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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.09.2013 11.2013.22

13 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,631 mots·~8 min·3

Résumé

Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all'estero

Texte intégral

Incarto n. 11.2013.22

Lugano, 13 settembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2013.23 (riconoscimento ed esecuzione di una trattenuta di stipendio estera) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 10 luglio 2013 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2013 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 14 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa civile promossa da CO 1 contro il marito RE 1 davanti al Tribunale di Varese il giudice istruttore di quel tribunale ha ordinato il 13 luglio 2012 alla __________, per cui il convenuto lavora, di versare direttamente all'attrice – in virtù di un non meglio precisato “provvedimento presidenziale” – “l'importo mensile equivalente ad € 1000.00 sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla beneficiaria creditrice”. Il funzionario giudiziario del Tribunale di Varese ha attestato il 30 novembre 2012 l'esecutività dell'ingiunzione.

                                  B.   Il 10 gennaio 2013 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendogli di dichiarare esecutivo in Svizzera l'ordine del Tribunale di Varese. Con decisione del 14 gen­naio 2013, emanata senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta, ha dichiarato l'ordine esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 190.– a carico di RE 1, condannato a rifondere “a __________” fr. 250.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 21 febbraio 2013 a questa Camera in cui chiede di accertare la “non applicabilità” della sentenza impugnata “causa vizio di forma”, la beneficiaria dell'ordine essendogli una persona sconosciuta, e di esonerarlo dall'obbligo di rifondere ripetibili alla moglie, non disponendo egli di sufficienti risorse

                                         eco­nomiche. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2013 CO 1 propone di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, “eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti” (art. 335 cpv. 3 CPC). Nel Cantone Ticino l'istanza va pre­sentata, senza riguardo a questioni di valore, al Pretore competente secondo l'art. 339 cpv. 1 CPC (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). La decisione del Pretore non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC), ma solo di reclamo (art. 319 lett. a e 327a cpv. 1 CPC), dato anche a eventuali terzi toccati nei loro diritti (art. 346 CPC).

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha trattato l'istanza di CO 1 come richiesta di esecutività fondata sugli art. 38 segg. CLug, non soggetta a contraddittorio (art. 41 CLug). La relativa decisione è stata notificata a RE 1 il 15 febbraio 2013. Il termine d'impugnazione essendo di due mesi (art. 43 par. 5 CLug, cui rinvia l'art. 327a cpv. 3 CPC), il reclamo da lui introdotto il 25 febbraio 2013 a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 LOG) è tempestivo.

                                   3.   Il Tribunale di Varese ha ordinato alla __________, in concreto, una trattenuta di stipendio a favore di un coniuge (verosimilmente in forza dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano). Tale ingiunzione corrisponde, nel diritto svizzero, a una “diffida ai debitori” nel senso dell'art. 177 CC (cui rinvia anche l'art. 276 cpv. 1 CPC relativo ai provvedimenti cautelari nelle cau­se di separazione e divorzio). Ora, secondo la giurisprudenza più aggiornata la procedura intesa a ottenere un simile provvedimento è una procedura “in materia di esecuzione delle decisioni” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug. Il giudice svizzero è competente, quindi, per ordinare a un datore di lavoro svizzero una trattenuta di stipendio a carico di un lavoratore domiciliato in Svizzera quand'anche la decisione che condanna il lavoratore al pagamento di contributi alimentari sia stata presa all'estero (DTF 138 III 18 consid. 7).

                                         Questa Camera si è invero sospinta oltre. Recentemente essa ha avuto modo di precisare, in specie, che nel diritto interno il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di lavoro è competente per pronunciare una “diffida ai debitori” sulla base di una decisione estera che con­danna un coniuge al versamento di contributi alimentari all'estero, seppure il lavoratore sia anch'egli domiciliato all'estero (art. 339 cpv. 1 lett. b CPC). La Camera si è domandata invero se, prima di emanare una tale diffida, il giudice non debba dichiarare esplicitamente esecutiva in conformità all'art. 38 segg. CLug la decisione estera che condanna al paga­mento di contributi alimentari, ma nella fattispecie ha lasciato la questione aperta (sentenza inc. 11.2012.135 del 15 no­vembre 2012, consid. 2, 3 e 4 destinati a pubblicazione in RtiD II-2013).

                                   4.   Più delicato è sapere se il giudice svizzero sia competente, oltre che per pronunciare una diffida ai debitori nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera sulla scorta di una sentenza estera che condanna il lavoratore al versamento di contributi alimentari, per dichiarare esecutiva una diffida emanata all'estero, sempre nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera. Il Tribunale federale si è posto la domanda, ma ha lasciato il quesito irrisolto (DTF 138 III 22 consid. 7.2.3 in fine). Nel 2009 questa Camera aveva affrontato il tema (RtiD II-2010 pag. 686 n. 10c), giungendo alla conclusione – sotto il vecchio Codice di procedura civile ticinese – che il giudice svizzero può riconoscere diffide estere facendo capo alla Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni ali­mentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), ratificata anche dall'Italia. Simile prassi potrebbe anche essere riesaminata alla luce delle rifles­sioni contenute in DTF 138 III 12 consid. 5, sebbene tali considerazioni si riferiscano a un'altra Convenzione dell'Aia (quella concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01). A tal fine occorrerebbe però che il reclamante contestasse in qualche modo la competenza del giudice svizzero. Tale non è il caso in concreto, come si vedrà in appresso.

                                   5.   Nel suo memoriale RE 1 si duole che la beneficiaria dell'ingiunzione emanata dal giudice istruttore del Tribunale di Varese non sia sua moglie, bensì una persona estranea. La censura è infondata. Il giudice istruttore del Tribunale di Varese ha ordinato il 13 luglio 2012 alla __________ “di versare direttamente alla moglie di RE 1, CO 1, l'importo mensile equivalente ad € 1000.00 sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla beneficiaria creditrice”. Beneficiaria dell'ingiunzione è dunque CO 1, non una terza persona. In proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                         Diversa è la situazione per quanto attiene alle ripetibili (fr. 250.–), che il Pretore ha attribuito – manifestamente per svista – a una certa __________. Il reclamante chiede di sopprimerle, trovandosi in difficoltà finanziarie, ma ciò non si giustifica. Anche chi beneficia del gratuito patrocinio, e versa perciò nell'indigenza, non è esentato dal pagamento delle ripetibili qualora perda la causa (art. 118 cpv. 3 CPC). A ragione invece RE 1 fa valere che __________ è una persona assolutamente

                                         estranea al procedimento, senza alcun diritto di riscuotere ripetibili da lui. La palese inavvertenza del Pretore va dunque corretta, sostituendo il nome di __________ con quello di CO 1. Su questo punto il reclamo merita accoglimento.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta solo sull'identità della persona abilitata a incassare ripetibili nei suoi confronti. Si tratta di una vittoria trascurabile per rapporto al valore litigioso della trattenuta di stipendio e che non influisce apprezzabilmente sul grado di soccombenza. È giusto nondimeno tenere conto delle verosimili difficoltà finanziarie in cui egli versa e moderare di conseguenza la tassa di giustizia. L'indennità per ripetibili a CO 1 è commisurata alla semplicità delle osservazioni al reclamo.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove appena si consideri che la rendita di € 1000.– è dovuta senza limiti di tempo, come lo stesso RE 1 riconosce nel reclamo.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 190.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di RE 1, il quale rifonderà all'istante fr. 250.– per ripetibili.

                                         Per il resto il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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