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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.10.2014 11.2012.93

28 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,687 mots·~23 min·3

Résumé

Provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.93

Lugano 28 ottobre 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nelle cause CA.2011.355 (divorzio: provvedimenti cautelari), SO.2011.5500 (diffida ai debitori) e SO.2012.190 (provvigione ad litem, subordinatamente gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanze del 13 dicembre 2011 e 17 gennaio 2012 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza unica emessa dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano il 13 agosto 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1962) e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ il 19 settembre 2003, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è un dirigente della I__________, __________. La moglie non risulta avere svolto attività lucrativa durante la vita in comune, salvo avere lavorato nell'agosto e nel settembre del 2009 come curante stagiaire per il __________. Dall'ottobre del 2009 essa è totalmente inabile al lavoro e dal 1° aprile 2011 percepisce una rendita intera dell'Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'Ufficio AI del 22 ottobre 2011). I coniugi vivono separati dal gennaio del 2010, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 26 821, pari a 97.300/1000 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                            B.  Il 27 maggio 2010 i coniugi hanno inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo in cui chiedevano di sciogliere il matrimonio e di omologare una convenzione da loro sottoscritta il 15 aprile 2010. In virtù di quest'ultima AO 1 si

                                  impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili dal marzo del 2010 fino al dicembre del 2012 (compresi), senza riguardo a eventuali entrate di lei durante tale periodo (convenzione, punto 3.1). Nell'accordo i coniugi prevedevano inoltre che qualora negli anni 2011 e 2012 il marito

                                  avesse percepito indennità di disoccupazione o subìto una riduzione salariale comprovata di almeno il 20% rispetto al suo reddito mensile di fr. 16 250.– lordi, il contributo per la moglie sarebbe stato ridotto in proporzione, tranne che il primo 10% di riduzione dello stipendio non avrebbe comportato alcuna diminuzione del contributo. In ogni caso, tuttavia, il contributo per la moglie sarebbe stato di almeno fr. 2000.– mensili (convenzione, punto 3.2).

All'udienza il 1° ottobre 2010, indetta per le audizioni separate e congiunta dei coniugi, il marito ha confermato la volontà di divorziare e il contenuto della convenzione, mentre la moglie ha ottenuto un termine di riflessione. Sempre su richiesta di lei, il Pretore ha poi sospeso la procedura fino al 31 marzo 2011 (ordi­nanza del 14 dicembre 2010). Constatata la decorrenza infruttuosa della sospensione, il Pretore aggiunto della medesima sezione ha riattivato la causa (inc. OA.2010.378) il 27 gennaio 2012 e ha citato le parti per le audizioni – separata della moglie e congiunta – fissandole, dopo un nuovo aggiornamento, al 13 novembre 2012.

                            C.  Nel frattempo, il 29 maggio 2011, la I__________ ha licenziato AO 1 per la fine di luglio, riassumendolo quello stesso giorno a metà tempo e con stipendio ridotto dall'agosto del 2011. L'interessato si è quindi annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione per un'attività al 50% e dal settembre del 2011 non ha più versato alla moglie alcun contributo alimentare. Il 13 dicembre 2011 AP 1 si è così rivolta al Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – di autorizzare i coniugi a vivere separati, di obbligare il marito a versarle un contributo provvisionale di fr. 6000.– mensili dal dicembre del 2010 (fr. 4000.– mensili già con effetto immediato e senza contraddittorio), come pure di ordinare al datore di lavoro di lui di trattenere tali importi dello stipendio che spetta al marito, riversandoli su un conto bancario di lei.

Il 19 dicembre 2011 il Pretore, in assenza di dati oggettivi sulla situazione lavorativa del marito, ha respinto l'istanza supercautelare della moglie e ha convocato le parti per la discussione. AO 1 ha sottoposto al Pretore il 10 gennaio 2012 un resoconto delle sue entrate e uscite per gli anni 2010 e 2011, oltre che una previsione per il 2012 (inc. CA. 11.358 e OA.10.378). Alla discussione del 17 gennaio 2012, cui il marito è rimasto assente ingiustificato, AP 1 ha completato le proprie domande, instando anche per una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, per il gratuito patrocinio. Essa ha rinnovato altresì la richiesta di provvedimenti supercautelari. Al termine del­l'udienza il Segretario assessore ha ammesso le prove da lei offerte e ha ordinato al marito di produrre entro 20 giorni i certificati di salario, i contratti di lavoro, gli attestati della cassa di disoccupazione e gli estratti bancari e/o postali dal 1° gennaio 2011.

