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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.01.2012 11.2012.7

24 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·760 mots·~4 min·5

Résumé

INTERPRETAZIONE DI UNA SENTENZA

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.7

Lugano 24 gennaio 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2003.35 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003 da

AO 1 (ora (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

IS 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1);

giudicando ora sull'istanza di interpretazione, subordinatamente di rettifica del 17 gennaio 2012 presentata da IS 1 in relazione al dispositivo n. 2 della decisione emessa da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc. 11.2009.204);

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 30 dicembre 2011 questa Camera ha respinto un appello presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, statuendo sui costi giudiziari come segue:

                                         2.  Gli oneri processuali, consistenti in:

                                              a) tassa di giustizia       fr. 700.–

                                              b) spese                      fr.   50.–

                                                                                fr. 750.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte   fr. 1800.– per ripetibili;

                                         che IS 1 ha presentato il 17 gennaio 2011 una domanda di interpretazione, subordinatamente di rettifica, in cui fa notare come alla controparte siano state attribuite ripetibili, giustificando tale circostanza con le osservazioni da essa presentate in appello (consid. 9), mentre nella narrativa dei fatti si accerta – correttamente – che l'attrice non ha formulato osservazioni, limitandosi a rimettersi al giudizio della Camera (lett. E);

                                         che, di conseguenza, IS 1 chiede di interpretare, eventualmente rettificare, il dispositivo n. 2 nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte;

                                         che, chiamata a esprimersi su tal punto, la CO 1 ha dichiarato il 20 gennaio 2012 di aderire alla richiesta;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è – in particolare – in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

                                         che nella fattispecie il dispositivo n. 2 è, sull'assegnazione di ripetibili, in aperta contraddizione con quanto la Camera ha rilevato nell'accertamento dei fatti (lett. E);

                                         che l'interpretazione, come pure la rettifica (in caso di svista manifesta), ha proprio lo scopo di chiarire il contenuto della decisione, diversamente dagli altri mezzi di ricorso, la cui finalità è di correggere errori materiali nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto;

                                         che nella fattispecie sussistono già a prima vista i requisiti per interpretare il dispositivo in esame conformemente alla reale volontà della Camera;

                                         che l'intenzione della Camera non era sicuramente quella di attribuire ripetibili a chi si rimette semplicemente al giudizio di appello, senza formulare osservazioni;

                                         che la stessa CO 1 riconosce il titolo di interpretazione e condivide la richiesta dell'istante;

                                         che in simili circostanze nulla osta all'accoglimento della domanda;

                                         che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, nemmeno richieste (ripetibili a norma dell'art. 95 cpv. 1 lett. b CPC sono attribuite solo su istanza di parte: FF 2006 pag. 6667 in fondo);

decide:                    1.   La richiesta è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata da questa Camera il 30 dicembre 2011 (inc. 11.2009.204) è interpretato come segue:

                                         Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia            fr. 700.–

                                         b) spese                           fr.   50.–

                                                                                fr. 750.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Intimazione a:

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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