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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2014 11.2014.103

9 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,125 mots·~6 min·5

Résumé

Diffida ai debitori: appello tardivo

Texte intégral

Incarto n. 11.2014.103

Lugano 9 dicembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,  

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa S0.2014.4489 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 ottobre 2014 dallo

Stato del Cantone TICINO (rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento)  

contro

 AP 1 ,  

giudicando sull'appello del 29 novembre 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 14 novembre 2014;

Ritenuto

in fatto:                      che con sentenza emanata il 15 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio contratto il 15 novembre 1992 da AP 1 (1966) e __________ __________ (1963), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui lo stesso AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 225.– mensili, oltre agli assegni familiari, in favore di ciascun figlio: L__________ (13 marzo 1994), G__________ (27 agosto 1995), F__________ (6 maggio 1998), Lu__________ (18 maggio 2000), La__________ (30 dicembre 2001), C__________ (17 gennaio 2004) e V__________ (4 luglio 2006);

                                  che in virtù di detta convenzione (punto 8) il contributo era dovuto fino alla maggiore età dei figli, rispettivamente fino al termine della prima formazione appropriata, dopo di che esso sarebbe stato ripartito in parti uguali sui figli ancora minorenni;

                                  che il 23 giugno 2014 AP 1 ha promosso, sempre davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione per ottenere la modifica del contributo alimentare per i figli;

                                  che nel frattempo, in seguito al mancato pagamento dei contributi, __________ __________ si è rivolta il 4 agosto 2014 all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale ha deciso il 29 settembre 2014 di erogarle dal 1° agosto 2014 complessivi

                                  fr. 1575.– mensili per i cinque figli minorenni (F__________, Lu__________, La__________, C__________ e V__________);

                                  che il 22 ottobre 2014 lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al medesimo Pretore perché ordinasse al Comune di __________, già in via cautelare, di trattenere dallo stipendio dovuto a AP 1 la somma di fr. 1575.– mensili conformemente alla sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 e di riversarla a sé medesimo;

                                  che all'udienza del 13 novembre 2014, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la propria richiesta, mentre AP 1 ha proposto di respingere l'istanza;

                                  che con decisione del 14 novembre 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla Città di __________ di trattenere subito dallo stipendio di AP 1, come pure da ogni altra indennità spettante a quest'ultimo, fr. 1575.– mensili, oltre agli assegni familiari, riversando la somma su un conto postale intestato all'istante;

                                  che il Pretore aggiunto ha inoltre posto le spese processuali di

                                  fr. 2000.– a carico del convenuto, mentre non ha assegnato ripetibili all'istante, quest'ultimo avendovi rinunciato;

                                  che AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 novembre 2014 per ottenere l'annullamento di tale decisione;

                                  che il memoriale non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto:                    che l'appellabilità della decisione impugnata è retta dagli art. 308 segg. CPC, una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 289 cpv. 2 e art. 291 CC) chiesta fuori di un processo essendo trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);

                                  che nella fattispecie il valore di fr. 10 000.– può ritenersi dato, vertendo la trattenuta su contributi di mantenimento di fr. 1575.– mensili dovuti almeno fino al 18° compleanno della figlia V__________ (fatta salva l'eventualità di una loro modifica);

                                  che la decisione impugnata, intimata venerdì 14 novembre 2014, è giunta al convenuto martedì 18 novembre 2014 (www.posta.ch/it/, tracciamento degli invii, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

                                  che, di conseguenza, il termine di impugnazione è cominciato a decorrere mercoledì 19 novembre 2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza venerdì 28 novembre 2014;

                                  che il plico contenente l'appello è stato depositato all'ufficio postale di __________ sabato 29 novembre 2014 alle ore 14.55 (timbro postale sulla busta d'invio raccomandato);

                                  che nelle circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

                                  che oltretutto l'appello si dimostra manifestamente irricevibile anche nella misura in cui chiede a questa Camera di esprimersi su questioni estranee all'oggetto della decisione impugnata (quali l'accertamento di una responsabilità dei vari funzionari intervenuti, l'annullamento di un precetto esecutivo emesso nei suoi confronti e l'istituzione di una curatela amministrativa in favore dei figli);

                                  che per l'art. 48b lett. a n. 2 LOG questa Camera decide nella composizione di un giudice unico la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili;

                                  che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che nondimeno, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato avendo agito da sé senza essere provvisto di formazione giuridica;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

–   ; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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