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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.2015 11.2013.65

25 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,253 mots·~16 min·3

Résumé

Contestazione di delibera assembleare: esclusione di un socio da un'associazione professionale

Texte intégral

Incarto n. 11.2013.65

Lugano 25 novembre 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2012.9 (associazione: diritti dei soci) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2012 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1   (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 14 agosto 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 giugno 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  L'AO 1, con sede a __________, ha lo scopo di “tutelare gli interessi generali degli associati e dell'industria della pietra naturale”, patrocinarli “negli appalti pubblici e privati” e nei “rapporti con autorità patriziali, cantonali federali, associazioni professionali e sindacati”, rappresentarli e vincolarli “nei rapporti con autorità in tutte le convenzioni e contratti collettivi di lavoro”, studiare “problemi di organizzazione e razionalizzazione di produzione e vendita”, curare le “propagande per l'impiego del granito”, “la formazione professionale” e “tutto ciò che può elevare le condizioni economiche dei soci, dignità e prestigio” di tale industria. L'associazione conta una ventina di membri, fra cui la ditta AP 1 (in seguito: AP 1), attiva nello “sfruttamento del marmo, della pietra ollare e di altre specie di pietre nel territorio e nei dintorni della __________”. __________ e il padre __________ sono presidente e (unico altro) membro del consiglio di amministrazione della ditta con firma individuale. Essi fanno parte altresì del consiglio di amministrazione della C__________ SA, __________, e – con __________, membro senza diritto di firma – della __________ SA, __________, sempre con firma individuale. Anche tali ditte sono attive nell'estrazione e nella lavorazione di pietre naturali, ma non hanno aderito all'AO 1.

                            B.  Il 21 luglio 2011 si è tenuta un'assemblea straordinaria dei soci dell'AO 1 avente come unico oggetto la revisione degli statuti che erano già stati inviati per esame ai membri. Al capitolo “II. Soci”, l'art. 5 cpv. 4 del progetto prevedeva:

                                         L'Assemblea decide dell'ammissione di nuovi soci, previa domanda scritta del nuovo socio al Comitato, che emanerà il suo preavviso. L'ammissione può anche essere subordinata a determinate condizioni, in particolare all'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento).

                                  L'art. 7 lett. d n. 4 del progetto stabiliva inoltre che la perdita della qualità di socio sarebbe avvenuta:

                                   d)   Per espulsione decisa dall'Assemblea, su proposta del Comitato. Quali motivi di esclusione valgono in particolare:

                                              (…)

                                               4. Violazione delle condizioni poste in sede di ammissione del socio secondo l'art. 5 cpv. 4 dei presenti Statuti, il cui rispetto deve essere garantito anche dai soci già membri al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti.

                                  Durante l'esame di dettaglio il rappresentante della AP 1 – il verbale indica “il sig. __________”, senza precisare se si trattasse del padre o del figlio – ha espresso varie critiche al progetto, in particolare al­l'art. 5, definito “illegale”. Nondimeno i singoli articoli sono stati tutti approvati, così come il testo completo, a mag­gioranza dei membri presenti con 11 voti favorevoli, due contrari e due astenuti.

                            C.  Con petizione del 27 settembre 2011 la AP 1 ha promosso causa contro l'AO 1 per ottenere l'annullamento della risoluzione assembleare che ha approvato l'art. 5 cpv. 4 dello statuto, come pure l'annullamento della disposizione stessa con effetto retroattivo al 21 luglio 2011 relativamente alla frase “in particolare al­l'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”. Essa ha chiesto altresì di annullare l'approvazione dell'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto e di invalidare la norma medesima, sempre con effetto dal 21 luglio 2011, nella misura in cui rinvia all'art. 5 cpv. 4, precisando che in caso di accoglimento della prima richiesta di giudizio il testo dell'art. 7 lett. d n. 4 poteva essere mantenuto (inc. OR.2011.21).

