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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2013 11.2012.41

22 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,571 mots·~18 min·3

Résumé

Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.41

Lugano 22 marzo 2013/mc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2010.514 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 2010 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 25 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 marzo 2012;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1963) hanno contratto matrimonio a __________ il 15 dicembre 1995. A quel momento la sposa era già madre di L__________ (1988), nato da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nata A__________, il 5 ottobre 1996. Il marito è animatore radiofonico per la __________. Senza particolare formazione, durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal giugno del 1999.

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 19 settembre 2000 da AP 1, con sentenza del 2 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), obbligando AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (inc. DI.2000.653). Il 24 giugno 2006 AO 1 ha avuto un figlio da __________ (1972), E__________, e il 16 luglio 2010 una figlia da __________ (1972), Al__________.

                                  C.   Il 20 luglio 2010 AO 1 ha promosso azione di divorzio, ha proposto l'affidamento della figlia alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la sola A__________, ha postulato il versamento di fr. 6000.– in liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato la divisione a metà della prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 30 settembre 2010 AP 1 ha

                                         aderito al principio del divorzio e al riparto a metà della prestazione d'uscita, ha sollecitato l'affidamento di A__________ con

                                         esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), ha rivendicato il versamento di fr. 12 500.– per contributi alimentari arretrati e ha preteso un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per sé fino all'ottobre del 2012, ridotto in seguito a fr. 800.– mensili fino al pensionamento di lei, e uno di fr. 1950.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dal luglio del 2010 AP 1 lavora a tempo parziale per la __________ in qualità di assistente infermieristica.

                                  D.   Il Pretore ha deciso il 1° ottobre 2010 di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 16 novembre 2010 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 15 febbraio 2011 e l'istruttoria, iniziata immediatamente, è terminata il 29 settembre 2011. Nel suo allegato conclusivo del 16 novembre 2011 AO 1 ha riaffer­mato le proprie domande, chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AP 1 ha riconfermato le sue posizioni, salvo ridurre a fr. 1795.– mensili la richiesta di contributo alimentare per la figlia. Al dibattimento finale del 22 novembre 2011 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

                                  E.   Statuendo il 15 marzo 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________ alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, ha riconosciuto al padre il più ampio diritto di visita, ha liquidato il regime dei beni senza attribuzione di alcuna pretesa, ha ricono­sciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in giudicato della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 30 settembre 2012 per la moglie e uno di fr. 1360.– mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia fino al 30 settembre 2012, aumentato a fr. 1650.– fino al 30 giugno 2013 e a fr. 1690.– mensili fino alla maggiore età. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2740.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Analogo beneficio è stato concesso il 23 marzo 2012 a AO 1.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 aprile 2012 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare in suo favore di fr. 800.– mensili fino al suo pensionamento e la conseguente riforma del giudizio impugnato. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 15 marzo 2012, sicché il termine di ricorso è quello della legge nuova, di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri il valore del contributo alimentare preteso da AP 1 (fr. 800.– mensili fino al pensionamento). La notificazione della sentenza è avvenuta al patrocinatore della convenuta il 16 marzo 2012. Presentato il 25 aprile 2012, l'appello in esame è pertanto tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC).

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede il contributo alimentare per la moglie dopo lo scioglimento del matrimonio. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2011 del 1° settembre 2011, consid. 3.1 in:  ZZZ 2011/ 2012 pag. 70).

                                   3.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha riscontrato nella fattispecie un matrimonio di breve durata (meno di quattro anni), ma dal quale è nata una figlia. Egli ha accertato che da luglio del 2010 la moglie, ora titolare di un diploma di collaboratrice sanitaria, lavora a tempo parziale (su chiamata), guadagnando fr. 20.– orari. A mente sua si può esigere così da lei, pur chiamata a occuparsi della figlia, l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale fino al 16° compleanno di A__________ (settembre del 2012), da estendere poi a tempo pieno. A maggior ragione – egli ha proseguito – se si tiene conto che, sapendo almeno dal 2005 che una riconciliazione con il marito era

                                         esclusa, essa avrebbe dovuto adeguarsi alla nuova situazione.

