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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2015 11.2014.52

28 décembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,133 mots·~11 min·2

Résumé

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: cambiamento del proprietario del fondo in pendenza di causa

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.52 11.2014.56

Lugano 28 dicembre 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, giudice supplente

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nelle cause DI.2007.1544 e DI.2007.1548 (ipoteche legali di artigiani e imprenditori: iscrizioni provvisorie) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanze del 6 e del 7 dicembre 2007 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sugli appelli del 20 giugno 2014 presentati dalla AP 1 contro le sentenze emesse dal Pretore il 4 e il 5 giugno 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  L'arch. G__________ ha commissionato il 24 agosto 2005 all'impresa AP 1 lavori per la costruzione di case a schiera (“impianto di cantiere, ponteggi, canalizzazioni, opere in calcestruzzo e opere murarie”) per fr. 175 000.– su ognuna delle particelle n. 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 e 735 RFD di __________, sezione di __________, alle quali è correlata una coattiva formata dalla particella n. 225. Il 25 agosto 2005 AO 1 ha acqui­stato la particella n. 730, cui compete la quota C della particella coattiva n. 225 (120/1000) e la quota C di un'altra coattiva (bosco), la particella n. 727 (120/1000). 

                            B.  In seguito a divergenze con l'impresa di costruzione, il 4 ottobre 2007 l'arch. G__________ ha rescisso in corso d'opera il contratto d'appalto con effetto immediato, fissando alla AP 1 un termine fino al 12 ottobre 2007 per liberare il cantiere. L'8 ottobre 2007 la AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione di una prova a futura memoria “concernente i lavori d'edi­ficazione” sulle citate particelle. Il Pretore ha accolto l'istanza il 26 ottobre 2007 e ha incaricato del referto l'ing. I__________, che ha consegnato la perizia il 6 dicembre 2007, completandola il 26 maggio 2008 (inc. DI.2007.1261).

                            C.  Nel frattempo, il 6 dicembre 2007, la AP 1 ha postulato davanti al medesimo Pretore l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 730 per l'ammontare di fr. 17 454.65 con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 (inc. DI.2007.1544). L'indomani essa ha convenuto ancora AO 1, sollecitando l'iscrizione provvisoria sulla stessa particella n. 730 di un'altra ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 40 389.75 con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 inerente a “lavori svolti sulla coattiva n. 225” (inc. DI.2007.1548). Con decreti cautelari del 7 dicembre 2007, emessi senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. All'udienza del 29 gennaio 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e il 13 giugno successivo il Pretore ha congiunto le cause per l'istruttoria. Il 1° dicembre 2011 W__________ e L____________________ hanno acquistato la particella n. 730 in ragione di un mezzo ciascuno. L'istruttoria è terminata il 23 febbraio 2012 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.

                            D.  Statuendo con sentenza del 4 giugno 2014, il Pretore ha respinto l'istanza volta all'ottenimento dell'ipoteca legale degli artigiani e impren­ditori per fr. 40 389.75 con interessi (inc. DI.2007.1548) e ha ordinato la cancellazio­ne dell'iscrizione provvisoria decretata senza contrad­dittorio il 7 dicembre 2007. Le spese processuali

                                  di fr. 2200.– sono state poste a carico della AP 1, tenuta

                                  a rifondere a AO 1 fr. 1200.– per ripetibili. Con sentenza del 5 giugno 2014 il Pretore ha respinto anche l'istanza riguardante l'ipoteca legale degli artigiani e impren­ditori per fr. 17 454.65 con interessi (inc. DI.2007.1544) e ha ordinato al­l'ufficiale del registro fondiario di cancellare la relativa iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 7 dicembre 2007. Le spese processuali di complessivi fr. 550.– sono state addebitate ancora alla AP 1, con obbligo di versare a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                            E.  Contro le sentenze appena citate la AP 1 è insorta a questa Camera con due appelli del 20 giugno 2014 nei quali chiede che le decisioni impugnate siano riformate, confermando le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali decretate dal Pretore senza contraddittorio per fr. 17 454.65 e fr. 40 389.95 con interessi. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2014 AO 1 propone di respingere gli appelli.

                             F.  Accertato che la particella n. 730 era stata effettivamente acquistata da W__________ e L__________ in ragione di un mezzo ciascuno nel dicembre del 2011, il vicepresidente di questa Camera ha assegnato il 10 novembre 2015 a AO 1 un termine di 10 giorni per documentare il subentro dei nuovi comproprietari nella causa e l'autorizzazione di lui al subingresso, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rifiuto. AO 1 ha comunicato il 23 novembre 2015 che gli acquirenti rinunciano al subingresso, rispettivamente che egli rifiuta il loro subingresso.

Considerando

in diritto:              1.  L'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato, litigiosa essendo – come davanti al Pretore – l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali per fr. 57 844.40 complessivi. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, le sentenze impugnate sono pervenute al patrocinatore dell'istante il 10 giugno 2014 (doc. B). Introdotti il 20 giugno 2014, gli appelli in esame sono di conseguenza ricevibili.

