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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2014 11.2012.43

31 juillet 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,805 mots·~9 min·4

Résumé

Appello divenuto privo d'interesse: stralcio dai ruoli

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.43

Lugano 31 luglio 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.328 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 24 gennaio 2012 da

AO 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1);

giudicando sull'appello del 23 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 10 aprile 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 7 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1965), omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito, in particolare, l'attribuzione in proprietà esclusiva del marito dell'immobile di __________ (__________) “Domaine __________”. Il compenso e la gestione del bene in questione è stata regolata come segue:

                          4.4  AP 1 si impegna a versare a AO 1 a titolo di indennizzo quanto segue:

                                             L'importo di fr. 300 000.–, che verrano versati come segue:

·        (…)

·        (…)

·        fr. 150 000.– verranno versati (…) al più tardi entro il mese di settembre 2013; questo importo viene garantito da una cartella ipotecaria (o diritto di pegno analogo) di € 100 000.00 gravante l'immobile di __________ in II rango [dopo una precedenza per € 200 000.00, che AP 1 si impegna irrevocabilmente a costituire e iscrivere all'ufficio competente (Bureau des hypothèques) nonché a consegnare a AO 1 (…) contestualmente al trapasso di proprietà.  

·        A AO 1 è affidata, dal 1° novembre 2007, la gestione dell'immobile di __________ fino a settembre 2013 incluso. (…)

   (…)

·        AP 1 si impegna, entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione:

–  a notificare al signor B__________ (amministratore) che AO 1 ha assunto la gestione dell'immobile dal 1° novembre 2007;

–  a trasmettere a AO 1 tutta la documentazione in suo possesso relativa a riservazioni per l'anno 2008, i contratti dell'anno 2007 concernenti persone che hanno annunciato una prenotazioone per il 2008, i codici d'accesso a Internet per il sito __________, ecc., risprtivamente tutta la documentazione utili e/o necessaria per la gestione dell'immobile (elenco artigiani, conti bancari ecc.).

                                  Tale decisione è passata in giudicato.

                            B.  Il 24 gennaio 2013 AO 1 ha presentato un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che AP 1 fosse tenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a costituire e far iscrivere una cartella ipotecaria di € 100 000.00 gravante l'immobile di __________ in II° rango, a consegnarle entro cinque giorni tutte le chiavi o di dispositivi d'accesso all'immobile di __________, a informare l'amministratore dell'immobile in merito all'assuzione da parte di AO 1 della gestione ordinaria dell'immobile dalla pronuncia del divorzio così come a consegnarle tutta la documentazione relativa alle spese ordinarie dell'immobile, come pure di “ogni altro documento utile alla gestione ordinaria dell'immobile nonché tutta la documentazione relativa alle fatture pagare negli scorsi anni”. All'udienza del 4 aprile 2012, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 10 aprile 2012 il Pretore ha accolto l'istanza ponendo le spese di complessivi fr. 250.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                            C.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 aprile 2012 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato “non si entra nel merito dell'istanza”. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2012 AO 1 propone di respingere l'appello, confermando che nel frattempo il convenuto aveva versato

                                  fr. 150 000.–, onde “la decadenza della richiesta di emissione della cartella ipotecaria …”. In una replica spontanea del 23 aprile 2012 l'appellante ribadisce il suo punto di vista.

                            D.  Il 18 luglio 2012 le parti, nell'ambito di un altro procedimento promosso il 14 giugno 2012 da AO 1 davanti al Pretore, hanno raggiunto il seguente accordo:

                               1.a)  a AO 1 è affidata la gestione/amministrazione [della villa di __________] come a convenzione sugli effetti accessori del divorzio.

                                     (…)

                                     2.     la signora AO 1 potrà disporre delle chiavi dell'abitazione di __________ per mostrare la casa a eventuali futuri acquirenti. Avrà facoltà di prendere in consegna le chiavi dal sig. B__________ per la visita puntuale dell'abitazione, al termine della quale le chiavi dovranno essere riconsegnate sempre al predetto B__________.