                            D.  Statuendo quello stesso giorno, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza supercautelare della moglie, nel senso che ha condannato AO 1, nelle more istruttorie, a versare all'istante dal gennaio del 2012 un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili. Con decisione presa inaudita parte il 27 gennaio 2012 e sempre su sollecito della moglie, egli ha poi aumentato il contributo alimentare a fr. 2000.– dal 1° gennaio 2012 e ha avvertito il marito che in caso di adempimento tardivo sarebbe stata ordinata una trattenuta di stipendio (inc. CA. 2011.356). Con decreto supercautelare del 20 febbraio 2012 il Pretore aggiunto, vista la mora del marito, ha ordinato alla I__________ di trattenere dal salario di AO 1 sin dal febbraio del 2012 l'importo di fr. 2000.– e di riversarlo alla moglie (inc. CA. 2011.355). Nel frattempo il marito ha dato seguito all'ordine di edizione del 17 gennaio 2012 e ha prodotto la documentazione richiesta.

                            E.  Alla discussione e all'audizione dell'unico testimone, il 20 marzo 2012, il convenuto non è comparso. Terminata l'istruttoria, quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti un termine fino al 5 aprile 2012 per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 aprile 2012 l'istante ha ribadito le proprie richieste. AO 1 non ha reagito.

                             F.  Con decreto cautelare del 13 agosto 2012 il Pretore aggiunto ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2730.– mensili dal dicembre del 2010 fino all'aprile del 2012 (inclusi) e di fr. 2910.– mensili dal maggio del 2012 in poi, oltre a una provvigione ad litem di fr. 4000.–, ordinando alla I__________ di aumentare a fr. 2910.– la trattenuta mensile dal salario del dipendente dallo stipendio di agosto (inc. SO.2011.550). Data la provvigione ad litem, la richiesta di gratuito patrocinio è stata dichiarata senza oggetto (inc. SO.2012.190). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili.

                            G.  Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 agosto 2012 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza cautelare e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili dal dicembre del 2010, aumentando la trattenuta salariale di conseguenza. Essa sollecita inoltre il versamento di fr. 3000.– a titolo di provvigione ad litem per la procedura d'appello o, in subordine, il conferimento del gratuito patrocinio. Il convenuto non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato intimato il 13 agosto 2012. L'avviso di ritiro è stato lasciato l'indomani nella casella postale della patrocinatrice del­l'istante, la quale ha ritirato la raccomandata il 22 agosto 2012 (attestazione Track & Trace n. __________). Ora, un invio postale raccomandato si considera notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Il termine di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso (I CCA, sentenza inc. 11.2009.13 del 24 agosto 2012, consid. 1). Ne discende che in concreto la notificazione si considera avvenuta il 21 agosto 2012 e che il termine di ricorso è cominciato a decorrere il 22 agosto 2012. Introdotto il 30 agosto 2012, l'appello in esame è ad ogni modo tempestivo.

                             2.  Litigioso è nel caso specifico il contributo alimentare per la moglie. Il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di lei in fr. 703.– mensili a fronte di un fabbisogno mensile di fr. 3433.– fino al­l'aprile del 2012 e di fr. 3613.– in seguito (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300 fino all'aprile del 2012 e fr. 1480.– da allora in poi, premio della cassa malati fr. 197.–, assicurazione complementare fr. 136.–, spese mediche fr. 100.–, abbonamento palestra fr. 200.–, imposte fr. 300.–).

                                  Per quel che è del convenuto, il primo giudice ne ha calcolato il reddito netto mensile (tra stipendio e indennità di disoccupazione) in fr. 6250.– e il fabbisogno minimo in fr. 5540.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 1218.–, ammortamento fr. 583.–, spese condominiali fr. 666.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 276.40, assicurazione complementare fr. 120.30, leasing dell'automobile fr. 847.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr. 169.–, imposte fr. 350.–). Constatato un margine disponibile di fr. 710.– mensili, insufficiente per garantire alla moglie la copertura del fabbisogno minimo, egli ha obbligato il convenuto ad attingere alla propria sostanza mobiliare, riconoscendo a AP 1 un contributo ali­men­tare di fr. 2730.– dal dicembre del 2010 fino all'aprile del 2012 e di fr. 2910.– dal maggio del 2012 in poi. In quest'ultima misura egli ha confermato e adattato, dallo stipendio di agosto del 2012, la trattenuta salariale. Infine, sempre in considerazione della disponibilità patrimoniale del marito, egli ha accolto la richiesta di provvigione ad litem di fr. 4000.– inoltrata dalla moglie, dichiarando priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