                            D.  Il 24 ottobre 2011 l'AO 1 ha interpellato la AP 1, contestandole i suoi collegamenti per comunanza di organi e – verosimilmente – di azionisti con la C__________ SA e la __________ SA, in contrasto ai citati articoli dello statuto, e invitandola a chiarire la sua posizione entro il 4 novembre 2011. La AP 1 ha risposto il 2 novembre 2011 che la questione era senza rilevanza, poiché la condizione prevista dai nuovi statuti era nulla. Il comitato dell'associazione ha convocato così il 7 novembre 2011 un'assemblea ordinaria dei soci per il 25 novembre seguente, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno

                                  l'esclusione della AP 1 sulla base di un “preavviso” del 20 ottobre 2011 nel quale esso rimproverava alla ditta di non essersi adeguata alle condizioni poste dall'art. 5 cpv. 4 del nuovo statuto e proponeva di espellerla a norma dell'art. 7 lett. d n. 4. Il 18 novembre 2011 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'entrata in vigore degli articoli litigiosi fino alla decisione di merito. Con decreto emanato senza contraddittorio il 21 novembre 2011 il Pretore ha respinto la richiesta (inc. CA.2011.15). All'assemblea del 25 novembre 2011 i soci hanno poi deciso l'espulsione della AP 1 con 13 vo­ti favorevoli, un astenuto e uno contrario.

                            E.  Previo infruttuoso tentativo di conciliazione del 24 gennaio 2012, la AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con petizione del 24 febbraio 2012 per ottenere l'annullamento dell'espulsione. Nella sua risposta del 18 aprile 2012 l'AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'at­trice ha replicato il 14 maggio 2012 e la convenuta duplicato il 14 giugno 2012, entrambe mantenendo le loro domande. Al­l'udienza del 29 marzo 2012, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 28 marzo 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi del 29 maggio 2013 in cui hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio. Statuendo il 17 giugno 2013, il Pretore ha respinto la petizione del 27 settembre 2011. Con decisioni di quello stesso giorno egli ha respinto altresì la petizione volta all'annullamento dell'espulsione adottata il 25 novembre 201, poste le spese di fr. 1500.– a carico dell'attrice tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili (inc. OR.2012.9), così come l'istanza cautelare del 18 novembre 2011.

                             F.  Contro le due decisioni di merito la AP 1 è insorta a questa Camera con appelli del 14 agosto 2013. Nel primo, essa ha concluso perché la sentenza del Pretore fosse riformata nel senso di accogliere la petizione e di annullare – nella misura richiesta – le risoluzioni assembleari del 21 luglio 2011 sull'approvazione degli art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d n. 4 del nuovo statuto, come pure le disposizioni medesime con effetto retroattivo a tale data. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2013 la convenuta ha proposto di respingere il ricorso. Nel secondo appello, diretto contro l'espulsione, la AP 1 ha chiesto di annullare il provvedimento e di riformare in tal senso la decisione impugnata. Con osservazioni del 10 ottobre 2013 la convenuta ha postulato la reiezione l'appello. Alle osservazioni hanno fatto seguito memoriali spontanei di entrambe le parti sull'esperibilità di determinate prove in seconda sede.

                            G.  Statuendo con sentenza odierna sul primo appello, questa Camera l'ha accolto, nel senso che ha annullato la risoluzione presa il 21 luglio 2011 dell'assemblea straordinaria dei soci dell'AO 1 per quanto riguarda l'approvazione del nuovo art. 5 cpv. 4 relativamente alla frase “in particolare al­l'appartenenza all'Associazione di tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)” (inc. 11.2013.64). Rimane da esaminare il secondo appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, poiché controversie sulla validità di risoluzioni assembleari di un'associazione non hanno carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 con­sid. 2 con rinvii). Circa la tempestività del­l'appello, la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2013, ma il termine di ricorso è ri­masto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Depositato il 14 agosto 2013, il rimedio in esa­me è di conseguenza ricevibile.

                             2.  Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio (art. 61 lett. a CPC). Nella fattispecie lo statuto dell'AO 1 prevede all'art. 15 che “contro le decisioni del­l'Assemblea dei soci è possibile ricorrere ad un Tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353–399 CPC” (doc. C nel fascicolo verde CM.2011.130). L'associazione tuttavia non ha eccepito davanti

                                  al Pretore l'incompetenza della giurisdizione statale a dirimere il litigio, ma con la risposta è entrata senza riserve nel merito. In simili condizioni la competenza dei tribunali ordinari è data (art. 18 CPC).

                             3.  All'appello l'attrice acclude copia di una querela che __________ ha sporto il 17 giugno 2013 nei confronti della legale della convenuta, che nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore

                                  l'avrebbe ingiustamente accusato di falsa deposizione, e chiede di richiamare il relativo carteggio dal Ministero pubblico. Come si vedrà oltre (consid. 7 segg.), nondimeno, né la querela né l'inserto penale appaiono poter recare elementi di rilievo ai fini del giudizio. Sull'ammissibilità di simili prove non giova pertanto attardarsi.