                                     3.1   Il signor AP 1 si impegna a informare per iscritto, entro cinque giorni da oggi, in francese, con copia a AO 1 il signor B__________ (amministratore della villa di __________, Francia), l'assunzione da parte della signora AO 1 della gestione ordinaria della villa di __________.

                                     (…)

                                     4.     Le parti danno atto che per la gestione passata AP 1 ha inoltrato la procedura di cui all'inc. CM.12.437 producendo la documentazione relativa alle spese ordinarie della villa di __________ sostenuti dal 2008 in poi, che la controparte si riserva di verificare ed evadere il pagamento entro il 20 settembre 2012, accettando sin d'ora il principio che le spese per la gestione ordinaria (pto 1) vanno a carico dei redditi dell'immobile.

                                     5.     Con il predetto accordo la procedura di cui all'inc. CA. 12.245 ha da ritenersi evasa. Per quanto riguarda l'inc. SO.12.328 AP 1 si impegna a ritirare l'appello, mentre la procedura CM.12.437 verrà se del caso ritirata una volta che AO 1 avrà verificato il contenuto del doc. E.

                                         Preso atto che AP 1 non ha dato seguito all'impegno di ritirare l'appello, con ordinanza dell'8 luglio 2014 il vicepresidente di questa Camera lo ha invitato a comunicare se l'appello avesse ancora interesse concreto e attuale. Il 16 luglio 2014 AP 1 ha comunicato che la controparte non aveva adempiuto ad alcuni impegni presi nell'accordo e che l'appello manteneva un interesse chiedendo la sospensione della procedura fino al 31 dicembre 2014. AO 1 ha contestato, il 22 luglio 2014, tali argomentazioni, opponendosi alla sospensione del procedimento.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si pensi al valore del pegno immobiliare. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto l'11 aprile 2012, di modo che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto sabato 21 aprile 2012, salvo protrarsi lunedì 23 aprile 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                             2.  Nell'appello AP 1 contesta, in sintesi, la esistenza dei presupposti del caso manifesto. Ci si può invero chiedere se per far eseguire la sentenza di divorzio passata in giudicato occorresse promuovere una nuova azione di merito, ancorché di indole sommaria, in luogo di un'azione di esecuzione (art. 335 segg. CPC). Sia come sia la questione può rimanere indecisa giacché con l'accordo raggiunto il 18 luglio 2012 dalle parti davanti al Pretore, l'appello in esame è superato dagli eventi. Ancorché AP 1 abbia disatteso l'impegno di ritirare l'appello, con il predetto accordo egli si è impegnato, una volta di più, a comunicare all'amministratore dell'immobile di __________ l'assunzione da parte di AO 1 della gestione ordinaria dello stesso, a mettere a disposizione della stessa le chiavi dell'immobile e la documentazione relativa alle spese ordinarie dell'immobile da lui sostenute dal 2008 in poi. Tali impegni corrispondono sostanzialmente a quanto il Pretore gli ha imposto di eseguire nella decisione impugnata. Ciò premesso sapere se quest'ultima sia stata adottata a ragione o a torto non ha più alcun interesse pratico né attuale. Il fatto che AO 1 non abbia adempiuto ad alcuni punti dell'accordo, circostanza per altro contestata, non inficia gli impegni dell'appellante, già contemplati nella convenzione sugli effetti del divorzio. Ne discende che l'appello va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).

                             3.  Nelle circostanze descritte rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto, fermo restando che le spese giudiziarie di una causa diventata senza interesse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107). In concreto, con la sottoscrizione dell'accordo del 18 luglio 2012, entrambe le parti hanno reso senza interesse l'attuale procedura, ciò giustifica di suddividere le spese processuali (ridotte: art. 21 LTG) tra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

                             4.  L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di AP 1 intesa alla sospensione della procedura di appello.

                             5.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare dall'ap­pellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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