                                         Ciò premesso, il Pretore ha determinato il reddito di AP 1 in fr. 1893.– mensili per un'attività al 50% fino al 30 settembre 2012 e in fr. 3786.– mensili al 100% dopo di allora. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 2500.– mensili arrotondati fino al 30 settembre 2012 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 533.–, spese accessorie fr. 226.–, premio della cassa malati con sussidio fr. 88.–, assicurazione dell'automobile fr. 48.–, imposta di circolazione fr. 21.15, costi di trasferta fr. 200.–, imposte fr. 30.–), aumentato in seguito a fr. 2700.– mensili per tenere conto dei maggiori costi di trasferta. Considerate le limitate disponibilità di AO 1, tenuto a contribuire al mantenimento di tre figli minorenni, egli ha fissato il contributo alimentare per la convenuta in fr. 500.– mensili fino al 30 settembre 2012, l'interessata essendo in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo da allora in poi.

                                   4.   L'appellante rileva di avere iniziato un'attività lucrativa a tempo parziale solo nel 2010 per la __________, recandosi al domicilio di persone anziane o malate bisognose di cure per aiutarle nelle mansioni quotidiane. Si tratta, a suo dire, di lavoro su chia­mata duro e pesante, che non può essere esercitato al 100%

                                         (50 ore settimanali) e che non le permette di conseguire uno stipendio da attività a tempo pieno. Essa sottolinea di doversi occupare parallelamente della figlia, ancora in casa e in formazione. L'interessata contesta altresì che la sua formazione le consenta di impiegarsi a tempo pieno, l'attività di collaboratrice sanitaria per la __________ non potendo definirsi tale. Ritiene pertanto iniquo imputarle un reddito ipotetico di fr. 3786.– mensili, dal “sapore di una penalità” nella misura in cui il Pretore le rimprovera una certa passività nel cercare un'occupazione. Essa soggiunge che il marito ha atteso dieci anni per chiedere il divorzio e che in tale lasso di tempo essa ha potuto contare sul contributo alimentare di lui, ciò che le ha dato modo di accudire alla figlia. Non potendo lei guadagnare più fr. 2000.– mensili, si giustificherebbe dunque di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 800.– mensili fino al pensionamento.

                                   5.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio manteni­mento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, se in esito alla seconda tappa risulta che il coniuge richiedente non riesce a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà.

                                   6.   Nella fattispecie occorre determinare pertanto, in primo luogo, il tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica. Siccome però al momento in cui la causa di divorzio è stata introdotta le parti vivevano separate già da più di dieci anni, fa stato nel caso in esame – come si è spiegato – il livello di vita condotto durante la separazione. Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie a quel tempo in fr. 2700.– mensili. Non contestato dall'appellante, esso era finanziato mediante il guadagno di circa fr. 1000.– mensili da lei conseguito presso la __________ e mediante un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili erogato dal marito. Nelle circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante è, quindi, la copertura di tale fabbisogno, come per altro l'interessata chiede.

                                   7.   La seconda questione è di valutare se e in che misura l'appellante sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento (v. anche RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi), senza dimenticare che, relativamente al contributo alimentare dovuto fino al 30 settembre 2012, il problema è ormai superato. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i con­tributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere di­sciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350 consid. 1.2). Un eventuale contri­buto alimentare sulla scorta dell'art. 125 cpv. 1 CC decorre, dunque, solo dopo di allora.

                                         a)   Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del richiedente. In concreto l'appellante guadagna circa fr. 1000.– mensili lavorando a tempo parziale per la __________ (doc. 30 e 32) e non risulta disporre di sostanza (tassazione 2009 nel fascicolo “richiami da UT”). L'interrogativo è di sapere se in tali condizioni, facendo prova di buona volontà e compiendo gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lei, AP 1 sia in grado di guadagnare di più (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Ora, per stimare un reddito ipotetico si deve esaminare se si possa ragionevolmente esigere dalla persona in causa che eserciti un'attività lucrativa o che la aumenti, considerando in particolare la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la situazione del mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive testé menzionate, come pure della situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, invero, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).

                                         b)   Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione – intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). D'altro canto la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Un'attività lucrativa appare esigibile anche in presenza di figli minorenni, ad

                                               esempio, se essa era già esercitata durante la vita in comune o se i figli sono affidati alle cure di terzi (loc. cit.).