                             4.  Nella decisione impugnata il Pretore si è diffuso anzitutto sulla legittimità dei nuovi art. 5 cpv. 4 e 7 lett. d n. 4 dello statuto in base alle considerazioni espresse nella sentenza parallela (inc. OR.2011.21). Quanto all'espulsione, egli l'ha ritenuta giustificarsi perché l'attrice non si era adeguata al nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto, __________ non avendo fatto aderire alla convenuta né la C__________ SA né la __________ SA di cui è organo e azionista. Eppure – egli ha soggiunto – __________ è in grado di determinare non solo la volontà della AP 1, ma anche quella delle altre due società, di cui è azionista unico (C__________ SA) o, insieme con il padre, di maggioranza (__________SA). Ciò basta per ritenere collegate le tre ditte, le quali risulterebbero collegate seppure fossero riconducibili per ipotesi al padre di __________, __________. Dandosi così un motivo di espulsione già a norma dell'art. 7 lett. d n. 4 dello statuto, il Pretore non ha appurato se altri motivi – invero evocati da quasi tutti gli altri soci durante l'assemblea generale – sorreggessero il provvedimento. Ne è seguito il rigetto della petizione.

                             5.  L'appellante fa valere che le due disposizioni litigiose dello statuto devono già essere annullate perché illegittime, sicché identica sorte segue la decisione di espulsione. Ma quand'anche – essa continua – la modifica statutaria fosse tutelata, non soccorrono gli estremi per applicarla nei suoi confronti, poiché il principio della trasparenza cui si riferisce il Pretore consente di identificare una società con una persona fisica solo ove quest'ultima possieda tutte o quasi tutte le azioni della ditta, ciò che non è il caso in concreto. Né __________ può essere identificato con la AP 1 o con altre ditte non associate per il solo fatto di esserne amministratore e azionista. Una decisione come quella di far aderire due società all'AO 1 – prosegue l'appellante –non poteva essere presa da __________, il quale è azionista unico della C__________ SA, ma solo in minima parte della __________ SA. Quanto al fatto di individuare, in via alternativa, in __________ l'avente diritto economico delle tre società, si trattava di un argomento addotto dalla convenuta soltanto nel memoriale conclusivo, argomento che per di più è erroneo perché __________ non può identificarsi né con la C__________ SA, di cui non detiene alcuna azione, né con la __________ SA, di cui non possiede la totalità né la quasi totalità delle azioni. Il principio della trasparenza non consente pertanto nella fattispecie alcuna eccezione al principio costituzionale di non aderire o di non appartenere a un'associazione.

                             6.  Gli statuti possono stabilire i motivi per cui un socio può essere escluso da un'associazione, così come possono permettere

                                  l'esclusione di un socio anche senza indicazione dei motivi (art. 72 cpv. 1 CC). In questi casi l'esclusione non può essere contestata in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC). Il socio espulso può censurare tutt'al più violazioni di procedura o un abuso di diritto, eventualmente una lesione della propria personalità o il principio della proporzionalità. Se invece gli statuti non precisano i motivi per cui un socio può essere escluso, l'espulsione può avvenire solo per decisione dell'assemblea generale e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC), che il giudice verifica con libero esame (RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4 con richiami; Rep. 1998 pag. 168 consid. 3 con rimandi). Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare nondimeno nella parallela sentenza fra le stesse parti, il principio dell'espulsione a beneplacito non si estende ad associazioni professionali, corporative, sportive o economiche che rivestano una posizione di monopolio o che rendano l'eserci­zio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non membri. Tale è il caso di organizzazioni che – come la convenuta – sono chiamate a rappresentare verso il pubblico, le autorità e i potenziali clienti dei propri membri l'insieme dell'industria regionale operante nel settore. “In considerazione del diritto della personalità attinente allo sviluppo economico” dei propri membri, organizzazioni determinanti di una professione o del ramo possono pronunciare espulsioni solo per motivi gravi nel senso del­l'art. 72 cpv. 3 CC. Occorre perciò che gli interessi dell'organizzazione prevalgano oggettiva­mente su quelli del singolo socio alla luce delle circostanze concrete (sentenza inc. 11.2013.64, consid. 9).