                             3. Quanto al reddito di AO 1, il Pretore aggiunto ha ricordato che, lamentando una contrazione dei profitti aziendali dovuta a una diminuzione (iniziata nel 2009) dei fondi a essa affidati, la I__________, società di consulenza finanziaria e di amministrazione patrimoniale, ha disdetto per la fine di luglio 2011 il rapporto di lavoro a tempo pieno del convenuto, riattivandolo però al 50% dall'agosto successivo. In conseguenza di ciò – egli ha proseguito – il convenuto si è iscritto ai ruoli della disoccupazione dall'ottobre del 2010 per un'attività al 50%, beneficiando di indennità giornaliere. Ritenendo verosimile, alla luce della “crisi mondiale del settore finanziario in essere dal 2008”, quanto accaduto, il Pretore aggiunto ha accertato il reddito da attività lucrativa di AO 1 in fr. 7350.– lordi mensili, pari al massimo di quanto l'assicurato può conseguire facendo capo alle indennità di disoccupazione (fr. 338.70 x 21.7 giorni). Circa lo stipen­dio effettivo di fr. 6000.– lordi mensili, egli lo ha considerato come guadagno intermedio secondo la legislazione in materia di disoccupazione e lo ha computato sull'importo di fr. 7350.–. Ha stabilito così che le entrate del marito si compongono del reddito da attività lucrativa nella misura di fr. 6000.– lordi e del sussidio di disoccupazione per la differenza (fr. 1350.–), onde un introito complessivo di fr. 6250.– netti mensili (fr. 5009.– da attività lucrativa e fr. 1241.– da indennità di disoccupazione).

                                  a)   L'appellante sottolinea anzitutto che fino al settembre del 2011 il marito ha guadagnato fr. 13 631.– netti mensili, come prevedeva il vecchio contratto di lavoro del 25 gennaio 2008. Il nuovo contratto al 50% è entrato in vigore solo il 1° ottobre 2011 (e non il 1° settembre 2010, come ha ritenuto erroneamente il Pretore aggiunto). Inoltre – essa soggiunge – la riduzione del grado d'occupazione è stata fatta firmare al presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, V__________, dallo stesso AO 1, il quale non ha reso verosimile – per altro – alcuna seria ricerca di un altro impiego al 50%. Per di più, la “crisi mondiale del settore finanziario in essere dal 2008” non giustifica l'autolicenziamento del convenuto, mentre l'unico periodo di disoccupazione documentato (dall'ottobre al dicembre del 2011) non basta per rendere verosimile una capacità di reddito inferiore a quella originaria, di fr. 13 631.– netti mensili. Senza dimenticare – epiloga l'appellante – che nella dichiarazione d'imposta 2008 il convenuto ha indicato redditi da titoli e capitali per fr. 6512.– annui, pari a circa fr. 500.– mensili.

                                  b)  In virtù del vecchio contratto di lavoro, del 25 gennaio 2008, AO 1 guadagnava fr. 195 000.– lordi annui, ovvero fr. 13 631.– netti mensili (rubrica “documenti del marito” nell'inc. OA.2010.378, plico I, ultimo foglio). Ciò è pacifico. Il 29 maggio 2011 il convenuto si è visto consegnare una lettera di quello stesso giorno, firmata dal presidente del con­siglio d'amministrazione V__________, in cui la I__________ comunicava di licenziarlo “con effetto al 31 luglio 2011”, annunciando nondimeno “una nuova proposta di assunzione secondo nuove condizioni salariali” (loc. cit., penultimo foglio). E sempre quel medesimo 29 maggio 2011 AO 1 ha firmato un nuovo contratto con la I__________ come “direttore e fiduciario fi­nanziario” dal 1° agosto 2011 con un salario lordo annuo di fr. 144 000.– suddivisi in 12 mensilità per 40 ore settimanali, ma con un “tempo di lavoro” limitato al 50% (loc. cit., terzultimo foglio).

