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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.2015 11.2012.90

16 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,909 mots·~20 min·3

Résumé

Contestazione di delibere di un'associazione

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.90

Lugano, 16 marzo 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2009.93 (associazione: contestazione di delibere assembleari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 23 ottobre 2009 da

 AP 1 , e  AP 2    (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro  

AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 28 agosto 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 26 giugno 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  L'AO 1 è un'associazione con sede a __________ che ha per scopo di “riunire gli utenti della strada in uno spirito di solidarietà per salvaguardare i loro diritti e difendere i loro interessi in materia di circolazione stradale, economia, ambiente, turismo, sport e in generale in tutti i campi attinenti alla mobilità individuale”. AP 1 ne è divenuto socio alla fine degli anni sessanta e per 17 anni è stato membro dell'ufficio di revisione. Al momento di preparare il rapporto di revisione 2008 egli ha espresso critiche alla tenuta della contabilità e all'amministrazione del patrimonio sociale, sollecitando numerosi chiarimenti e proponendo svariate modifiche. I rapporti fra lui e i membri del comitato si sono così incrinati, finché il 14 settembre 2009 C__________, presidente dell'associazione, G__________, vicedirettore, E__________, S__________ e F__________, membri del comitato, lo hanno querelato per diffama­zione e calunnia.

                            B.  L'assemblea generale 2009 dell'AO 1 è stata convocata frattanto per il 16 maggio di quell'anno. Tra gli oggetti all'ordine del giorno figuravano l'“appro­va­zio­ne dei conti” (consuntivo 2008 e preventivo 2009) e le “nomine statutarie”. Nel corso della riunione alcuni soci, tra cui AP 1, hanno obiettato che la convocazione non rispettava l'anticipo di 20 giorni previsto dagli statuti e che mancava il rapporto di revisione. L'assemblea è quindi stata annullata e riconvocata per il 23 settembre 2009 alle ore 18.00 nella Sala dei congressi a __________. Durante l'assemblea AP 1 ha preso ripetutamente la parola, esprimendo critiche alla tenuta della contabilità e, più in generale, all'attività del comitato. L'assemblea ha nondimeno approvato il consuntivo 2008, dando scarico al comitato, e il rapporto allestito dall'altro membro dell'ufficio di revisione, C__________ B__________. Inoltre essa ha confermato C__________ alla carica di presidente, come pure E__________, S__________ e F__________ quali membri del comitato, e ha nominato __________ G__________ in sostituzione dell'uscente G__________. Infine essa ha designato __________ S__________ e __________ B__________ a membri dell'ufficio di revisione.

                            C.  Il 23 ottobre 2009 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'annullamento delle risoluzioni adottate dall'assemblea generale sull'“approvazione dei conti” (consuntivo 2008, rapporto di revisione, scarico al comitato) e sulle “nomine statutarie” (presidente, membri del comitato e dell'ufficio di revisione). In via cautelare essi hanno chiesto di sospendere l'esecutività delle risoluzioni contestate. All'udienza del 13 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, su proposta delle parti il Pretore ha sospeso il procedimento cautelare. Nella sua risposta di merito, dell'11 dicembre 2009, l'AO 1 ha poi proposto di dichiarare la petizione irricevibile, subordinatamente di respingerla, e nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno ribadito le loro contrapposte posizioni.

                            D.  All'udienza preliminare del 20 aprile 2010 gli attori hanno dichiarato di rinunciare alle richieste cautelari. Nel merito entrambe le parti hanno offerto prove. Con decreto dell'11 maggio 2010 il Pretore ha stralciato dai ruoli il procedi­mento cautelare per desistenza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.–, le spese di fr. 30.– e le ripetibili di fr. 450.– a carico degli istanti. L'istruttoria è stata chiusa il 27 ottobre 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 22 febbraio 2012 AP 1 e AP 2 hanno confermato la richiesta di petizione. Nel suo allegato conclusivo del 30 gennaio 2012 la convenuta ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 26 giugno 2012, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 364.75 sono state addebitate agli attori in solido, con obbligo solidale di rifondere alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.

                            E.  Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 28 agosto 2012 nel quale chiedono che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la loro petizione, annullando le risoluzioni adottate il 23 settembre 2009 dall'assemblea generale dell'AO 1 sull'approvazione dei conti e le nomine statutarie. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012 la convenuta propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 27 giugno 2012, ma il termine di ricorso è ri­masto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ 1 il 28 agosto 2012 (dichiarazione di P__________, prodotta il 4 settembre 2012), ultimo giorno utile, l'appello è dunque tempestivo. Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari concernenti l'approvazione dei conti e le nomine statutarie di un'associazione non hanno per altro carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 con­sid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza riguardo a questioni di valore.

