Incarto n. 11.2012.71
Lugano, 7 maggio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2012.1303 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 16 marzo 2012 dalla
AO 1 (rappresentata dal socio e gerente)
contro
AP 1 (rappresentata da RA 1),
giudicando sull'appello del 9 luglio 2012 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 25 giugno 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha confermato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 23 209.45 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2012 da lui decretata in via supercautelare il 16 marzo 2012 a favore della ditta AO 1 sulla proprietà per piani n. 7455 RFD di __________ (480/1000 della particella n. 2606 RFD) appartenente alla ditta AP 1, e ha assegnato alla AO 1 un termine di 90 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;
che contro tale sentenza la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 luglio 2012 per ottenere l'annullamento dell'iscrizione provvisoria, da sostituire con una garanzia bancaria “a prima richiesta” rilasciata quel 9 luglio 2012 dalla __________ di __________ per la somma di fr. 29 012.–, subordinatamente per ottenere la riduzione a 60 giorni del termine impartito alla AO 1 entro cui postulare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con relativa modifica della decisione impugnata;
che nelle sue osservazioni del 30 agosto 2012 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che il 21 marzo 2013 la AO 1 ha invitato il Pretore aggiunto a cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, avendo raggiunto un non meglio precisato accordo con la AP 1, sicché con decreto del 26 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione richiesta;
e considerando
in diritto: che l'avvenuta radiazione dell'iscrizione provvisoria ha reso l'appello della convenuta senza oggetto;
che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);
che nelle circostanze descritte rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili di seconda sede;
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella fattispecie, foss'anche stato accolto l'appello, le spese processuali sarebbero verosimilmente state addebitate della AP 1, la quale ha prodotto la garanzia bancaria solo davanti a questa Camera, senza pretendere che ciò le fosse impossibile – o non fosse ragionevolmente esigibile – dinanzi al primo giudice;
che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla AO 1, la stesura delle osservazioni all'appello non avendo verosimilmente cagionato a quest'ultima costi di rilievo né averle richiesto apprezzabile dispendio di tempo o perdita di guadagno, il socio e gerente avendo potuto redigere il memoriale di una pagina da sé;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).