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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.2014 11.2013.83

6 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·737 mots·~4 min·3

Résumé

Stralcio dell'appello per avvenuto ritiro

Texte intégral

Incarto n. 11.2013.83

Lugano 6 maggio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nella causa DI.2009.1142 (successione estera: provvedimenti conservativi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 14 agosto 2009 da

 AO 1     AO 2    (patrocinate dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

giudicando sull'appello del 30 settembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 settembre 2013;

                                         premesso che con decreto cautelare del 18 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato il blocco di tutti gli averi facenti capo a AP 1 (1926) e/o alla figlia PI 1 (1956) presso la __________ Ltd., __________, e la __________ SA, __________, compresi i crediti e le pretese obbligatorie verso queste ultime società, con divieto alla __________ Ltd. e alla __________ SA di eseguire qualsiasi atto di disposizione impartito da AP 1 e/o PI 1;

                                         ricordato che con il medesimo decreto il Pretore ha fissato alle altre figlie di AP 1, AO 1 (1958) e AO 2 (1958), un termine di 60 giorni dalla notificazione del decreto cautelare per promuovere davanti al foro competente l'azione di merito intesa a far valere i loro diritti nella successione del padre __________ (1921-1978), cittadino italiano già residente a __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, i provvedimenti conservativi sarebbero decaduti;

                                         preso atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 30 settembre 2013 a questa Camera per ottenere la reiezione dell'istanza cautelare avversaria e la revoca dei provvedimenti cautelari;

                                         rammentato che con decreto dell'8 ottobre 2013 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata dalle istanti AO 1 e AO 2 il 7 ottobre 2013;

                                         rilevato che nelle loro osservazioni del 23 ottobre 2013 le istanti hanno proposto la reiezione dell'appello;

                                         constatato che il 30 aprile 2014 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo in prima sede, che prevede tale ritiro “con eventuali spese processuali a suo carico e compensate le ripetibili”;

                                         ritenuto che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, fatto proprio anche dalle parti, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                         appurato che non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.    ; – avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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