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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.09.2012 11.2012.83

3 septembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,474 mots·~7 min·5

Résumé

Inappellabilità di decreti cautelari emessi nelle more istruttorie

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.83

Lugano, 3 settembre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA.2012.13 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 30 maggio 2012 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. RA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1),

giudicando sull'appello del 20 agosto 2012 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 agosto 2012;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 30 maggio 2012 la AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare in via cautelare il blocco nel registro fondiario delle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________, appartenenti a AO 1. A sostegno del­l'istanza essa ha invocato un contratto di mutuo stipulato l'8 ottobre 2010 in virtù del quale AO 1 aveva ricevuto dalla società la som­ma di fr. 1 500 000.– a titolo di prestito per l'acquisto appunto della particella n. 2045, impegnandosi a consegnare in contropartita una cartella ipotecaria di fr. 1 725 000.– accesa in secondo grado sul fondo. Al convenuto la ditta rimproverava di non avere rispettato tale impegno, onde la richiesta di blocco.

                                  B.   Con decreto cautelare emesso il 5 giugno 2012 senza contraddittorio il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle citate proprietà per piani una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della AP 1. Contestualmente egli ha convocato le parti al contraddittorio del 23 luglio 2012. Nel corso dell'udienza il conve­nuto ha proposto di respingere l'istanza, previa escussione di tre testimoni e interrogatorio di __________ per la ditta istante. La AP 1 ha replicato, confermando l'istan­za e postulando a sua volta l'audizione di un testimone. Il convenuto ha duplicato, sollecitando una volta ancora il rigetto dell'istanza. Sulle prove ammesse il Pretore non ha ancora giudicato.

                                  C.   Statuendo nelle more istruttorie con decreto cautelare del 9 agosto 2012, il Pretore ha revocato il decreto del 5 giugno 2012 e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni della facoltà di disporre ordinate senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 9000.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 12 000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 agosto 2012 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – l'annullamento del decreto stesso e la conferma di quello emanato dal Pretore il 5 giugno 2012 senza contraddittorio o, in subordine, il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” possono essere appellate, fermo restando che in caso di controversie patrimoniali l'appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci­sione” sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione è suscettiva solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC). Impugnabili sono anche decisioni con cui il giudice respin­ga immediatamente provvedimenti cautelari senza sentire la controparte (art. 253 CPC), per quanto eventualità del genere dovrebbero rimanere l'ec­cezione (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 68 ad art. 261).

                                   2.   Non possono per contro essere oggetto di appello né di reclamo decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti supercautelari (“superprovvisionali”, stando al titolo dell'art. 265 CPC). Al riguardo la giurisprudenza è chiara (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori di dottrina). Impugnabile sarà solo la decisione che il giudice avrà preso dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto supercautelare, sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.–. Se l'appello contro quest'ultimo decreto sarà provvisto di effetto sospensivo (art. 315 cpv. 5 CPC), in pendenza di procedura rimarrà in vigore – salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria superiore – il decreto supercautelare (Sprecher, op. cit., n. 46 ad art. 265 CPC).

                                   3.   In concreto il Pretore ha emanato il 5 giugno 2012 un decreto supercautelare (esplicitamente designato come tale) con cui ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulle proprietà per piani n. 19 427 a 19 439 della particella n. 2045 RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) in favore della __________ e ha, contestualmente, convocato le parti all'udienza del 23 luglio 2012. A tale udienza entrambe le parti hanno notificato prove, sulla cui ammissione il Pretore deve ancora statuire (art. 154 CPC). Il valore litigioso di fr. 10 000.– è abbondantemente dato. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie sia appellabile.

                                   4.   Sotto l'egida della cessata procedura cantonale la giurisprudenza ticinese ha sempre equiparato i decreti cautelari emessi nelle more istruttorie a decreti “supercautelari”, valendo come contrad­dittorio solo la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice aveva rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). I decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove (“nelle more istruttorie”), non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che sarebbe stato insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907). La controparte poteva sì sollecitare una discussione per ottenere la riforma o l'annullamento del decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, ma su tale domanda il giudice statuiva una volta ancora con un decreto emesso nelle more istruttorie, ossia non impugnabile (Cocchi/ Trezzini, loc. cit.).

                                   5.   Nel nuovo diritto di procedura nulla induce a una conclusione di­versa. Il contraddittorio orale o scritto che il giudice indice dopo avere emesso un decreto supercautelare (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC) deve consentire alle parti di esprimersi appieno, ma deve anche permettere al giudice di statuire con piena cognizione sui provvedimenti richiesti, sia pure a livello di verosimiglianza (criterio che presiede all'adozione di provvedimenti cautelari: FF 2006 pag. 6726 a metà). Ove non abbia ancora deciso se e quali mezzi di prova esperire, il giudice non ha ancora esaurito il contraddittorio. Si aggiunga che l'impugnazione di decreti cautelari emanati nelle more istruttorie dilazionerebbe la procedura al punto che difficilmente il primo giudice potrebbe ancora statuire “senza indugio” (come prescrive l'art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), a meno di non attendere la sentenza di secondo grado. La quale però si troverebbe superata, in casi del genere, dalla decisione cautelare da lui presa nel frattempo dopo il contraddittorio. Ne segue che, contrariamente a quanto ha indicato il Pretore nei rimedi giuridici figuranti in calce all'atto impugnato, un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie non può considerarsi appellabile. Va pertanto dichiarato irricevibile.

                                   6.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   7.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolari circostanze della fattispecie inducono eccezionalmente a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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