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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2016 11.2013.105

18 février 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,486 mots·~17 min·2

Résumé

Protezione della personalità contro lesioni illecite; legittimazione passiva

Texte intégral

Incarto n. 11.2013.105

Lugano 18 febbraio 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SE.2012.191 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 16 maggio 2012 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 già in al quale lo stesso AP 1 è subentrato in pendenza di causa, e PI 1 (patrocinati dall'avv. PA 1) PI 2 e PI 3 (patrocinati dall'avv. PA 3) PI 4 di

(rappresentato dallo stesso PI 2),

giudicando sull'appello del 2 dicembre 2013 presentato da AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 novembre 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 16 maggio 2012 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare __________ (a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________ e amministratore unico della PI 1), la AP 3 (editrice del settimanale e responsabile del sito ‹____________________ ›), AP 1 (responsabile del sito ‹____________________ ›), PI 2, PI 3 e il PI 4 di __________ avevano leso la sua personalità con articoli pubblicati sul __________ intitolati:

                                  –  “Vigliacchi…”, pubblicato senza firma il 1° aprile 2012 (doc. B) e ripreso lo stesso giorno nella versione elettronica dello stesso giornale,

                                  –  __________ ringrazia gli elettori” e “A proposito di un certo personaggio preso con le mani nel sacco”, pubblicati l'8 aprile 2012 con le medesime modalità (doc. C),

                                  –  “Succede a __________”, pubblicato il 22 aprile 2012 (doc. D), sempre nelle stesse modalità.

                                  Oltre a tale accertamento (domanda n. 1) l'attore ha chiesto che fosse vietato ai convenuti di scrivere e di pubblicare mediante

                                  __________ e il relativo sito internet, così come attraverso altre pubblicazioni, articoli, notizie e simili in qualsiasi modo lesivi della sua personalità, lo stesso valendo per sue fotografie, suoi disegni, sue immagini e simili, veritiere o alterate (domanda n. 2). Egli ha chiesto altresì che si ordinasse di cancellare dal sito internet e di rendere irreperibili gli articoli in questione (domanda n. 3), il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– per ogni contravventore (domande n. 4 e 5). L'attore ha preteso infine la rifusione di fr. 5000.– in riparazione del torto morale (domanda n. 6). Le domande n. 2, 3, 4 e 5 sono state formulate già in via cautelare.

                            B.  Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. Con decreto cautelare del 21 maggio 2012, emanato senza contraddittorio, egli ha vietato poi ai convenuti, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire sul __________ articoli, notizie e simili con le modalità espressive riportate nei doc. B, C e D”, in particolare di apostrofare l'attore con gli epiteti di “vigliacco”, “topo di fogna”, “verme strisciante”, “squallido e viscido personaggio strisciante e nocivo alla collettività”, “tarato mentale”, “porco” o in altra forma “inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa”. Il divieto è stato esteso anche a fotografie, disegni, immagini e simili dell'attore, veritiere o alterate. Oltre a ciò, il Pretore ha ingiunto ai convenuti – con le medesime comminatorie – di modificare di conseguenza gli articoli incriminati per renderli conformi alla legge. Con decreto cautelare del 26 luglio 2012, emesso dopo contraddittorio, egli ha confermato tali provvedimenti.

                            C.  Nel frattempo, nella loro risposta del 19 giugno 2012 PI 2 e PI 3 hanno proposto di dichiarare irricevibile l'azione nei loro confronti nella misura in cui si riferiva all'ordine di rimuovere gli articoli e di respingerla per il resto. Al dibattimento del 4 dicembre 2012 AO 1, PI 2 e PI 3 si sono confermati nelle loro posizioni. __________, AP 1 e la PI 1 hanno presentato un memoriale nel quale hanno proposto di respingere l'azione, mentre il PI 4 di __________ non si è costituito in giudizio. Al dibattimento i presenti hanno replicato e duplicato, mantenendo il loro punto di vista e notificando le prove. AP 1 in particolare ha chiesto di essere dimesso dalla lite, invocando la sua estraneità agli articoli in questione, pubblicati non sul sito ‹__________ ›, bensì nel servizio e-paper del __________ sul quale egli non esercita alcun controllo. __________ è deceduto il 7 marzo 2013. Gli è subentrato nella causa il figlio AP 1 come unico erede. In memoriali conclusivi del 30 agosto, 11 settembre e 27 settembre 2013 l'attore, AP 1, la PI 1, PI 2 e PI 3 hanno poi riaffermato le rispettive domande, salvo la richiesta di rimozione, che AO 1 non ha reiterato. Essi non sono comparsi invece all'udienza del 30 settembre 2013 per le arringhe finali.