                                       Sta di fatto che nei mesi di agosto e settembre 2011 il conve­nuto ha ricevuto la remunerazione piena di fr. 12 000.– lordi mensili (ovvero fr. 10 050.– netti) “grazie ad un leggero miglioramento del bilancio al 31 luglio 2011” (lettera del 19 settembre 2011: loc. cit., quartultimo foglio). Dal 1° ottobre 2011 egli ha percepito invece uno stipendio (al 50%) di fr. 5009.– netti mensili. Annunciatosi il 1° ottobre 2011 ai ruoli della disoccupazione, AO 1 non ha riscosso nulla né in ottobre né in novembre del 2011 a causa del periodo di attesa prescritto dalla legge (all'art. 18 cpv. 1 LADI). Nel dicem­bre egli ha percepito infine fr. 1595.90 netti (giustificativi nell'inc. OA.2010.378, rubrica “documenti del marito”, plico I, primi tre fogli). Tutto si ignora sul seguito.

                                  c)   Nelle circostanze descritte l'appellante fa valere a ragione che fino al 31 luglio 2011 il convenuto ha guadagnato almeno fr. 13 631.– netti mensili (vecchio contratto di lavoro) e non soltanto fr. 7350.– come reputa il Pretore aggiunto. Il 1° agosto 2011 è poi entrato in vigore il nuovo contratto di lavoro del 29 maggio 2011 e AO 1 ha percepito

                                       fr. 10 050.– mensili nell'agosto e nel settembre 2011, vedendosi applicare in seguito la retribuzione al 50% di fr. 5009.– mensili (per lo meno fino al dicembre del 2011, dopo di che i dati si interrompono). L'appellante afferma – come si è accennato – che il nuovo contratto si deve all'iniziativa del marito, il quale si è deliberatamente ridotto lo stipendio. Il comportamento del convenuto non manca invero di destare pesanti dubbi e interrogativi. Sentito come testimone, il presidente del consiglio d'amministrazione della I__________, V__________, ha dichiarato di

                                       avere firmato il nuovo contratto di lavoro a lui sottoposto dallo stesso convenuto e da F__________, membro del consiglio d'amministrazione (verbale del 20 marzo 2012, pag. 2). Che poi l'azienda dovesse “intervenire drasticamente sulla struttura dei costi” al punto da ridurre il grado d'occupazione del convenuto al 50% (come la ditta scriveva nella citata lettera del 29 maggio 2011) non appare manifesto. E che AO 1 si trovasse nella necessità di firmare frettolosamente quello stesso 29 maggio 2011 un contratto per un'attività al 50% lascia perplessi. Quanto alla “crisi mondiale del settore finanziario in essere dal 2008” cui allude il Pretore, ciò spiega tutto e niente.

                                       Il problema è che nell'ambito di un giudizio meramente sommario, fondato sulla verosimiglianza, come quello che presiede a una decisione a tutela dell'unione coniugale (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb), la questione non può essere approfondita oltre. E stando a quanto risulta dagli atti AO 1 non risulta essersi ridotto da sé solo lo stipendio, il consiglio d'am­ministrazione della ditta essendo composto di più persone, né si può escludere – a un primo esame – che il licenziamento al 50% fosse dettato da autentiche esigenze di risparmio, evocate da V__________ (loc. cit., pag. 1). Certo, l'appellante sottolinea che nel nuovo contratto del 29 maggio 2011 continua a figurare una retribuzione di fr. 144 000.– lordi per 40 ore settimanali, ma il contratto precisa altresì che il “tempo di lavoro” è del 50%. Nel quadro di un giudizio d'apparenza non rimane pertanto che basarsi su quanto risulta agli atti, ovvero che dal 1° agosto 2011 AO 1 si è visto ridurre lo stipendio da fr. 13 631.– a fr. 10 050.– netti mensili e dal 1° ottobre 2011 anche il grado d'occupazione dal 100 al 50%.

                                  d)  Obietta l'appellante che, comunque sia, il convenuto non ha reso verosimile alcuno sforzo per ritrovare un impiego a tempo pieno, mentre l'attività lucrativa limitata al 50% dall'ottobre al dicembre del 2011 non appare duratura. Che il convenuto non si sia impegnato nella ricerca di un impiego al 50% destinato a integrare la sua capacità lucrativa dall'ottobre del 2011 in poi, tuttavia, non può dirsi a un sommario esame. Fosse il caso, mal si comprenderebbe del resto come mai la Cassa disoccupazione __________ gli abbia elargito nel dicembre del 2011 un'indennità di fr. 1525.90, salvo presumere che questa non abbia condotto adeguati controlli, ciò che neppure l'appellante asserisce. Non a torto invece l'appellante fa notare che tre mesi di disoccupazione ancora non bastano per definire durevole la minore capacità lucrativa del marito. Secondo giurisprudenza, per ravvisare una disoccupazione duratura occorre – di regola – un periodo di almeno quattro mesi. Solo dopo di allora il reddito della persona disoccupata va determinato in base alle indennità assicurative effettivamente riscosse (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 4.3 in: FamPra.ch 2011 pag. 230).