                             2.  In coda all'appello gli attori richiamano, oltre al fascicolo della presente causa (inc. OA.2009.93), il carteggio inerente a un'azione con cui AP 1 ha contestato la sua espulsione decisa il 7 maggio 2009 dal comitato dell'AO 1 (inc. OA.2009.105), unitamente all'inserto di questa Camera (inc. 11.2012.88), e l'incarto relativo alla contestazione di una seconda espulsione comunicatagli il 7 maggio 2010 (inc. OA.2010.57). Gli atti dell'attuale procedura sono già stati trasmessi al Tribunale d'appello, così come l'incarto relativo alla prima espulsione, che questa Camera ha annullato con sentenza odierna. Al proposito il richiamo è dunque senza oggetto. Quanto alla causa intentata il 26 giugno 2010 da AP 1 per impugnare la nuova espulsione, la procedura è stata sospesa dal Pretore il 6 luglio 2010 ed è tuttora pendente. Non occorre tuttavia assumerne il carteggio, i fatti che l'appellante intende di­mostrare con tali atti, ossia che il comitato dell'as­sociazione gli ha reso noto il 7 maggio 2010 di averlo nuovamente espulso e che egli ha contestato anche tale risoluzione davanti al giudice, non essendo controversi.

                             3.  Verificata la tempestività della contestazione giudiziaria (art. 75 CC), nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto di avere respinto quello stesso 26 giugno 2012 un'azione promossa da AP 1 per far annullare l'espulsione decisa il 7 ottobre 2009 nei suoi confronti dal comitato dell'associazione (inc. OA.2009.105). Egli aveva perduto così la qualità di socio e non era più legittimato a contestare le risoluzioni adottate all'assemblea generale il 23 settembre 2009. Quanto a AP 2, la sua legittimazione era fuori dubbio, né egli risultava avere approvato le risoluzioni impugnate, l'associazione convenuta non avendo per altro dimostrato il contrario. La sua azione era quindi proponibile.

                                  In merito all'approvazione dei conti 2008 il Pretore aggiunto ha rilevato che, come associazione, la convenuta non soggiace a ob­blighi di revisione (limitata o ordinaria), ma che i suoi statuti prevedono nondimeno un ufficio a tale scopo, sicché occorreva far capo – per il rinvio dell'art. 69b cpv. 3 CC – alle norme del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nel diritto della società anonima, quantunque non applicabili pedissequamente. Ciò posto, egli ha accertato che quel 23 set­tembre 2009 l'assem­blea generale ha approvato il consuntivo 2008 con 127 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, dopo un'accesa discussione che aveva toccato anche la mancanza di un rapporto sottoscritto da entrambi i revisori. Se non che – egli ha continuato – uno dei due revisori aveva pur sempre presentato un suo rapporto e all'assemblea era stato sottoposto anche un rapporto stilato dalla __________ SA, incaricata di eseguire una verifica dei conti limitata secondo l'art. 19 degli statuti. All'assemblea poi AP 1 ha avuto modo di leggere, almeno in parte, un suo memoriale e il socio avv. __________ ha riassunto in sala la situazione. Nelle condizioni descritte i partecipanti all'assemblea hanno votato quindi con cognizione di causa, di modo che seppure la mancanza di un rapporto di revisione firmato dai due revisori potesse costituire una violazione statutaria, questa non ha influito sulla risoluzione e non ne giustificava l'annullamento. Per gli stessi motivi il Pretore aggiunto ha ritenuto valida anche l'approvazione del rapporto di revisione e la decisione di dare scarico al comitato.

                                  Relativamente alle nomine statutarie, il primo giudice ha accertato che un'elezione “per acclamazione” non è contraria alla legge né agli statuti della convenuta, stando ai quali l'assemblea vota per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'assemblea medesima. Anzi – egli ha soggiunto – la nomina “per acclamazione” è un modo di procedere usuale per la convenuta, senza dimenticare che in concreto l'assemblea era stata previamente interpellata per sapere se vi fossero candidature alternative. Nessuno si era opposto a tale modalità di voto e, contrariamente a quanto sostenevano gli attori, a quel momento non vi era in sala un trambusto o una confusione tale da rendere la votazione “per acclamazione” inadeguata alle contingenze. Che l'associazione abbia rifiutato di mettere a disposizione di AP 1 l'elenco dei soci e dei relativi indirizzi, limitandosi a permettergli di consultare presso la sede di Locarno la lista dei nomi con il luogo di domicilio, non costituiva infine una violazione del diritto d'informazione, tanto meno considerando che AP 1 non ha fatto uso nemmeno della possibilità offertagli dalla convenuta.

