'ottenimento di provvedimenti cautelari. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                           11.  Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili giustificata dalle osservazioni (una pagina e mezzo) che ha formulato alla richiesta di effetto sospensivo.

                           12.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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