                                       Circostanze particolari che inducano a scostarsi dal principio testé enunciato non si riscontrano nella fattispecie. Men che meno ove si consideri che AO 1 ha avuto più di una possibilità per documentare una disoccupazione al 50% di lungo corso. All'udienza del 20 marzo 2012 il Pretore aggiunto aveva assegnato alle parti un termine fino al 5 aprile 2012 per presentare conclusioni scritte. Il convenuto avrebbe potuto produrre così i giustificativi dell'assicurazione contro la disoccupazione dal gennaio al marzo del 2012 – sempre che fosse ancora senza impiego al 50% – e rendere vero­simile una disoccupazione di lunga durata (art. 229 cpv. 1 lett. a CPC). Non solo: invitato a rispondere all'appello, egli avrebbe ancora potuto esibire gli eventuali giustificativi rilasciati dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo la sentenza del Pretore aggiunto, del 13 agosto 2012 (art. 317 cpv. 1 CPC). In realtà egli non ha reagito né la prima né la seconda volta, ciò che rientrava senz'altro nelle sue facoltà. Dato però che le questioni inerenti all'entità di contributi alimentari fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (v. l'art. 277 cpv. 1 CPC; DTF 129 III 420 consid. 2.1.2), a lui spettava addurre in giudizio i propri mezzi di difesa. Rinunciando a valersene, egli deve anche assumere le conseguenze della propria scelta.

                                  e)   Ne segue che, come detto, il reddito netto del convenuto risulta di fr. 13 631.– mensili fino al 31 luglio 2011 (vecchio contratto di lavoro) e di fr. 10 050.– mensili dall'agosto del 2011 in poi (nuovo contratto di lavoro), mentre la disoccupazione al 50% dall'ottobre al dicembre del 2011 non entra in linea di conto, non potendosi definire di lunga durata. L'appellante soggiunge che nella dichiarazione d'imposta 2008 il convenuto aveva indicato anche redditi da titoli e capitali per circa fr. 500.– mensili (fr. 6512.– annui). I contributi provvisionali litigiosi sono dovuti tuttavia dal dicembre del 2010 e nella dichiarazione d'imposta 2009 del convenuto (nel fascicolo “richiamo da __________”) il reddito da titoli e capitali era ormai sceso a fr. 225.– mensili (fr. 2701.– annui). Nel frattempo la sostanza mobiliare del convenuto (fr. 440 776.–) si è ulteriormente ridotta, gli estratti bancari e postali del 31 dicembre 2011 attestando un patrimonio di circa fr. 325 000.– (doc. VI nell'inc. OA.10.378). Se poi si considera che dall'ottobre al dicembre del 2011 il convenuto si vede ascrivere un reddito di fr. 10 050.– mensili conseguito solo in parte (la disoccupazione di breve durata non entra nel calcolo), a un giudizio sommario il modesto provento della sostanza può essere trascurato ai fini del contributo alimentare senza che l'appellante subisca un reale pregiudizio.

                             4.  Relativamente al fabbisogno minimo del marito l'appellante definisce il calcolo del Pretore “superficiale e arbitrario”, asserendo che “diverse voci” non sarebbero verosimili e “altre” sarebbero eccessive “o evitabili”. Tra le “diverse voci” però essa menziona solo le imposte e tra le altre il leasing dell'automobile e l'ammortamento della seconda ipoteca. In nessuno dei tre casi tuttavia essa indica nemmeno approssimativamente di quanto andrebbe ridotta la posta riconosciuta dal Pretore aggiunto. Ciò rende l'appello irricevibile. Dandosi contestazioni patrimoniali, un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (come davanti al Tribunale federale: DTF 134 III 235; Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 17 ad art. 84). E in concreto manca la benché minima quantificazione degli importi litigiosi. Le censure non possono quindi essere vagliate oltre.

                             5.  Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

                                         Dal 1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011 (fine vecchio contratto di lavoro)

                                         Reddito del marito                                                     fr. 13 631.—

                                         Reddito della moglie                                                  fr.      703.—

                                                                                                                         fr. 14 334.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                   fr.    5 540.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                fr.    3 433.—

                                                                                                                         fr.    8 973.—                                        mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.    5 361.— mensili

                                         Metà eccedenza                                                        fr.    2 680.50 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 5540.– + fr. 2680.50 =                                           fr.    8 220.50 mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 3433.– + fr. 2680.50 ./. fr. 703.–, arrotondati a       fr.    5 410.— mensili.