                            D.  Statuendo con sentenza dell'11 novembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato l'illiceità delle note pubblicazioni apparse sul __________ e sul relativo sito internet limitatamente agli epiteti “vigliacco”, “topo di fogna”, “verme strisciante”, “viscido personaggio strisciante e nocivo alla collettività”, “tarato mentale” e “porco” (dispositivo n. 1). Inoltre ha vietato ai convenuti – ad eccezione di PI 3, ritenuto estraneo ai fatti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– (dispositivo n. 4) di pubblicare, stampare, distribuire, mediante __________ e il relativo sito internet, come pure attraverso altre pubblicazioni, articoli, notizie e immagini “inutilmente lesive e inammissibilmente svalutative” di AO 1 secondo le forme espressive definite nel decreto cautelare (dispositivo n. 2). Infine egli ha ordinato di modificare, sempre secondo le modalità indicate in via cautelare e con le stesse comminatorie, gli articoli incriminati “e relativa versione e-paper” (dispositivo n. 3). Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingere la pretesa nella motivazione della sentenza. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono state poste per fr. 250.– a carico dell'attore e dei convenuti (esclu­so PI 3) in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, e per il resto (fr. 100.–) a carico dell'attore, tenuto a rifondere a PI 3 fr. 600.– per ripetibili (dispositivo n. 5).

                            E.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2013 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato annullando gli ordini nei suoi confronti figuranti nei dispositivi n. 2 e 3 della decisione medesima e di modificare di conseguenza il dispositivo sulle spese (n. 5), riconoscendogli fr. 600.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare una lesione della propria personalità, rispettivamente – sotto comminatoria penale – di obbligare i convenuti ad astenersi da qualsiasi pubblicazione lesiva nei suoi confronti e a rimuovere gli articoli incriminati. Solo in funzione di ciò egli ha postulato una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa non denotava finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia – senza riguardo a questioni di valore – entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). E in concreto, la decisione è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 13 novembre 2013. L'appello in esame, depositato il 2 dicembre 2013, è pertanto tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'art. 28a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:

                                  – di proibire una lesione imminente (”azione inibitoria”),

                                  – di far cessare una lesione attuale (”azione di rimozione”) o

                                  – di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (”azione di accertamento”).

                                  La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 2 con riferimenti). Sono riservate – evidentemente – le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna del­l'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari sen­za mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

                             3.  L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro ha carattere sussidiario (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata al problema di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi. Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative – l'una di accertamento, l'altra di rimozione – per la stessa lesione della propria personalità (quella inerente ai quattro articoli pubblicati). O l'offesa della personalità era ancora in atto ed era proponibile l'azione di rimozione, o l'offesa minacciava di ripetersi e in tal caso era data l'azione di inibizione, oppure l'offesa si era ormai consumata e non era più né attuale né imminente, e in un caso del genere rimaneva solo l'azio­ne di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. Il Pretore non poteva così accogliere due azioni in simultanea riferite alle medesime lesioni (dispositivi n. 1 e 3). La decisione di accertamento non essendo stata impugnata, al riguardo non giova tuttavia diffondersi.

                             4.  Per quanto attiene agli ordini di astenersi da comportamenti lesivi della personalità dell'attore e di modificare gli articoli apparsi sul __________ e “relativa versione e-paper”, il Pretore li ha estesi anche a AP 1, accertandone la legittima­zione passiva “perlomeno a decorrere dal decesso del padre __________, stante la sua veste di suo erede unico”. Egli ha ritenuto pacifico altresì “che gli articoli qui in esame sono stati pubblicati sul sito internet ‹__________ ›”. In tal modo – ha proseguito il primo giudice – AP 1, pur non essendo l'autore di quei pezzi, ha contribuito nondimeno a renderli pubblici (sentenza impugnata, pag. 2 a 5).

