Incarto n. 11.2013.90
Lugano 31 ottobre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.6 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con 18 gennaio 2011 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 14 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 12 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________ (1966), ha affidato il figlio A__________ (nato il 1° dicembre 1994) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre, tenuto a versare contributi alimentari per A__________ di fr. 1100.– mensili fino al 31 dicembre 2004, di fr. 1385.– fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 1670.– fino al 2012 (assegni familiari compresi), dedotta l'eventuale rendita d'invalidità completiva per il figlio. Questa Camera ha poi aumentato tali contributi, su appello, a fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, a fr. 1873.– mensili fino al 1° dicembre 2010 e a fr. 1935.– mensili fino alla maggiore età (sentenza inc. 11.2004.100 del 29 giugno 2005).
B. Il 5 novembre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di sopprimere con effetto immediato il contributo di mantenimento per il figlio (inc. OA.2009.233). La convenuta ha proposto di respingere la petizione. Accertato che il 26 luglio 2010 A__________ si era trasferito dal padre, con decreto cautelare del 16 settembre 2010 il Pretore ha affidato il ragazzo a quest'ultimo, riservato il diritto di visita della madre, e ha sospeso retroattivamente dal 26 luglio 2010 il contributo di mantenimento.
C. Pendente causa, il 18 gennaio 2011, AP 1 ha adito nuovamente il Pretore perché gli affidasse A__________, regolasse il diritto di visita della madre, annullasse il contributo alimentare a suo carico e condannasse AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1935.– mensili (inc. DM.2011.6). Nella sua risposta dell'11 marzo 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Ultimata l'istruttoria, in conclusioni scritte del 1° marzo 2013 AP 1 ha fatto notare che il 1° dicembre 2012 A__________ era diventato maggiorenne, di modo che la questione dell'affidamento era ormai superata. Per il resto, egli ha postulato la propria liberazione da obblighi contributivi verso il figlio retroattivamente dal 2005 fino al 2012 e la condanna di AO 1 a versare contributi di fr. 1735.– mensili (in subordine fr. 1140.– mensili) per A__________ “fino al termine di una formazione, rispettivamente di studi ordinari, retroattivamente da settembre 2012”. Nelle proprie conclusioni del 31 gennaio 2013 la convenuta ha ulteriormente postulato il rigetto dell'azione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo con sentenza del 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione nella misura in cui non era divenuta senza oggetto e ha soppresso “ogni contributo alimentare dei genitori in favore del figlio A__________” dal 26 luglio 2010, “salvo eventuali sussidi in favore del figlio da versare a costui”. Egli non ha prelevato spese processuali. Le ripetibili sono state compensate. Con decreto di quello stesso 4 marzo 2013 egli ha poi stralciato dai ruoli la causa OA.2009.233 siccome divenuta priva d'oggetto.
E. Adita da AP 1 con un appello del 19 aprile 2013, con sentenza del 6 maggio 2013 questa Camera ha così deciso (inc. 11.2013.37):
L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata per quanto riguarda il contributo alimentare chiesto a AO 1 in favore del figlio A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012 e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca in proposito dopo avere esaminato anche quanto l'attore faceva valere nelle conclusioni scritte del 1° marzo 2013.
L'appello è respinto invece e la sentenza impugnata è confermata per quanto riguarda la soppressione del contributo alimentare a carico di AP 1 in favore del figlio A__________ dal 26 luglio 2010 in poi, fermo restando che
eventuali sussidi in favore del figlio continuano a spettare al medesimo.
F. Il 10 settembre 2013, nel corso di un processo penale aperto nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento, AP 1 ha raggiunto con AO 1 un accordo in virtù del quale si impegnava “a ritirare la causa DM 2011.6 pendente presso la Pretura di Bellinzona”. Quello stesso giorno ha dichiarato al Pretore di ritirare la petizione del 18 gennaio 2011. Con decreto del 12 settembre 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare spese e senza assegnare ripetibili. Se non che, il 17 settembre 2013, AP 1 si è rivolto nuovamente al Pretore con un'istanza di riconsiderazione, “dissentendo dal decreto di stralcio”. Il Pretore ha reagito, rilevando che la causa era “definitivamente chiusa”.