                                         c)   Nel caso in rassegna la figlia delle parti, A__________, ha compiuto 16 anni il 5 ottobre 2012 e non risulta dover essere accudita in misura maggiore rispetto alla media dei suoi coetanei. Né l'appellante asserisce – per avventura – di trovarsi in uno stato d'incapacità lucrativa. Nulla osta dunque a che essa estenda il suo grado d'occupazione al 100%. Non si disconosce che al momento in cui il marito ha promosso la causa di divorzio (21 luglio 2010) l'appellante aveva 47 anni, ma non si deve trascurare nemmeno che già nel 2005 non sussisteva più alcuna seria prospettiva di riconciliazione, tant'è che l'interessata medesima non si sarebbe opposta a una richiesta di divorzio introdotta dal marito a quel momento (doc. GG, 2° foglio). Già allora essa avrebbe dovuto aspettarsi pertanto di dover intraprendere un'attività lucrativa parziale allorché la figlia avrebbe compiuto i 10 anni. Che nel 2008 essa abbia cominciato a cercare un'attività e che dal 1° luglio 2010 essa lavori – su chiamata – per la __________ (ditta attiva nel collocamento di personale infermieristico, nell'organizzazione e nell'offerta di un servizio privato __________, di servizi per la cura e il benessere della persona a domicilio), guadagnando in media fr. 980.– mensili (doc. 4 e 30), dimostra del resto che ciò era possibile.

                                         d)   Per quel che riguarda la formazione dell'appellante, dagli atti risulta che dal 6 settembre al 15 novembre 2008 essa ha svolto un corso di “collaboratrice sanitaria base” presso la __________ (doc. 2, 2° foglio), seguito da un corso di “collaboratrice sanitaria approfondimento” dal 24 gennaio al 14 marzo 2009 (doc. 2, 1° foglio), conseguendo il 12 maggio 2009 il relativo attestato (doc. 2, 3° foglio). E una collaboratrice sanitaria __________ può lavorare in istituti per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio, ospedali, istituti per persone ammalate e disabili, centri di riabilitazione e altre strutture del settore sanitario (crs-corsiti.ch). Sotto questo profilo nulla induce a ritenere pertanto che la formazione acquisita non per­metta dall'appellante di esercitare un'attività a tempo pieno in quel settore. È possibile che un'attività del genere sia relativamente gravosa, ma altre attività simili richiedono altrettanto impegno fisico e sono perfettamente esercitabili a orario completo. Ciò posto, l'interessata può senz'altro reputarsi in grado di estendere la sua attività.

                                         e)   In merito al reddito effettivamente conseguibile, si conviene che al personale sanitario l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge sul lavoro (RS 822.11), secondo cui per lavoratori con attività essenzialmente manuale la durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore, appare dubbia (Von Kaenel in: Geiser/Von Kaenel/Wyler [curatori], Loi sur le travail, Berna 2005, n. 36 ad art. 9 e nota n. 111; v. anche il decreto del Consiglio federale concernente il contratto nor­male di lavoro per il personale sanitario: RS 221.215.328.4). Il contratto collettivo per il personale occupato presso i servizi di assistenza e cura a domicilio prevede in ogni modo, per un impiego al 100%, una durata settimanale fino a 40 ore (art. 6 n. 1 in: www.ocst.com/contratti-collettivi-10/settore-sociosanitario/66-contratto-servizi-di-assistenza-e-cura-a-domicilio-2012). E per un'ausiliaria CRS/120, come l'appellante (art. 19 CCL), lo stipendio minimo nel 2013 ammonta per il primo anno, compresa la tredicesima mensilità, a fr. 3613.60 mensili lordi (in: www. ocst.com/attachments/article/66/COSACD%20 2013.pdf).

                                         f)    È possibile che l'agenzia di collocamento per cui l'appellante lavora non assicuri un'attività a tempo pieno, ma non si può dire – come l'interessata pretende – che le possibilità di reperire un'occupazione al 100% nel comparto sociosanitario siano nulle. Anzi, il mercato del lavoro nel settore delle cure a domicilio risulta tutt'altro che inesistente, considerato il notorio invec­chia­mento della popolazione. In simili condizioni

                                               l'ascolto della direttrice della __________, rifiutata dal Pretore e non più riproposta in questa sede, non avrebbe recato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Anche dando prova di cautela non appare dunque fuori luogo aspettarsi che con un ragionevole sforzo l'appellante aumenti il suo grado d'occupazione e copra da sé il proprio fabbisogno minimo di fr. 2700.– mensili. Tanto più ove si consideri che all'atto pratico, come si è visto sul fronte dei redditi conseguibili, ciò non sembra neppure richiederle l'esercizio di un'attività a tempo pieno.

                                   8.   Ciò posto, il terzo quesito da affrontare (quello di sapere se l'altro coniuge possa essere equamente chiamato a contribuire al mantenimento del richiedente in base al principio della solidarietà) risulta senza oggetto.

                                   9.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, il quale non ha dovuto formulare osservazioni all'appello.

                                         Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione. Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa l'interessata si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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