                             5.  L'appellante ribadisce che la petizione andava respinta nei suoi confronti già per carenza di legittimazione passiva. Agli atti – fa valere – non figura alcuna prova che i noti articoli siano stati pub­blicati sul sito ‹__________ › di cui egli è responsabile, mentre risulta che sono stati pubblicati “in versione e-paper nel servizio e-paper online del __________”. Tale servizio – egli prosegue – coincide con un indirizzo internet (‹__________›) che non è quello di cui egli è responsabile. Sul sito ‹__________ › – adduce l'appellante – esiste unicamente un “banner” che permette di collegarsi all'indirizzo indicato e, per quel tramite, all'ultima edizio­ne del __________. Sarebbe bastato un clic – egli soggiunge – per avvedersi di ciò e per constatare come la pagina del ‹__________ › contenga altri banner, i quali rimandano a ulteriori siti che, al pari del servizio e-paper del settimanale in questione, sono sottratti a ogni forma di controllo da parte sua. Ad ogni modo – epiloga l'appellante – gli articoli in questione sono ormai stati rimossi da tempo, il che rende senza oggetto la modifica ordinatagli dal Pretore.

                             6.  Relativamente a quest'ultima ingiunzione (dispositivo n. 3), il Pretore ha rilevato che la domanda di cancellazione dei testi for­mulata nella petizione poteva essere accolta soltanto se la lesione della personalità dell'attore fosse stata “talmente pregnante nell'economia degli articoli in questione, da non permetterne una sanatoria”. Siccome però lo scopo delle pubblicazioni non era, a suo modo di vedere, soltanto quello di insultare l'attore, ma anche di raccontare e criticarne un'azione di volantinaggio politico, egli ha si è limitato a epurare gli articoli dai passaggi ingiuriosi (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). In tal modo il Pretore ha trasformato una richiesta di rimozione in una richiesta di modifica. Se non che, alla stessa stregua di una richiesta di rimozione, una richiesta di modifica sarebbe stata possibile solo ove l'offesa della personalità fosse ancora in atto (sopra, consid. 3). E sapere se una lesione della personalità sia ancora in atto va deciso in base alla situazione del momento in cui il giudice statuisce, fermo restando che se la lesione si estingue in corso di causa, l'azione di rimozione va respinta (RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5).

                             7.  Nel caso specifico AP 1 aveva già obiettato davanti al Pretore che gli articoli in questione erano rimasti in rete solo per quattro settimane, dopo di che erano stati rimossi (osservazioni del 4 dicembre 2012, pag. 2 in basso). Tale circostanza – ricono­sciuta dall'attore medesimo (memoriale conclusivo, pag. 4) – è stata confermata dalla testimone __________, segretaria redattrice del __________ (deposizione del 17 dicembre 2012, verbali pag. 2). Nelle condizioni descritte il Pretore non poteva più ordinare – in difetto di una lesione attuale – né una rimozione né una modifica di quegli articoli. A ben vedere egli nemmeno avrebbe dovuto statuire in proposito, l'attore non avendo più reiterato la richiesta di giudizio nel memoriale conclusivo (pag. 11). Già per tale ragio­ne l'ordine nei confronti del convenuto che figura nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va annullato. Al riguardo l'appello risulta provvisto di buon diritto.

                             8.  Per quel che riguarda il divieto di pubblicare, stampare, distribuire “mediante il __________ e il relativo sito internet” articoli, notizie e simili in relazione all'attore nelle modalità indicate nella sentenza (dispositivo n. 2), l'appellante afferma che tale eventualità è già scongiurata dal fatto che egli non ha nessun potere di pubblicazione o di controllo né sulla versione cartacea né su quella elettronica del settimanale. Quanto al divieto di ledere la personalità dell'attore “attraverso altre pubblicazioni”, l'appellante reputa l'ordine insensato, dal momento che egli non ha mai scritto né pubblicato nulla su AO 1, di cui ignorava persino l'esistenza prima che questi intentasse causa.

