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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.04.2014 11.2014.12

18 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·792 mots·~4 min·3

Résumé

Stralcio dell'appello per intervenuto ritiro e dichiarazione di decadimento dell'appello adesivo (anch'esso comunque ritirato)

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.12

Lugano 18 aprile 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.233 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 luglio 2012 da

 AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1 (patrocinata dall'avv. dott.  PA 1 )  

giudicando sull'appello del 10 febbraio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2014 e sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 17 marzo 2014 contro la medesima decisione;

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza dell'8 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 28 maggio 2004 da AP 1 (1962) e AO 1 (1961), respingendo in particolare la richiesta di contributi di mantenimento formulata dalla moglie e dato atto della liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti;

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 febbraio 2014 per ottenere un contributo di mantenimento per sé di fr. 4050.– mensili;

                                         che nelle sue osservazioni del 17 marzo 2014 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello e nel contempo ha presentato un appello incidentale, con cui ha postulato il versamento da parte della moglie di fr. 5500.– a titolo di liquidazione dei rapporti di dare e avere;

                                         che nell'ambito di un accordo raggiunto l'8 aprile 2014 le parti hanno ritirato i rispettivi appelli (v. punto 4);

e considerando

in diritto:                        che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                         che per quanto attiene all’appello incidentale, a prescindere dalla dichiarazione di ritiro esso è ad ogni modo decaduto per legge con il ritiro dell’appello principale (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC);

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese quando la causa verteva sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), specialmente tenendo conto nel caso specifico della buona volontà dimostrata dalle parti nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;

                                         che il diritto al gratuito patrocinio fatto valere dall’appellante principale è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

                                         che avendo AP 1 perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo così fine al processo, è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

                                        che la desistenza dell'appellante incidentale rende senza oggetto la sua istanza urgente di immediata esecutività e di prestazione di garanzie;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello principale. L'appello incidentale è dichiarato decaduto. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

                                   4.   Notificazione (con lo scritto 15 aprile 2014 dell’avv. PA 2):

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).