Incarto n. 11.2014.40
Lugano 6 ottobre 2015/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Grisanti e Bozzini
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2014.86 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 6 marzo 2014 dall'
avv. AP 1
contro
AO 1, (patrocinata dagli avv. PA 1)
giudicando sull'appello del 5 maggio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare emessa il 2 aprile 2014 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. La mattina del 6 marzo 2014 un collaboratore della __________, succursale della AO 1, ha contattato AP 1 per informarla che durante le cronache regionali previste quella sera avrebbe trasmesso un servizio televisivo in cui si riportava la notizia del suo rinvio a giudizio alla Corte delle assise criminali per ripetuta amministrazione infedele, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta coazione, ripetuta soppressione di documenti, ripetuta violazione del segreto professionale e diffamazione. A seguito di ciò AP 1 si è rivolta, quello stesso giorno, al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché ordinasse – già inaudita parte – alla “__________” di “sospendere ogni attività di trasmissione televisiva in relazione a AP 1 e il contestato procedimento penale”. Con decreto emesso il 6 marzo 2014 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta sotto comminatoria dell'art. 292 CP e ha citato le parti a un'udienza del 18 marzo 2014 per la discussione (CA.2014.87). Il 10 marzo 2014 la convenuta ha chiesto la revoca inaudita parte del decreto del 6 marzo precedente. All'udienza del 18 marzo 2014 l'istante ha postulato la conferma della decisione supercautelare o quanto meno di attendere la decisione del Tribunale penale cantonale su una sua istanza volta all'accertamento della nullità dell'atto d'accusa emesso dal Ministero pubblico, la convenuta, dal canto suo, si è riconfermata nella sua richiesta del 10 marzo 2014.
B. Statuendo il 2 aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato il provvedimento precedentemente emanato senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il servizio su AP 1 è stato trasmesso durante l'edizione del “__________” del __________ aprile 2014.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 maggio 2014 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e in accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza di ordinare “misure provvisionali tese all'inaccessibilità al pubblico della trasmissione __________ archiviata sul suo sito WEB”. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2014 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello. In una replica spontanea del 4 agosto 2014 AP 1 ha eccepito la carenza di legittimazione del rappresentante della convenuta.
D. Il 19 novembre 2014 AP 1, nel comunicare a questa Camera il rinvio dell'atto di accusa nei suoi confronti al Ministero pubblico deciso il 17 novembre precedente dal presidente della Corte delle assise criminali di Lugano, ha chiesto che fosse ordinato all'ente televisivo di poter “esercitare il proprio diritto di replica”. La AO 1 non ha preso posizione al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità – salvo eccezioni estranee alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisione in rassegna è stata notificata all'istante il 10 aprile 2014. Introdotto il 5 maggio 2014 (v. dichiarazione scritta, di stessa data, di A__________ R__________), l'appello sarebbe tardivo, la sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Sta di fatto che il Pretore aggiunto non ha reso attento le parti dalle eccezioni alla sospensione (art. 145 cpv. 3 CPC) di modo che le ferie interrompono (o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5). Ne segue che l'appello in esame deve essere considerato ricevibile.
2. All'appello e a successivi memoriali l'istante acclude nuova documentazione (copia di un comunicato stampa del __________ aprile 2014 relativo a una richiesta di esercizio del diritto di risposta, varia corrispondenza del 22 luglio e del 20 agosto 2014 relativa all'apertura, a seguito di una sua segnalazione all'ordine degli avvocati, di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. RA 1, decisione del 24 ottobre 2014 con cui il Tribunale federale ha accolto un suo ricorso contro la decisione del Ministero pubblico in materia di dissequestro gli averi su un suo conto clienti, decisione del 17 novembre 2014 con cui il presidente della Corte delle assise criminali ha ritornato l'atto d'accusa al Ministeri pubblico, uno scambio di corrispondenza (del 30 settembre e 7 ottobre 2014) con la AO 1 inerente a un suo reclamo contro l'operato della succursale __________, copia della denuncia penale del 16 dicembre 2014 nei confronti dell'avv. M__________ B__________, dell'avv. R__________ T__________ e della G__________ SA per violazione di domicilio, furto con scasso, coazione margine di una procedura di sfratto avente per oggetto il suo studio legale, estratto di una notizia diffusa il 16 dicembre 2014 dal portale __________. Ora, La documentazione, successiva all'emanazione della decisione impugnata, è di per sé ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), ma, come si vedrà in appresso, essa non è di rilievo ai fini del giudizio.