                                  Alla luce di tutto ciò il Pretore aggiunto ha reputato infondate le contestazioni mos­se dagli attori e ha respinto la petizione.

                             4.  La legittimazione di AP 2 ad appellare non è litigiosa. Quanto a AP 1, con sentenza di data odierna questa Camera ha annullato la decisione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato lo aveva escluso dall'associazione (inc. 11.2012.88). Il

                                  7 maggio 2010 tuttavia il comitato lo ha espulso nuovamente (doc. 1 nella rubrica “atti di cancelleria” dell'inc. OA.2009.105). L'interessato ha contestato davanti al giudice anche tale provvedimento, ma una risoluzione assembleare contestata in giudizio continua a esplicare effetti fino a un'eventuale decisione di annullamento, tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 31 ad art. 75; Foëx in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad art. 75; Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione n. 79 ad art. 75 CC). AP 1 non pretende che in concreto siano stati emanati provvedimenti del genere. Egli non è quindi legittimato a ricorrere (Heini/Scher­rer, op. cit., n. 16 ad art. 75 CC; Foëx, op. cit., n. 4 ad art. 75 CC). Nella misura in cui è da lui introdotto, l'appello va dichiarato irricevibile. L'appello va trattato per contro in quanto presentato da AP 2.

                             5.  Per quel che riguarda l'approvazione dei conti 2008, AP 2 ribadisce che un rapporto di revisione sottoscritto dall'organo statutario a ciò preposto era una premessa necessaria, anche se l'assemblea generale sapeva che il rapporto era firmato da un solo revisore e che l'altro revisore segnalava anomalie contabili. Un rapporto commissionato a una fiduciaria esterna non poteva supplire all'operato dell'organo statutario, essendo solo un documento destinato all'ufficio di revisione, unico respon­sabile della verifica dei conti presentati all'assemblea. Egli sottolinea che in concreto l'associazione gestisce anche un'agenzia di viaggi ed è proprietaria di immobili, sicché il rapporto di revisione è un ele­mento essenziale per l'approvazione dei conti, tanto da essere previsto negli statuti. A parer suo un rapporto sottoscritto da un solo revisore è nullo, dato che l'ufficio di revisione è un organo collegiale e deve deliberare a maggioranza. Inoltre il rapporto allestito dal revisore C__________ B__________ era vincolato alla condizione che il comitato si impegnasse “formalmente a sistemare le obiezioni” sollevate da AP 1. Secondo AP 2, in definitiva, l'approvazione dei conti 2008 è viziata e va annullata. Per gli stessi motivi egli chiede che siano annullate le delibere relative all'approva­zione del rapporto di revisione e alla decisione di scarico al comitato.

                                  a)   Come ha ricordato il Pretore aggiunto, dal 1° gennaio 2008 l'art. 69b CC impone alle associazioni di far verificare la loro contabilità, verificandosene le premesse, mediante revisione ordinaria (cpv. 1) o limitata (cpv. 2). Le disposizioni del Co­dice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito

                                       della società anonima si applicano per analogia (cpv. 3). Gli art. 728b e 729b CO sulla società anonima prescrivono che in tali casi l'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. Se il rapporto di revisione manca, le decisioni assembleari sull'approvazione del conto annuale e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono nulle (art. 731 cpv. 3 CO). Qualora l'associazione invece non soggiaccia all'obbligo di far verificare la contabilità mediante revisione ordinaria o limitata, gli statuti e l'assemblea sociale possono disciplinare la revisione liberamente (art. 69b cpv. 4 CC). Gli appellanti fanno valere che la convenuta svolge un'attività commerciale tramite un'agenzia di viaggi e possiede immobili, ma non pretendono che adem­pia i requisiti per essere soggetta a revisione ordinaria o limitata secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima. La revisione era disciplinata dunque dagli statuti o, in mancanza di norme statutarie, dall'assemblea generale.

