Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2012 11.2012.45

18 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·711 mots·~4 min·2

Résumé

Appello irricevibile per mancata prestazione dell'anticipo

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.45

Lugano, 18 ottobre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2008.44 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 5 maggio 2008 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,)  

contro  

AP 1 ,

giudicando sull'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 febbraio 2012;

                                         premesso che con sentenza del 21 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963), cittadino italiano, e AO 1 (1976), ha affidato il figlio M__________ (14 agosto 2001) alla madre senza riconoscere diritti di visita al padre, ha condannato quest'ultimo a versare contributi alimentari per moglie e figlio, oltre a un conguaglio di fr. 50 000.– in liquidazione del regime dei beni, e ha pronunciato il riparto a metà di eventuali prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi presso istituti di previdenza professionale;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a que­sta Camera con un appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la ricusazione del Pretore;

                                         ricordato che il presidente della Camera ha fissato il 15 maggio 2012 a AP 1 un termine fino al 14 giugno successivo per depositare la somma di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, termine contro il quale l'appellante ha interposto un reclamo del 2 luglio 2012, chiedendo l'esonero dall'obbligo (o almeno l'assegnazione di un termine suppletorio) e la nomina di un patrocinatore d'ufficio;

                                         rammentato che con decreto del 9 luglio 2012 il presidente della Camera ha respinto sia la dispensa dal versamento dell'anticipo sia la postulata designazione di un patrocinatore d'ufficio, ma ha impartito all'appellante un nuovo termine fino al 14 settembre 2012 per depositare l'anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, con l'avvertenza che qualora il termine fosse decorso infruttuoso il Tribunale d'appello non sareb­be entrato nel merito del rimedio giuridico;

                                         constatato che un ricorso in materia civile del 14 settembre 2012 introdotto da AP 1 contro il predetto decreto è stato dichiarato inammissibile per tardività dal Tribunale federale con sentenza 5A_700/2012 del 9 ottobre 2012;

                                         accertato che a tale ricorso non risulta essere stato conferito effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF) e che nel frattempo il nuovo termine fissato a AP 1 dal presidente di questa Camera per depositare l'anticipo è scaduto senza essere stato rispettato, a tutt'oggi l'appellante non avendo versato nulla;

                                         considerato che nelle circostanze descritte l'appello (“ricorso”) del 2 maggio 2012 non può essere esaminato nel merito;

                                         ritenuto che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'appellante (art. 106 cpv. 1 LTF), ma che l'incasso sarebbe di esito incerto e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, onde l'opportunità di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera         

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2012.45 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2012 11.2012.45 — Swissrulings