3. Nella fattispecie il servizio televisivo oggetto del litigio è stato trasmesso il __________ aprile 2014 e, per quanto ammesso dalla stessa interessata (appello, pag. 4), è stato ripreso da tutti i giornali ticinesi ancor prima dell'introduzione dell'appello. In tali circostanze un provvedimento cautelare volto a proibire la lesione non si legittima più (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c). L'appellante, proprio per tenere conto della diffusione, ha così chiesto adottare un provvedimento cautelare per rendere inaccessibile al pubblico la trasmissione __________ “archiviata sul suo sito WEB”, ovvero in sintesi di far cessare la lesione a titolo cautelare. Ci si può chiedere se la richiesta sia ricevibile, l'interessata postulando un nuovo provvedimento cautelare in appello, oppure se si tratti di una mutazione dell'azione ammissibile ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 CPC. La questione può rimanere indecisa giacché, come si vedrà di seguito, l'appello è in ogni caso destinato all'insuccesso.
4. L'appellante, in via preliminare, contesta la legittimazione dei legali della convenuta a rappresentarla in giudizio (art. 68 CPC) e, quindi, l'esistenza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). Ravvisa una serie di irregolarità nelle procure presentate dalla convenuta, a cominciare dalla legittimazione delle persone che l'hanno rilasciata che non avrebbero avuto alcun diritto di firma per la società madre. Se non che, la resistente, reagendo alle censure dell'appellante, ha presentato il 10 settembre 2014 una procura in favore dello studio legale RA 1 sottoscritta da M__________ D__________ e W__________ B__________. Premesso ciò, contrariamente all'assunto dell'appellante, gli atti processuali intrapresi da un rappresentante senza una valida procura non sono semplicemente nulli, il rappresentato potendo ratificarli successivamente (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 16 ad art. 68). E nella fattispecie la delega del 10 settembre 2014 menziona che nell'“ambito della procedura cautelare e supercautelare innanzi alla Pretura di Lugano e successiva procedura ricorsuale innanzi alla I CCA del Tribunale di Appello, nei confronti di AP 1 (…)”, la procura vale anche quale “ratifica di tutto l'operato della mandataria fino ad oggi, nulla escluso”. Quanto alla legittimazione del rappresentante della convenuta, un'associazione iscritta nel registro di commercio è sì rappresentata dai propri organi, ma essa può conferire il potere di rappresentanza a terzi o a procuratori.
L'iscrizione nel registro di commercio contiene poi solo l'indicazione dei membri della direzione (art. 92 lett. k ORC) e le persone autorizzate a rappresentare (art. 92 lett. l ORC). In concreto, i due firmatari dispongono di un diritto di firma collettivo a due registrato nel registro di commercio e poco importa quindi che essi non abbiano una funzione particolare (I CCA, sentenza inc. 11.2015.33 del 25 giugno 2015, consid. 2b con riferimenti). Sulla questione non occorre perciò dilungarsi.
5. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che
l'istante non ha reso verosimile quale pregiudizio particolarmente grave le avrebbe arrecato concretamente la divulgazione della notizia televisiva, ovvero quali pesanti conseguenze avrebbe avuto sulla sua immagine e sulla sua situazione professionale o economica, non essendo sufficiente il solo richiamo all'ampia diffusione della notizia. Egli, poi, dopo avere accertato la veridicità della notizia che la convenuta intendeva diffondere, ovvero l'esistenza di un atto di accusa per le note ipotesi di reato, e la gravità dei reati contestati che sarebbero stati commessi nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato “cui va generalmente riconosciuta un'accresciuta posizione di fiducia”, ne ha dedotto un interesse prevalente del pubblico a essere informato anche sull'identità della persona interessata e quindi un motivo di giustificazione alla diffusione della notizia in virtù del mandato d'informazione dei media. Infine, ha epilogato il primo giudice, il provvedimento cautelare richiesto appare sproporzionato giacché
l'istante poteva esercitare il diritto di risposta previsto dagli art. 28g segg. CC, onde la reiezione dell'istanza e la revoca del decreto supercautelare.
6. L'appellante obietta in primo luogo che l'ente televisivo non ha “mai prodotto alcun tipo di prova delle fallaci e calunniose informazioni che ha poi pubblicato”, ma si sarebbe limitata ad affermare di essere in possesso di una copia dell'atto di accusa emesso dal procuratore pubblico __________ – e da questi illecitamente trasmesso alla __________, in violazione del segreto d'ufficio – senza averlo però mai allegato. V'è da chiedersi se nell'ottica della rimozione del servizio televisivo dall'archivio della convenuta tale censura sia ancora attuale. Sia come sia, a prescindere dal fatto che l'obiezione, sollevata la prima volta in appello, risulta inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC) l'appellante non si confronta con l'accertamento del primo giudice secondo cui l'esistenza dell'atto di accusa del 27 febbraio 2014 è dimostrata dal fatto che l'istante medesima l'aveva contestato presentando un'istanza di accertamento di nullità al Tribunale penale cantonale sulla base dell'art. 329 CPC. L'appellante trascura poi che per l'art. 74 cpv. 1 CPP anche il ministero pubblico può, se necessario, informare il pubblico su procedimenti pendenti senza nemmeno pretendere di avere interposto reclamo contro l'agire del procuratore pubblico in virtù dell'art. 393 CPP. Le recriminazioni contro quest'ultimo, oltre che fondate su mere supposizioni, sono fuori tema in questa procedura. Quanto all'asserita falsità del contenuto dell'atto d'accusa, l'interessata dimentica che ciò non attiene alla veridicità della notizia – l'esistenza di un atto d'accusa per le ipotesi di reato menzionate – ma al merito delle accuse che andrà verificato dal competente giudice penale.
7. L'appellante contesta di non avere reso verosimile il pregiudizio particolarmente grave che la diffusione della notizia per mezzo della televisione le poteva arrecare. Osserva che “non occorre un disegno” per capire la gravità dei danni cui è esposta la sua reputazione di avvocato con una simile divulgazione a un numero incontrollato di persone. E ciò è dimostrato dall'impatto che questa notizia ha avuto sia a livello politico, con la convocazione, a seguito di ciò, di un'assemblea straordinaria per ottenere la sua revoca da membro di direzione della sezione luganese del Partito __________ “che ha amplificato oltretutto la calunnia”, sia a livello professionale, con l'apertura nei suoi confronti di una decina di procedimenti da parte della commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati e la sospensione, da parte di diversi clienti, del pagamento di note scadute.
I presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media sulla base dell'art. 266 CPC sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti ricordare che il “pregiudizio particolarmente grave” ai sensi dell'art. 266 lett. a CPC va inteso in senso lato e può essere di natura economica, ideale o morale. Non basta che sia difficilmente riparabile: dev'essere anche di particolare intensità, seppure l'ampiezza della diffusione in sé non sia sufficiente a costituire un pregiudizio particolarmente grave (in caso contrario ogni lesione della personalità dovuta a “mezzi di comunicazione di carattere periodico” sarebbe sempre particolarmente grave: RtiD II-2009 n. 12c pag. 639 consid. 4). Premesso ciò, con l'appellante si conviene che per un avvocato la diffusione di una notizia come quella che l'istante intende rendere inaccessibile al pubblico costituisce un impatto particolarmente grave sulla personalità della parte lesa per l'impressione che essa era atta a suscitare nello spettatore medio (cfr. Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 255 n. 634a con riferimenti). Tuttavia, ciò da solo non basta per adottare un provvedimento cautelare poiché questo presuppone l'adempimento delle altre condizioni, cumulative (DTF 118 II 373 consid. 4c), dell'art. 266 CPC. Sulla questione del pregiudizio particolarmente grave non occorre pertanto diffondersi ulteriormente.
8. Per quel che riguarda la giustificazione della lesione, questa è “manifestamente ingiustificata” ove balzi all'occhio già a un sommario esame (RtiD II-2009 n. 12c pag. 639 consid. 4; v. anche Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 12 ad art. 266). Deve risultare così evidente l'assenza di ogni interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità e l'istante deve dimostrare ciò con un grado di quasi certezza (sentenza del Tribunale federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 7.2 con rinvii).
a) Dovendosi interpretare le disposizioni sulla protezione della personalità alla luce dei principi dedotti dall'art. 17 Cost. (libertà dei media), giova ricordare che la pubblicazione di fatti veri è di massima lecita, a meno che l'informazione non persegua alcun interesse legittimo oppure svilisca la persona in maniera inammissibile per la forma della presentazione inutilmente offensiva (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 248 n. 627 con rinvii). Trattandosi più specificatamente della cronaca giudiziaria – che trova la sua giustificazione sia prima che durante i processi (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2a edizione, pag. 466 n. 1534) – essa risponde a un interesse d'informazione del pubblico cui si contrappone la tutela degli interessi delle parti coinvolte. La cronaca deve presentare i fatti in maniera oggettiva ed evitare di offendere inutilmente le persone interessate. Deve rispettare inoltre la presunzione d'innocenza e non può dunque presentare un indagato o un imputato come colpevole (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa con riferimenti; v. anche Meili, in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 54 ad art. 28).
In quest'ambito, di regola, non sussiste un interesse preponderante a rivelare l'identità di un prevenuto o di un condannato poiché nella maggior parte dei casi siffatta indicazione poco aggiunge al valore della notizia (DTF 137 I 213 consid. 4.4, 129 III 532 consid. 3.2). Ne va diversamente ove l'autore, a causa della sua posizione nella vita pubblica o della sua funzione pubblica, benefici di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione con questa posizione (Barrelet/ Werly, op. cit., pag. 465 n. 1533). Ciò vale, in particolare, per le persone che appartengono a categorie professionali che godono di una posizione di fiducia qualificata e sottostanno a un obbligo di autorizzazione come i medici, gli avvocati o i notai (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 203 seg. n. 12.137 seg.). Gli organi d'informazione possono quindi informare il pubblico della messa in stato di accusa di una persona se i fatti riferiti permettono di ritenere che questa persona costituisce un pericolo importante per un numero elevato di persone (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 249 n. 627b).
b) Nella fattispecie l'appellante non contesta che la convenuta intendeva diffondere una notizia – giornalisticamente – vera, ossia l'esistenza di un atto di accusa con cui il Ministero pubblico chiedeva il suo rinvio a giudizio per i determinati reati commessi dall'istante nell'esercizio della sua professione di avvocato. Essa si dilunga in contestazioni e accuse nei confronti del titolare dell'inchiesta penale ma per tacere del fatto che queste nulla mutano alla veridicità della notizia in quanto tale ma riguardano il merito delle accuse rivoltele dagli inquirenti e sul quale dovrà esprimersi una corte penale, l'appellante dimentica che come avvocata e membro di direzione di una sezione di partito politico essa gode di una fiducia particolare di modo che l'esistenza di un interesse del pubblico di essere informato su un eventuali infrazione che si trovino in relazione con la sua posizione deve essere ammessa.