                                  b)  Gli statuti della convenuta (doc. I) prevedono all'art. 19 un ufficio di revisione composto di due membri e due supplenti (cpv. 1), i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili (cpv. 2). Il comitato inoltre ha la facoltà di incaricare una fiduciaria indipendente per la revisione dei conti “che fornirà ai revisori il relativo rapporto di controllo e verifica” (cpv. 3). Con AP 2 si può convenire dunque che per disposizione degli statuti il rapporto allestito nel caso in esame dalla __________ SA di __________ (doc. U) non si sostituiva al rapporto dell'ufficio di revisione. Inoltre è vero che gli statuti dispongono un rapporto di revisione redatto da due membri e non da uno soltanto (doc. 29). Sta di fatto che in concreto il secondo membro non è stato precluso da verifiche contabili o dalla stesura della relazione. Nessuno risulta avergli impedito nemmeno di inoltrare un rapporto separato, libera poi l'assemblea – una volta ricevuto il documento – di approvare o no i conti e di dare scarico o no al comitato. Semplicemente AP 1 ha preferito esporre il suo punto di vista all'assemblea del 23 settembre 2009 leggendo un memoriale (doc. Q), salvo doversi interrompere per l'insofferenza mostrata dalla sala (deposizione di G__________: verbale del 16 no­vembre 2010, pag. 7 a metà; dell'avv. __________: verbale del 27 gennaio 2011, pag. 7 in alto; di __________ M__________: verbale del 16 giugno 2011, pag. 6 verso l'alto). Se il rapporto di revisione era firmato dal solo C__________ B__________, ciò si doveva perciò a AP 1. E l'appellante non può censurare la mancanza della firma di lui sul rapporto di revisione se l'interessato medesimo non ha voluto sottoscrivere alcun rapporto.

                                  c)   Più delicata è la questione di sapere se, potendosi considerare il memoriale che AP 1 intendeva leggere all'assemblea (quattro pagine) come un rapporto di revisione separato, non si dovesse dar modo ai soci di prenderne conoscenza, aggiornando di nuovo l'assemblea (dopo quella del 16 maggio 2009) perché questa potesse deliberare sull'approvazione dei conti con piena cognizione di causa. Il Pretore aggiunto ha accertato nondimeno che quel 23 settembre 2009 l'assemblea generale ha votato sui conti ben sapendo quali fossero le critiche mosse da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 4.6). AP 2 non pretende il contrario, né consta avere sollecitato egli me­desimo un rinvio dell'assemblea affinché gli fosse dato modo di leggere il me­moriale del revisore dissenziente (verbale dell'assemblea redatto da G__________, direttore dell'associazione: doc. I richiamato, pag. 4, punto 4.2). Quanto egli chiede è di annullare l'approvazione dei conti 2008 perché all'assemblea generale è stato sottoposto solo il rapporto di revisione firmato da C__________ B__________. In realtà una relazione scritta del revisore AP 1 esisteva, anche se quegli l'aveva portata con sé solo il giorno dell'assemblea e non è riuscito a leggerla per intero. Se l'appellante non ha chiesto di esaminarla e se i presenti non hanno voluto ascoltare il revisore fino in fondo, incombe all'assemblea assumere le proprie responsabilità, non ai tribunali annullarne le risoluzioni. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                             6.  Per quel che è delle nomine litigiose, gli statuti della convenuta prevedono agli art. 14 e 19 che il presidente, i membri del comitato, i revisori e i revisori supplenti restano incarica tre anni (doc. I). Le nomine decise all'assemblea generale quel 23 settem­bre 2009 sono pertanto giunte a scadenza tre anni dopo, tant'è che l'assemblea generale del 2012 ha proceduto a nuove elezioni. E siccome una risoluzione assembleare contestata in giudizio continua a esplicare effetti anche in pendenza di impugnazione giudiziaria (sopra, consid. 4), tranne che misure cautelari ne sospendano l'esecutività (evenienza estranea al caso in esame), al riguardo l'appello risulta ormai senza interesse. Anzi,

                                  l'azione era già diventata priva d'interesse davanti al primo giudice, poiché al momento in cui quegli ha statuito, il 26 giugno 2012, l'assemblea generale 2012 si era ormai tenuta (il 26 maggio precedente: www__________).

