Incarto n. 11.2012.157
Lugano, 5 dicembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 351.2012 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 14 giugno 2012 dalla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
nei confronti di
RI 1 ,
giudicando sul ricorso presentato da RI 1 contro la decisione emessa l'8 ottobre 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che il 12 giugno 2012 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato RI 1 (1974) della libertà a scopo di assistenza (art. 397a cpv. 1 CC) e il 14 giugno successivo ne ha chiesto l'interdizione all'Autorità di vigilanza sulle tutele (art. 11 lett. h del regolamento cantonale in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1);
che, commissionato un rapporto peritale al dott. __________, medico assistente nella Clinica __________, con decisione dell'8 ottobre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 370 CC per dipendenza da sostanze psicoattive multiple e conseguenti modificazioni rilevanti della personalità, in particolare tratti paranoidi e impulsivi del carattere;
che contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato a questa Camera un'“opposizione interdizione” del-
l'8 novembre 2012, consegnata alla posta il 12 novembre seguente, nella quale postula l'assunzione di una nuova perizia e l'annullamento dell'interdizione;
che non sono state sollecitate osservazioni al memoriale;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);
che tale indicazione figurava, del resto, anche nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata;
che l'“opposizione interdizione” di RI 1 va trattata quindi come ricorso;
che in concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata spedita per raccomandata lunedì 8 ottobre 2012, giorno della sua emanazione, ed è pervenuta l'indomani alla Clinica __________, dove RI 1 si trovava ricoverato (attestazione postale EasyTrack dell'invio __________agli atti);
che quello stesso martedì 9 ottobre 2012 il plico raccomandato è stato consegnato dal personale dell'istituto a RI 1, come risulta dalla fotocopia della ricevuta interna firmata dal destinatario;
che l'indicazione contenuta nel memoriale a questa Camera, secondo cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe comunicato la sua decisione “il 10 ottobre 2012”, è pertanto inesatta;
che, ciò premesso, nella fattispecie il termine di ricorso è cominciato a decorrere mercoledì 10 ottobre 2012 ed è giunto a scadenza giovedì 8 novembre 2012;
che, consegnato all'ufficio postale di __________ lunedì 12 novembre 2012, il ricorso di RI 1 risulta dunque tardivo;
che la situazione non sarebbe diversa, per altro, nemmeno se la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele fosse stata consegnata il 10 ottobre 2012 al destinatario, come questi pretende, poiché in tale ipotesi il termine di ricorso sarebbe scaduto ad
ogni modo venerdì 9 novembre 2012;
che nelle circostanze descritte il ricorso, improponibile, sfugge a qualsiasi esame;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele con rinvio all'art. 31 LPAmm per analogia), ma che nel caso specifico si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un legale;
che quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF) senza riguardo a questioni di valore;
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.