                                         Dal 1° agosto 2011 al 30 aprile 2012 (costo dell'alloggio della moglie)

                                         Reddito del marito                                                     fr. 10 050.—

                                         Reddito della moglie                                                  fr.     703.—

                                                                                                                         fr. 10 753.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                   fr.   5 540.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                fr.   3 433.—

                                                                                                                         fr.   8 973.—                                        mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 780.—                                        mensili

                                         Metà eccedenza                                                        fr.       890.—  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 5540.– + fr. 890.– =                                             fr.    6 430.–                                        mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 3433.– + fr. 890.– ./. fr. 703.– =                            fr.   3 620.—                                        mensili.

                                         Dal 1° maggio 2012 in poi

                                         Reddito del marito                                                     fr. 10  050.—

                                         Reddito della moglie                                                  fr.       703.—

                                                                                                                         fr. 10 753.—    mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                   fr.   5 540.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                fr.   3 613.—

                                                                                                                         fr.   9 153.—                                        mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 600.—                                        mensili

                                         Metà eccedenza                                                        fr.       800.—  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 5540.– + fr. 800.– =                                             fr.    6 340.–                                        mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 3613.– + fr. 800.– ./. fr. 703.– =                            fr.   3 710.—                                        mensili.

                                  In ultima analisi l'appello merita accoglimento nei limiti appena descritti. La trattenuta di stipendio fissata dal Pretore aggiunto

                                  in fr. 2910.– mensili, che l'appellante chiede di aumentare a fr. 6000.– mensili, va adeguata a fr. 3710.– mensili dallo stipendio di novembre 2014 in poi.

                             6.  Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel complesso, rispetto a quanto decretato dal Pretore aggiunto, l'appellante esce vittoriosa sul contributo provvisionale richiesto di fr. 6000.– mensili per poco più di un quarto. Si giustifica così che sopporti poco meno di tre quarti dei costi processuali, mentre il resto andrebbe a carico del marito, il quale però non ha formulato osservazioni all'appello e non può quindi ritenersi soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In circostanze del genere conviene riscuotere la sola quota di spese a carico dell'appellante, mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo – appunto – presentato osservazioni a questa Camera.

                                  L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede (tre quarti a carico del convenuto, il resto a carico dell'istante), che nel risultato è compatibile con la decisone odierna e che può pertanto rimanere invariato.

                             7.  Da ultimo l'appellante postula anche in appello una provvigione ad litem (quantificata in fr. 3000.–) o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Sui criteri che disciplinano il diritto di ottenere dall'altro coniuge un tale sussidio non giova di ripetersi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con citazioni). Basti rammentare che il richiedente dev'essere sprovvisto di mezzi propri – o che non ne possa disporre di mezzi propri in tempo utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza pregiudicare il proprio debito mantenimento. Se può contare su risorse proprie, deve far capo prima di tutto a tali risorse. Nella fattispecie l'appellante si vede riconoscere un contributo alimentare che le garantisce dal 1° maggio 2012 un margine disponibile di fr. 800.– mensili sul fabbisogno minimo. Non può quindi definirsi sfornita dei mezzi necessari per affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello, avendo essa la manifesta possibilità di retribuire il proprio avvocato a rate in meno di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Una provvigione ad litem non entra così in linea di conto, come non entra in linea di conto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, difettando il presupposto dell'art. 117 cpv. 1 lett. a CPC.

                             8.  Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

                                   1.  AO 1 è condannato a versare alla moglie AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                              fr. 5410.– mensili dal 1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011,

                                              fr. 3620.– mensili dal 1° agosto 2011 al 30 aprile 2012 e

                                              fr. 3710.– mensili dal 1° maggio 2012 in poi.

                                         3.  Alla I__________, __________, è ordinato di portare a fr. 3710.– dal novembre del 2014 la somma di fr. 3710.– mensili trattenuta dallo stipendio di AO 1 e di riversarla a AP 1 sul conto IBAN __________ intestato alla medesima presso la Banca __________, __________, o su un altro conto da lei indicato.

                                  Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto impugnato è confermato.

                             II.  Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 650.–, sono poste a carico dell'appellante.

                            III.  La richiesta di provvigione ad litem in appello è respinta.

                           IV.  La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                            V.  Notificazione:

–.; –.. – I.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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