                                  Si aggiunga ad ogni buon conto che, foss'anche stato vagliato nel merito, l'appello non sarebbe stato votato a miglior sorte. AP 2 lamentava in effetti che le “nomine statutarie” fossero avvenute “per acclamazione”, senza che si fossero contati eventuali soci contrari o astenuti, per quanto in sala non regnasse l'unanimità. A mente sua inoltre un'elezione “per acclamazione” doveva essere approvata previamente per alzata di mano. Egli si doleva altresì che a AP 1, il quale ne aveva fatto richiesta, non fosse stato messo a disposizione un elenco dei soci completo di indirizzo, impedendogli così di interpellare potenziali candidati alla carica di membri del comitato.

                                  a)   L'art. 12 degli statuti della convenuta (doc. I) prevede che l'assemblea delibera a maggioranza semplice (cpv. 2) e che le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'assemblea medesima (cpv. 5). In concreto le nomine non sono intervenute per alzata di mano. Dal verbale della riunione (doc. I richiamato, pag. 5, punto 5) si evince che quel 23 settembre 2009 il presidente del giorno ha domandato se alla carica di presidente vi fossero candidature oltre a quella di C__________. Nessuno essendosi annunciato, C__________ è stato confermato alla carica di presidente “con un lunghissimo applauso” (“nessun contrario o

                                       astenuto”). Dal verbale risulta inoltre che subito dopo sono stati confermati “all'unanimità per acclamazione” i membri uscenti del comitato avv. E__________, S__________ e F__________ e nello stesso modo è stato eletto il nuovo membro del comitato avv. __________ G__________ in sostituzione di G__________. Infine sono stati designati, sempre per acclamazione, i due nuovi revisori A__________ e A__________ B__________. Vari testimoni hanno dichiarato che tale modo di procedere era già stato adottato in precedenti assemblee (deposizione di G__________, loc. cit.; di A__________ P__________, loc. cit.; di F__________ M__________: verbale citato, pag. 6 verso l'alto; dell'avv. __________: verbale citato, pag. 7 in fondo).

                                  b)  La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che ove risoluzioni assembleari di un'associazione siano impugnate per vizi di forma – come nel caso in rassegna – chi

                                       adisce il giudice deve avere sollevato la questione già all'assemblea generale, in modo da potersi rimediare al difetto (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con richiami; cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richia­mi). Nell'appello AP 2 non pretendeva di essersi opposto in sala a che le nomine statutarie avvenissero per acclamazione. Nessun altro, del resto, risulta avere mosso obiezioni (deposizione di G__________: verbale citato, pag. 7 a metà; di S__________ B__________: verbale del 23 marzo 2011, pag. 3 a metà; di A__________ Pr__________: verbale del 16 giugno 2011, pag. 4). L'appellante non poteva quindi valersi per la prima volta della pretesa irregolarità davanti al giudice.

                                  c)   Quanto alla circostanza che AP 1 si sia visto rifiutare dal comitato un elenco degli affiliati completo di indirizzi, non si trascura che ogni socio ha un diritto d'informazione nei confronti dell'associazione, compreso quello di conoscere il nome degli altri soci (Riemer, op. cit., n. 481 della parte sistematica agli art. 60-79 CC). Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nulla osta a una simile divulgazione “se i dati vengono richiesti per esercitare diritti che spettano ai membri dell'associazione (ad esempio per convocare un'assemblea straordinaria conformemente all'art. 64 cpv. 3 CC)” (circolare “Gestione dei dati personali del membri delle associazioni”, del luglio 2011, pubblicata in: __________). AP 2 non era legittimato tuttavia a far valere una disattenzione dei diritti spettanti a AP 1. Per di più, AP 1 non aveva contestato davanti all'assemblea generale, organo superiore dell'associazione (art. 9 degli statuti), il predetto rifiuto oppostogli dal comitato il 28 agosto 2009 (doc. T) né si è lamentato all'assemblea di essersi visto precludere la raccolta di candidature alternative. La questio­ne non poteva dunque essere sollevata per la prima volta davanti al giudice.

                             7.  Se ne conclude che, privo di fondamento nella misura in cui rimane concreto e attuale, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                  Le spese processuali vanno a carico degli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, che il suo legale quantifica in fr. 2196.70 accludendo alle osservazioni all'appello la propria nota professionale. Tale somma appare sostanzialmente adeguata all'impegno e al dispendio di tempo a lui richiesti.

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le controversie legate alla validità di risoluzioni assembleari sull'approvazione dei conti e sulle nomine statutarie di un'associazione non hanno carattere pecuniario e sono appellabili senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Nella misura in cui non è divenuto privo di interesse, l'appello di AP 2 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                             3.  Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2196.70 complessivi per ripetibili.

                             4.  Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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