                                  a)   L'accoglimento di un'azione di inibizione presuppone il rischio – fondato su indizi concreti e non sulla mera eventualità teorica che l'offesa possa ripetersi – di una reiterazione imminente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.95 del 29 dicembre 2014, consid. 7 con rinvii). In concreto si cercherebbero inva­no nella sentenza impugnata indizi concreti da cui dedurre un rischio imminente di reiterazione delle offese espresse nei noti articoli, men che meno da parte di AP 1. E in difetto di un pericolo siffatto, che il Pretore neppure ha evocato, l'ordine di inibizione impartito all'appellante appariva già di per sé privo di interesse pratico e attuale. Né si intravede – ammesso e non concesso che l'ordine del Pretore denoti un sufficiente grado di precisione (RtiD II-2012 pag. 785 consid. 5 con rinvii) – come l'appellante potrebbe, nella sua qualità di erede fu __________, impedire il ripetersi della lesione. Egli non solo non risulta voler ripetere in alcuna forma gli epiteti contenuti nelle citate pubblicazioni, ma nemme­no avrebbe la possibilità di impedire una simile lesione dalle colonne del __________, di cui non è responsabile (v. RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5). 

                                  b)  Con riferimento al divieto di pubblicare, stampare, distribuire “mediante il __________ e il relativo sito internet” articoli, notizie e simili riguardanti l'attore, si aggiunga che a AP 1 fa difetto la legittimazione passiva, il che comporta il rigetto dell'azione senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che caratterizzano la domanda (DTF 138 III 540 consid. 2.2.1 con rinvii; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). In materia di protezione della personalità può essere convenuto in giudizio – come detto (consid. 2) – “chiunque partecipi all'offesa”. Non solo quindi l'autore, ma anche chi cagioni, consenta o favorisca, attraverso la propria partecipazione, la lesione indipendentemente da una sua colpa. Se la lesione avviene per mezzo di organi di stampa, la vittima può così, a scelta, procedere contro l'autore, il redattore responsabile, l'editore e contro eventuali altri che hanno concorso alla diffusione del giornale (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). Non commette una partecipazione nel senso appena descritto, invece, chi ospita su un proprio sito internet un link generico di rimando a un altro sito di un giornale o di una stazione radio, nemmeno ove questi fossero controllati (dal profilo societario ed economico) dalla stessa persona. Un collegamento siffatto è troppo indeterminato per cagionare, consentire o favorire una lesione per opera di un concreto articolo (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, consid. 4.2). Il problema di sapere invece se la situazione sia diversa nell'ipotesi di collegamenti specifici di rimando a determinati articoli è tuttora irrisolto (sentenza del Tribunale federale 5A_658/2014 del 6 maggio 2015, loc. cit.).

                                  c)   Nella fattispecie il sito ‹__________ ›, di cui l'appellante è responsabile, crea – attraverso un'icona pubblicitaria (banner) – un collegamento (link) al sito ‹__________ › in cui figura la versione elettronica dell'ultima edizione del __________. Tale circostanza è ammessa dall'attore (osservazioni all'appello, pag. 4). Del resto, basta attivare il link in oggetto per constatare che l'indirizzo internet della pagina di collegamento cambia. In tal modo l'utente può facilmente riconoscere che i contenuti così attivati sono registrati su un sito diverso (Weber, E-Commerce und Recht, 2ª edizione, Zurigo 2010, pag. 528). Anche la testimone __________ ha spiegato che in concreto la ripresa elettronica del contenuto delle pagine del settimanale avviene automaticamente, senza ulteriori controlli, organizzata da un suo collega che trasmette “i file delle pagine del __________ a un indirizzo che non so quale sia” per la pubblicazione (verbale del 17 dicembre 2012, pag. 2). In con­dizioni del genere il collegamento dal sito ‹__________ › all'indirizzo ‹__________ › risulta troppo generico per integrare una partecipazione all'offesa nel senso della giurisprudenza. Se ne conclude che anche sotto questo profilo l'appello merita accoglimento, gli ordini controversi non potendo essere impartiti a AP 1. Nei suoi confronti la petizione va respinta.

                             9.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, nel senso che AP 1 va sollevato da ogni onere processuale, mentre AO 1 va tenuto a rifondergli fr. 600.– per ripetibili (limiti della richiesta: memoriale, pag. 6).

                           10.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso che in quanto rivolta contro AP 1 la petizione è respinta. Il nome di AP 1 è stralciato dai dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata.

                                  Le spese processuali di primo grado, da anticipare dall'attore, sono poste fino a concorrenza di fr. 350.– per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico della PI 1, di PI 2 e del PI 4 di __________, compensate le ripetibili. La rimanenza di fr. 100.– è posta interamente a carico dell'attore, che rifonderà a AP 1 e PI 3 un'indennità di fr. 600.– ciascuno per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv.. Comunicazione: –; –; –; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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