Incarto n. 11.2012.66
Lugano 23 settembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2010.1445 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 settembre 2010 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 21 giugno 2012 e sul reclamo del medesimo giorno in materia di gratuito patrocinio presentati da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'8 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e AP 1 (1981), cittadina russa, si sono sposati a __________ (__________) il 6 aprile 2005. Dal matrimonio è nata C__________, il 1° agosto 2005. Il marito è responsabile commerciale della __________, __________, azienda attiva nel commercio di minerali e di combustibili. La moglie è istruttrice wellness in varie palestre del Luganese.
B. In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale promossa il 27 settembre 2010 da AP 1, con sentenza dell'8 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ al marito, ha affidato C__________ congiuntamente a entrambi i genitori (con domicilio dalla madre) e conferito un diritto di visita al padre, ha istituito in favore della ragazza una curatela educativa, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie compreso tra fr. 1500.– e fr. 2237.– mensili dal 1° ottobre 2010, così come uno per la figlia di fr. 1800.– mensili dal 15 maggio 2011 (assegni familiari non compresi). La tassa di giustizia e le spese di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Due richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'attrice il 27 settembre e il 17 novembre 2010 sono state respinte.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 giugno 2012 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento della curatela educativa in favore della figlia e un contributo alimentare per sé di fr. 5082.– mensili dal 1° ottobre 2010. Con reclamo del medesimo giorno essa chiede inoltre, sempre con domanda di gratuito patrocinio, che quest'ultimo beneficio le sia conferito anche per la procedura di primo grado e che gli oneri processuali siano posti a carico del marito, con obbligo di rifonderle fr. 5000.– per ripetibili. I due rimedi giuridici non sono stati intimati per osservazioni.
D. Il 21 febbraio 2013 il Pretore ha comunicato alla Camera che nell'ambito di una procedura di modifica delle misure protettrici, a un'udienza del 20 febbraio 2013 i coniugi hanno firmato un accordo in cui AP 1 dichiara – tra l'altro – di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
1. Come si è appena visto, nell'ambito di una procedura di modifica delle misure protettrici i coniugi hanno raggiunto il 20 febbraio 2013 un accordo nel senso di accettare l'assetto stabilito dal Pretore l'8 giugno 2012 con la sentenza impugnata. In tale occasione AP 1 ha dichiarato a verbale di ritirare l'appello contro quest'ultima decisione. Il 21 febbraio 2013 il Pretore ha trasmesso copia dell'accordo a questa Camera. Ora, il ritiro dell'appello configura desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte l'appello va quindi stralciato dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Relativamente agli oneri processuali di appello, in caso
di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – i costi da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro del rimedio giuridico
equiparandosi a soccombenza. Nella fattispecie le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'attrice e la buona volontà da lei mostrata nel rinunciare al contenzioso inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
3. Per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale ragione (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c). Con la fine della procedura l'appellante ha perduto in concreto la qualità di parte. La sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta quindi caduca (da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2012.32 del 7 agosto 2013).
II. Sul reclamo
4. Secondo l'art. 110 CPC una decisione in materia di spese (giudiziarie) è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Analoga disciplina prevede l'art. 121 CPC per le decisioni che rifiutino o revochino – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio. Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio direttamente con l'appello (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 110 e 13 ad art. 121; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 1 ad art. 110; Bühler in: Berner Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 2 ad art. 110; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 110). In concreto non era necessario dunque che AP 1 presentasse reclamo contro il riparto delle spese giudiziarie e il diniego del gratuito patrocinio; bastava che impugnasse tale dispositivo contestualmente all'appello contro la decisione sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
5. Sta di fatto che AP 1 ha presentato un reclamo a sé stante e che dinanzi al Pretore ha dichiarato di ritirare unicamente l'appello. In circostanze del genere essa non può presumersi avere ritirato anche il reclamo. Ciò premesso, in tale rimedio essa chiede anzitutto che il marito sia tenuto ad assumere tre quarti (e non solo la metà) delle spese processuali, con obbligo di rifonderle “congrue ripetibili” (memoriale, pag. 11 in alto) che invece il Pretore ha compensato.
a) Nella fattispecie il processo di primo grado era governato ancora dalla procedura ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC), la quale in materia di spese e ripetibili concedeva al Pretore ampia latitudine di giudizio, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza. La decisione del Pretore era quindi censurabile solo per eccesso o per abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel diritto di famiglia poi, dandosi reciproca sconfitta delle parti, il Pretore poteva sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è di sapere pertanto se nel caso in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una procedura del diritto di famiglia.