G. Contro il decreto di stralcio appena citato AP 1 è insorto con un appello del 14 ottobre 2013 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore “per il giudizio sulla scorta della sentenza di questa Camera del 6 maggio 2013”. L'appello non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante chiede di annullare il decreto di stralcio perché il suo patrocinatore non è stato previamente interpellato e perché il Pretore ha disatteso la seconda frase del dispositivo n. 1 della decisione emessa da questa Camera del 6 maggio 2013. Ora, l'ammissibilità di un rimedio giuridico va esaminata d'ufficio (Kunz in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 n. 2 e n. 42 ad art. 308 segg.). Un'acquiescenza, una desistenza o una transazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). L'efficacia della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, quanto a essa, può essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; cfr. per la transazione: DTF 139 III 134 consid. 1.3 con rimandi).
2. Nella fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura dal ruolo dopo avere ricevuto dall'attore la dichiarazione con cui questi ritirava la petizione. Tale decreto – come detto – non può essere appellato. AP 1 poteva contestare l'efficacia della propria desistenza solo introducendo una domanda di revisione sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L'appello si rivela così d'acchito irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2). Circa le spese giudiziarie, esse sono fuori discussione, il Pretore non avendo riscosso emolumenti né assegnato ripetibili.
3. Ciò premesso, v'è da interrogarsi se l'appello dell'attore non vada trattato come domanda di revisione e trasmesso al Pretore, autorità che ha statuito sulla causa in ultima istanza (art. 328 cpv. 1 CPC). Preliminarmente occorre verificare nondimeno che una simile domanda non appaia irricevibile o manifestamente infondata. AP 1 rimprovera al Pretore di avere disatteso la seconda frase del dispositivo n. 1 della decisione presa da questa Camera il 6 maggio 2013, cioè di non avere statuito sul contributo alimentare chiesto a AO 1 per il figlio A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012, esaminato anche quanto egli faceva valere nelle conclusioni del 1° marzo 2013.
Dagli atti risulta che durante il processo penale aperto nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento, AP 1 ha raggiunto il 10 settembre 2013 con AO 1 – come si è visto – un accordo in virtù del quale si impegnava “a ritirare la causa DM 2011.6 pendente presso la Pretura di Bellinzona”. Nella misura tuttavia in cui questa Camera aveva respinto il suo appello contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2013, egli non poteva più ritirare alcunché. La sentenza con cui questa Camera aveva confermato il 6 maggio 2013 la decisione impugnata per quanto riguardava la soppressione del contributo alimentare da lui dovuto al figlio dal 26 luglio 2010 in poi era passata in giudicato con la scadenza infruttuosa del termine per ricorrere al Tribunale federale. Tale questione era quindi definitivamente decisa e ormai sottratta alla disponibilità delle parti (oltre che del giudice). Il ripristino della litispendenza davanti al Pretore riguardava soltanto la questione del contributo alimentare chiesto a AO 1 per A__________ dal 1° settembre al 1° dicembre 2012. Ciò posto, la dichiarazione 10 settembre 2013 di AP 1 non poteva che essere ragionevolmente intesa come richiesta di ritiro dell'azione nella misura in cui questa rimaneva pendente. E il decreto di stralcio emesso dal Pretore non può ragionevolmente essere inteso altrimenti. Priva di consistenza, un'eventuale domanda di revisione sarebbe quindi senza senso.
4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante giustificano di rinunciare a ogni prelievo. Non si assegnano ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio, essa va respinta, mancando all'appello sin dall'inizio qualsiasi parvenza di buon diritto.
5. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).