                             7.  Sapere se in un determinato caso gli interessi dell'organizzazione prevalgano su quelli del singolo socio alla luce delle circostanze concrete non dipende dalla sensibilità dei singoli membri o della persona esclusa, ma dalla situazione venutasi oggettivamente a creare in virtù della quale non si possa più ragionevolmente pretendere che l'associazione continui ad annoverare il socio tra i suoi membri (Rep. 1998 pag. 168 consid. 7 con riman­di). “Motivi gravi” nel senso dell'art. 72 cpv. 3 CC sono la perdita di un requisito statutario di affiliazione (sempre che la qualità di socio non sia tolta attraverso successive modifiche dello statuto: sentenza inc. 11.2013.64, consid. 10), la violazione di doveri legali o statutari, come pure comportamenti (interni o esterni al­l'associazione) che danneggino o compromettano gli interessi o l'immagine del sodalizio oppure pregiudichino il raggiungimento dello scopo associativo. Se ciò giustifichi poi un'esclusione nel caso specifico dipende dall'insieme dei fattori da considerare, come la rilevanza dei doveri infranti, la colpa del socio, il suo comportamento pregresso dentro e fuori l'associazione, quello presumibile in futuro, eventuali meriti acquisiti, la durata dell'affiliazione, senza dimenticare lo scopo e la struttura dell'associazione (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 seg. ad art. 72 con rimandi).

                             8.  Nella fattispecie la convenuta ha motivato l'espulsione dell'attrice  esclusivamente in base al nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto, la AP 1 non avendo fatto aderire all'associazione le altre due ditte a essa “collegate” (la C__________ SA e la __________ SA), onde l'esclusione automatica in forza del nuovo art. 7 lett. d n. 4 dello statuto. Nella parallela sentenza odierna questa Camera ha annullato tuttavia il nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto nella misura in cui obbliga tassativamente “al­l'ap­par­te­nenza all'Associazione (…) tutte le imprese collegate alla richiedente (per comunanza di amministratori o di proprietari, rispettivamente di azionisti di riferimento)”, poiché la mancata affiliazione a un'organizzazione professionale di società “collegate” (ammesso e non concesso che la nozione sia chiara) non si concilia con il diritto della personalità attinente allo sviluppo economico del candidato. Ciò non significa – come sembra credere l'appellante – che un'esclusione per mancata affiliazione di società “collegate” risulti di principio illecita. Alla luce di circostanze particolari un simile provvedimento potrebbe fors'anche giustificarsi ove l'associazione ne alleghi gli estremi (Rep. 1989 pag. 129 in fine). La convenuta non ha dimostrato però che la condivisione di amministratori e di parte degli azionisti tra la AP 1, la C__________ SA e la __________ SA danneggi o comprometta concretamente i suoi interessi o la sua immagine oppure pregiudichi il raggiungimento dello scopo associativo. Ancora nelle osservazioni all'appello essa si limita ad affermazioni di principio, come il “forte rischio che la persona che controlla AP 1 applichi una politica conforme agli statuti per quanto riguarda quest'ultima e una totalmente distinta con le altre imprese”, il che “potrebbe (…) creare situazioni ambigue con i dipendenti, i consumatori e le autorità” e “permetterebbe di avere accesso a informazioni in seno all'Associazione per poi trarne vantaggio per le altre società”.

                                  Nel caso specifico il Pretore non ha appurato – come detto – se altri motivi sorreggessero l'espulsione dell'attrice, la semplice formulazione del nuovo art. 5 cpv. 4 dello statuto (combinato con il nuovo art. 7 lett. d n. 4) essendo sufficiente a suo avviso per legittimare il provvedimento. All'assemblea generale di quel 25 novembre 2011 parrebbe che quasi tutti gli altri soci invocassero anche altre ragioni. Sta di fatto che in concreto l'esclusione non è stata motivata con nessuna di esse. La questione non può dunque essere approfondita oltre.

                             9.  Se ne conclude che l'appello in esame merita accoglimento e che l'espulsione del 25 novembre 2011 va annullata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.

                           10.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta, nel senso che la risoluzione del 25 novembre 2011 con cui l'assemblea generale dell'AO 1 ha pronunciato l'esclusione della AP 1 è annullata.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dell'attrice, sono poste a carico AO 1 che rifonderà all'attrice fr. 4000.– per ripetibili.

                             II.  Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                            III.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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