Incarto n. 11.2013.112
Lugano 22 gennaio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa CA. 2012.78 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 16 febbraio 2012 da
RE 1 () (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 16 dicembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che con istanza cautelare del 16 febbraio 2012 RE 1, comproprietario per due terzi della particella n. 769 RT (v.m. 1189) di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a CO 1, comproprietario per il rimanente terzo, di eliminare una cinta elettrificata da lui posata sul fondo e di ripulire il terreno da sassi e ghiaia da lui disseminati;
che con decreto del 16 dicembre 2013, preso atto di un accordo intervenuto il 10 luglio 2012, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per transazione, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 450.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili;
che contro tale decreto AP 1 è insorto il 27 dicembre 2013 a questa Camera con un reclamo volto a ottenere lo stralcio della causa per acquiescenza (non per transazione) e la riforma del giudizio impugnato nel senso di addebitare la tassa di giustizia al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondergli un'indennità indeterminata a titolo di ripetibili o, in subordine, per ottenere almeno la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili chiesta in via principale con rinvio degli atti al Pretore perché tratti il rimedio come domanda di revisione;
che il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina);
che nelle circostanze descritte ci si potrebbe domandare se il reclamo dell'istante non vada sottoposto alla terza Camera civile, competente per trattare reclami in materia di spese e ripetibili (art. 48 lett. c LOG; I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012, consid. 4 e 5);
che nella fattispecie una simile trasmissione si risolverebbe nondimeno in un esercizio di forma, il rimedio rivelandosi già a un primo esame irricevibile;
che nella fattispecie l'istante contesta il dispositivo sulle spese e le ripetibili non a titolo indipendente, bensì previo accertamento di una desistenza (in luogo di una transazione), subordinatamente in vista di un rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio;
che tuttavia l'efficacia (ovvero il valido sussistere) di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine di uno stralcio della causa dal ruolo può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), qualunque sia il vizio – formale o sostanziale – censurato nella fattispecie (desistenza: I CCA, sentenza inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013, consid. 2; sentenza inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: I CCA, sentenza inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013; transazione: DTF 139 III 134 consid. 1.3 con rimandi);
che nel caso specifico il reclamante contesta appunto l'esistenza di una transazione (riportata dal Pretore nei dispositivi da 2 a 4 del decreto di stralcio), sostenendo come in realtà sia stato concluso un accordo semplicemente parziale, il quale avrebbe dovuto comportare lo stralcio della causa per acquiescenza del convenuto;
che nella fattispecie pertanto il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare oggetto – come figurava correttamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto stesso – di una domanda di revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
che, ciò posto, il memoriale va dichiarato inammissibile e trasmesso – come del resto propone l'interessato in subordine – al Pretore, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché esamini se può essere trattato come domanda di revisione;
che sulle spese e le ripetibili il Pretore statuirà nuovamente qualora dovesse accogliere, in tutto o in parte, la domanda di revisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.103 del 9 dicembre 2013);
che le spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni;
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore della causa non sembra raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Il memoriale è trasmesso al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché esamini se può essere trattato come domanda di revisione.
3. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).