                             2.  In concreto l'istante ha presentato nei confronti di AO 1 due istanze per l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali di artigiani e imprenditori: la prima per fr. 17 454.65 con interessi concernente lavori svolti sulla particella n. 730 (inc. DI.2007.1544), la seconda per fr. 40 389.75 con interessi riguardante lavori eseguiti sulla particella coattiva n. 225 (inc. DI.2007.1548). Se non che, una coattiva (“proprietà dipendente”: art. 655a cpv. 1 CC) segue la sorte del fondo principale e non può essere alienata, costituita in pegno né gravata di un altro diritto reale separatamente (ciò valeva già prima che entrasse in vigore l'art. 655a CC: Pinchetti, Nozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, 2ª edizione, pag. 57). Il Pretore ha riunito invero le due cause per l'istruttoria. In realtà, trattandosi di più pretese derivanti dal medesimo fatto o atto giuridico proposte simultaneamente verso un medesimo convenuto su uno stesso immobile, si dava cumulo oggettivo di azioni (art. 72 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). L'istanza volta al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per le opere comuni (inc. 11.2014.56) va congiunta perciò con quella intesa al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sul fondo principale (inc. 11.2014.52) ai fini di un giudizio unico (art. 125 lett. b e c combinato con l'art. 90 nCPC).

                             3.  Nel dicembre del 2011, come detto, il convenuto ha venduto la particella n. 730 a W__________ e L__________. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o impren­ditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 n. 15c, consid. 4b con riferimenti). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto del­l'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC) con l'assenso di quest'ultimo (Jeandin in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83 e riferimenti). Se non subentra, la richiesta di iscrizione va respinta (Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 473 n. 1730 con rimandi). In tal caso tuttavia l'artigiano o imprenditore deve avere la possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione – provvisoria o definitiva – del­l'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del fondo. A tal fine il giudice gli fissa perciò un termine entro cui agire (unanimi: Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.; Steinauer, op. cit., pag. 313 nota 82; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106). Il nuovo proprietario del fondo, da parte sua, non può invocare l'intervenuta perenzione del diritto all'ipoteca legale, poiché ha rifiutato di subentrare all'alienante nel processo pur avendo acquistato il fondo gravato di iscrizione provvisoria, foss'anche decretata solo in via cautelare (Schumacher, Das Bauhand­werker­pfand­recht, 3ª edizione, pag. 542 n. 1475 cui rinvia il n. 1370 per l'iscrizione provvisoria).

                             4.  Alla luce di quanto precede il vicepresidente di questa Camera ha impartito il 10 novembre 2015 a AO 1 un termine di 10 giorni per documentare l'intenzione di W__________ e L__________ di subentrargli nel processo, come pure il consenso di lui al subingres­so. Il destinatario ha rifiutato il consenso al subingresso dei nuovi comproprietari. La richie­sta tesa all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali sulla particella n. 730 (coattiva inclusa) va dunque respinta. La AP 1 ha nondimeno il diritto di vedersi fissare un termine entro cui chiedere nuovamente l'iscrizione provvisoria nei confronti di entrambi i nuovi comproprietari, i quali non potranno in alcun caso – come si è visto – opporle la perenzione dell'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 2).

                             5.  Ne segue che gli appelli meritano accoglimento, non nel senso di ordinare le iscrizioni provvisorie postulate dall'istante, ma almeno nel senso di annullare le sentenze impugnate per quanto riguarda le iscrizioni provvisorie sulla particella n. 730 e la correlata quota di coattiva della particella n. 225, assegnando all'appellante un termine per procedere nei confronti di entrambi i comproprietari attuali. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), al quale si deve

                                  l'esito del presente giudizio e che ha alienato la particella n. 730 senza impegnare gli acquirenti nel­l'atto di cessione a subentrargli in causa (Schumacher, op. cit., pag. 542 n. 1475; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, con­sid. 11), obbligando l'istante così a ricominciare la procedura. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al momento di giudicare nuovamente sulle iscrizioni provvisorie richieste a carico della particella n. 730 (compresa la correlata quota coattiva della particella n. 225). Dovesse l'istante rinunciare ad agire, egli statuirà nel quadro del decreto di stralcio della causa dai ruoli.

                             6.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  Le cause inc. 11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta contro AO 1) e inc. 11.2014.52 sono congiunte ai fini del giudizio.

                             II.  Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che le sentenze inc. DI.2007.1544 e DI.2007.1548 (limitatamente alla particella n. 730) sono annullate e riformate come segue:

1.  All'istante è assegnato un termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza per promuovere nei confronti degli attuali comproprietari della particella n. 730 l'istanza volta all'iscrizione provvisoria delle due ipoteche legali. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

2.  Nel caso in cui il termine di 30 giorni decorra infruttuoso, diverranno caduche le seguenti iscrizioni provvisorie decretate dal Pretore il 7 dicembre 2012 senza contraddittorio:

a)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 17 454.65 con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________, sulla particella n. 730 RFD di __________, intestata a W__________ e L__________ in ragione di un mezzo ciascuno;

b)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 40 389.75 con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 in favore della ditta AP 1, __________, sulla particella n. 730 RFD di __________, intestata a W__________ e L__________ in ragione di un mezzo ciascuno.

                            III.  Le spese di appello di complessivi fr. 1100.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                           IV.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammis-sibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controver­sia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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