c) Né l'introduzione dell'“istanza di accertamento di nullità” dell'atto di accusa era atta a togliere “manifestamente” ogni interesse pubblico alla diffusione – senza ulteriori differimenti – della notizia che già si giustificava, a un esame sommario, per la gravità dei reati contestati, l'attività professionale dell'interessata, le importanti esigenze di protezione dei (potenzialmente numerosi) clienti e, non da ultimo, il ruolo politico da lei rivestito. Le accuse e invettive rivolte nell'istanza alle autorità inquirenti non riguardavano poi, sempre a un esame sommario, evidenti lacune formali dell'atto di accusa o altri presupposti processuali e impedimenti (per lo più formali) che potevano, per economia processuale, essere esaminati sommariamente già in quella fase dal solo presidente della Corte delle assise criminali (art. 329 cpv. 1 CPP), ma questioni che se mai andavano presentate al pubblico dibattimento (v. Stephenson/Baluardo-Walser, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a edizione, n° 1 segg. ad art. 329). Ciò che ha evidenziato del resto lo stesso presidente della Corte citata il quale, nella decisione di rinvio del 17 novembre 2014 (pag. 2) evocata dall'interessata, ha esaminato – respingendola – un'unica censura (di “incompetenza della Procura di Lugano in applicazione del principio ne bis in idem”) fra quelle presentate con l'istanza del 10 marzo 2014. Nulla imponeva di conseguenza di attendere la decisione al riguardo del Tribunale penale cantonale di cui per altro la convenuta – per stessa ammissione dell'appellante (v. sua mail del 3 dicembre 2014) – non ha mancato di riferire.
d) L'appellante sostiene poi che l'accoglimento del suo ricorso da parte del Tribunale federale in merito alla procedura di dissequestro dei fondi in favore di G__________ V__________ farebbe crollare “tutto il calunnioso impianto accusatorio”. In realtà, oltre a non spiegarne il motivo, l'interessata dimentica, una volta di più, che la circostanza non tocca la veridicità della notizia che intende rendere inaccessibile. Per il resto essa non pretende che il servizio contestato si sarebbe sospinto oltre i limiti di un'esposizione dei fatti così come figuravano nell'atto di accusa, né che tale esposizione avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza. Nelle circostanze descritte, l'istante non ha fornito così l'evidenza che manifestamente non vi fosse alcun motivo di giustificazione per la convenuta a diffondere la notizia incriminata nell'ambito della sua rubrica di attualità regionale.
e) Visto quanto precede, in mancanza di almeno uno dei requisiti cumulativi non soccorrono le premesse per l'adozione di misure provvisionali sulla base dell'art. 266 CPC. Ciò rende superfluo l'esame delle altre censure sulla proporzionalità della misura richiesta e in particolare sulla possibilità alternativa di esercitare un diritto di risposta attraverso la pubblicazione del testo di sei pagine che l'appellante ha allegato al proprio rimedio e ha sottoposto alla convenuta il giorno dopo la diffusione della notizia ma che quest'ultima ha rifiutato di riprodurre ritenendolo non conforme ai precetti legali, non da ultimo per il contenuto lesivo dell'onorabilità di terzi (doc. 2 di appello).
f) Nella misura in cui invece, sempre a questo proposito, AP 1 chiede a questa Camera di ordinare alla controparte di potere esercitare “finalmente il proprio diritto di replica” (memoriale del 19 novembre 2014), dovendosi con ciò manifestamente intendere il diritto di risposta sancito dall'art. 28g CC e non il diritto di replicare nella presente procedura di cui essa già si è valsa ampiamente, la nuova domanda di giudizio non può essere considerata poiché esula dall'oggetto litigioso definito dalla decisione impugnata. Ne segue che l'appello, infondato, deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–,;
–,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).