b) Nell'istanza a protezione dell'unione coniugale AP 1 chiedeva di essere autorizzata a vivere separata, ciò che AO 1 non ha contestato, salvo proporre che “temporaneamente” i coniugi continuassero a vivere “sotto lo stesso tetto nell'abitazione di proprietà del marito a __________” (memoriale scritto allegato al verbale del 17 novembre 2010, pag. 9 in alto). L'istante chiedeva altresì che le fosse attribuita l'abitazione coniugale, ordinando al marito di andarsene entro dieci giorni, ma al riguardo è risultata soccombere, il Pretore avendo attribuito per finire l'abitazione coniugale al marito, con mobili e suppellettili. L'istante non ha ottenuto nemmeno che fosse ingiunto al marito – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di astenersi da ogni atto di turbativa”, come pure dall'accedere all'abitazione di lei senza preventivo consenso. Né ha ottenuto la custodia esclusiva della figlia, che il Pretore ha affidato congiuntamente ai genitori, istituendo una curatela educativa. In pratica AP 1 è risultata vittoriosa solo sul contributo alimentare per C__________ (che il marito rifiutava, rivendicando egli stesso la custodia della figlia) e sul contributo alimentare per sé, ancorché non interamente.
c) Nelle circostanze descritte non si può dire che il Pretore sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento suddividendo gli oneri processuali a metà e compensando le ripetibili. Tanto meno ove si consideri che uno dei problemi più delicati dell'intera procedura si è rivelato proprio l'affidamento della figlia, risoltosi in definitiva senza vincitori né vinti. Ove si consideri poi che la causa verteva su questioni non esclusivamente pecuniarie legate al diritto di famiglia, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le ripetibili, fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede sicuramente l'art. 148 cpv. 2 CPC. Al proposito il “reclamo” dell'istante è destinato all'insuccesso.
6. Nel “reclamo” l'istante si doleva altresì che il Pretore le avesse rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il primo giudice ha motivato la decisione impugnata ricordando di avere inserito nel fabbisogno minimo dell'istante fr. 500.– mensili proprio per finanziare i costi di patrocinio, ciò che escludeva già di per sé l'assistenza giudiziaria. Inoltre – egli ha soggiunto – AP 1 non aveva chiarito appieno la sua situazione finanziaria, mancando riscontri oggettivi sul reddito di un suo immobile a __________, sul modo in cui essa si era potuta procurare una __________ in leasing, sugli estratti del suo conto corrente postale e “sulla relativa attestazione delle entrate da parte da tutti i diversi datori di lavoro”, il che non rendeva verosimile uno stato di indigenza (sentenza impugnata, pag. 9 in alto).
L'istante afferma di avere esibito “tutta la documentazione richiesta in edizione, a comprova della sua situazione di reddito e patrimoniale”. Non contesta però che il Pretore le abbia già riconosciuto nel fabbisogno minimo un esborso di fr. 500.– mensili a copertura dei costi di patrocinio (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). Eccepisce al riguardo che, non avendo il Pretore deciso in tempi brevi, non le è stato possibile accantonare tale somma. Nella decisione impugnata nondimeno il Pretore ha fissato il contributo alimentare dal 1° ottobre 2010 (dispositivo n. 11). Se ha devoluto l'importo ad altre finalità, l'istante non può chiedere ora il beneficio del gratuito patrocinio. Comunque sia, al contributo alimentare il Pretore non ha posto limiti di tempo. Quand'anche non avesse potuto accantonare alcunché fino al giorno della decisione, di conseguenza, l'istante potrebbe ammortare adesso i suoi costi di patrocinio a rate. Come la giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire, non è data indigenza suscettibile di giustificare il beneficio dell'assistenza giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire il suo avvocato nel termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1). AP 1 non pretende che ciò le sia impossibile. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste così alla critica.
7. Le spese processuali del “reclamo” seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono una volta ancora a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Il “reclamo” non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni, non si pone neppure problema di ripetibili. Quanto al beneficio del gratuito patrocinio in questa sede, esso non può entrare in linea di conto già per la circostanza che il “reclamo” appariva senza probabilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte.
8. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del solo “reclamo” non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese per lo stralcio della causa.
3. La richiesta di gratuito patrocinio per l'appello è dichiarata senza interesse.
4. Il “reclamo” è respinto.
5. Non si riscuotono spese per il “reclamo”.
6. La richiesta di gratuito patrocinio per il “reclamo” è respinta.
7. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).