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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2015 11.2014.20

14 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,329 mots·~7 min·3

Résumé

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.20

Lugano 14 luglio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2013.577 (misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 21 agosto 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

giudicando sull'appello del 10 marzo 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 febbraio 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 21 agosto 2013 AP 1 (1976) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché l'autorizzasse a vivere separata dal marito AO 1 (1976), le assegnasse l'abitazione coniugale, le affidasse A__________ (29 aprile 2007) e A__________ (30 marzo 2009) per la cura e l'educazione, disciplinasse il diritto di visita del padre, obbligasse il medesimo a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi) e lo condannasse a versare fr. 21 600.– per contributi alimentari arretrati. Al contrad­dittorio del 16 ottobre 2013 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale all'istante, sull'affidamento delle figlie alla medesima e su un diritto di visita paterno. Per il resto AO 1 ha postulato il rigetto dell'istanza e ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, offrendone uno di fr. 330.– mensili per ogni figlia (assegni familiari esclusi) e instando per una provvigione ad litem di fr. 3000.– o quanto meno per il gratuito patrocinio. Replicando il 5 novembre 2013 l'istante ha ribadito le sue domande, opponendosi a quelle del marito, e ha postulato l'emanazione di un provvedimento cautelare sul mantenimento delle figlie. Nella duplica del 21 novembre 2013 il convenuto ha riaffermato il suo punto di vista, opponendosi all'emanazione di un provvedimento cautelare. Al contraddittorio del 30 gennaio 2014, entrambe le parti hanno offerto prove.

                            B.  Statuendo con decreto cautelare del 27 febbraio 2014, il Pretore aggiunto ha fissato il contributo alimentare a carico di AO 1 in fr. 150.– mensili per ogni figlia, assegni familiari esclusi dal mese di marzo 2014. Non sono state prelevate spese mentre il convenuto è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                            C.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 marzo 2014 per ottenere l'aumento del contributo alimentare per le figlie a fr. 450.– mensili ciascuna. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

                            D.  Con decisione del 28 maggio 2015 il Pretore aggiunto ha statuito sulle misure protettrici stabilendo, in particolare, a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per ogni figlia dal mese di agosto 2013. Tale decisione è passata in giudicato. Così interpellata dal vicepresidente di questa Camera, AP 1 ha comunicato che l'appello contro il decreto cautelare può essere stralciato dai ruoli poiché diventato privo d'oggetto ma ha risollecitato l'assegnazione di ripetibili.

Considerando

in diritto:              1.  L'emanazione della decisione del 28 maggio 2015 in materia di misure a protezione dell'unione coniugale ha reso l'appello contro il decreto cautelare del 10 marzo 2014 senza oggetto, il Pretore avendo statuito in materia di contributi alimentari dalla data della litispendenza. Tale evenienza è peraltro riconosciuta dall'appellante. In tali circostanze l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC).

                             2.  Ciò premesso, rimane di statuire sulle spese giudiziarie, fermo restando che quelle di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 682 n. 1578; art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).

                             3.  In concreto, considerata la natura della vertenza poco conta chi abbia provocato l'avvio della causa. Inoltre i motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto sono riconducibili alla conclusione del procedimento principale e non a comportamenti delle parti, sicché non sono di rilievo. Non resta pertanto che valutare ad un sommario esame quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite.

                                  Ora, AP 1 fondava in gran parte le sue argomentazioni sulla sentenza di questa Camera del 15 febbraio 2011 (inc. 11.2007.165), dimenticando che il metodo di calcolo adottato in quel caso riguardava un divorzio e non delle misure provvisionali e che relativamente agli assegni familiari, questa Camera si è ormai allineata alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui essi devono essere tolti dal fabbisogno in denaro dei figli e corrisposti a parte dal genitore che li riscuote (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5a). Per quel che riguarda poi il rimprovero al primo giudice di aver violato il principio inquisitorio, il rimedio appariva ai limiti del pretesto se appena si pensa che lo stesso Pretore aggiunto aveva già impartito al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali convenzioni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e aveva disposto l'audizione di P__________. Infine, la proposta dell'appellante di ripartire la disponibilità di AO 1 in ragione di fr. 450.– mensili per ogni figlia comune e fr. 300.– mensili per ogni figlio nato fuori dal matrimonio, si scontrava con il principio secondo cui i figli di un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un analogo livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (RtiD II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii).

                                  Ne segue che, se l'appello non fosse divenuto privo d'oggetto, esso sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso. La Camera avendo dovuto statuire sugli oneri processuali, nulla giustifica di esonerare l'appellante da ogni prelievo. Le spese processuali, ridotte (art. 21 LTG), sono poste pertanto a suo carico. Non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to costi apprezzabili.

                             4.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali di fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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