Incarto n. 11.2012.152
Lugano 7 ottobre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa CA. 2012.36 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 5 ottobre 2012 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 23 novembre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 novembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si sono sposati a Mendrisio il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Ingegnere, il marito lavora per l'impresa di costruzioni __________, __________, e siede nel consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza. Inoltre egli è membro dei consigli di amministrazione della L__________ e della C__________, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione dei figli.
B. Con sentenza del 30 dicembre 2009 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale (particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha fissato i seguenti contributi alimentari a carico di AP 1 (inc. DI.2008.19):
Dal 1°marzo 2008 al 31 agosto 2008:
fr. 4809.75 mensili per la moglie,
fr. 1305.— mensili per M__________ e
fr. 1305.— mensili per Ma__________, assegni familiari compresi.
Dal 1°settembre 2008 al 31 marzo 2010:
fr. 4659.75 mensili per la moglie,
fr. 1605.— mensili per M__________ e fr. 1305.— mensili per Ma__________, assegni familiari compresi.
Dal 1°aprile 2010:
fr. 3744.75 mensili per la moglie,
fr. 1737.50 mensili per M__________ e fr. 1502.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi.
C. Adita da entrambi i coniugi, con decisione del 25 maggio 2012 questa Camera ha così modificato i contributi alimentari in favore di moglie e figli (inc. 11.2010.11):
Dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010:
fr. 5560.– per la moglie,
fr. 1665.– per M__________ e
fr. 1250.– per Ma__________, assegni familiari compresi.
Dal 1° settembre 2010 in poi:
fr. 4515.– per la moglie,
fr. 1795.– per M__________ e
fr. 1705.– per Ma__________, assegni familiari compresi..
D. Nel frattempo, il 19 aprile 2010, AP 1 ha intentato davanti al medesimo Pretore azione di divorzio e con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3165.05 dal 1° novembre 2011 (inc. CA. 2011.3). Il 7 settembre 2012 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello del 10 novembre 2011 introdotto da AP 1 contro tale decreto (inc. 11.2011.171). Nell'ambito di un'istanza di modifica presentata il 17 gennaio 2012 da AO 1, all'udienza del 7 febbraio 2012 indetta per il contraddittorio i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, in virtù del quale AP 1 si è impegnato a versare dal 1° marzo 2012 un contributo alimentare di fr. 1567.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1672.50 mensili per Ma__________, assegni familiari compresi (inc. CA. 2012.2).
E. Il 5 ottobre 2012 AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 4278.55 mensili dal 1° novembre 2011, di quello per M__________ a fr. 1795.– mensili e di quello per Ma__________ a fr. 1705.– mensili retroattivamente dal 1° marzo 2011. Al contraddittorio del 24 ottobre 2012 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non sono state assunte altre prove. Statuendo con decreto cautelare del 14 novembre 2012, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato il convenuto a versare dal 1° dicembre 2012 un contributo alimentare di fr. 4045.70 mensili per la moglie, di fr. 1375.– mensili per M__________ e di fr. 1505.– mensili per Ma__________, assegni familiari non compresi. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre 2012 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza di modifica cautelare. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2012, AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
G. Constatato che il 12 agosto 2013 M__________ è divenuto maggiorenne, il giudice delegato della Camera ha impartito al medesimo il 16 settembre 2014 un breve termine per comunicare se ratificasse le richieste formulate dalla madre quanto al contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. M__________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 15 novembre 2012. Il termine sarebbe decorso così la domenica 25 novembre 2012, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 26 novembre 2012 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto di modificare i contributi alimentari tenendo conto dei correttivi apportati da questa Camera alla sua decisione del 25 maggio 2012, come pure di quanto accaduto in seguito, ovvero il conseguimento di un reddito effettivo da parte della moglie, il conseguimento di un reddito da parte del figlio M__________, il compimento del 13° anno di età da parte di Ma__________ e la riscossione degli assegni familiari da parte di AO 1. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 16 470.80 mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 7290.40 mensili. Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 1972.– mensili (senza assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3763.05 mensili. Il fabbisogno in
denaro dei figli è stato stimato in fr. 1375.– mensili per M__________
e in fr. 1505.– mensili per Ma__________. Constatata un'eccedenza di fr. 4509.35 nel bilancio familiare, il Pretore ha condannato AP 1 a versare fr. 4045.70 mensili per la moglie, fr. 1375.– mensili per M__________ e fr. 1505.– mensili per Ma__________ dal dicembre del 2012.
3. L'appellante ricorda che dopo l'avvio della causa di divorzio il contributo alimentare per la moglie è retto dal decreto cautelare del 28 ottobre 2011 e quello dei figli dall'accordo del 7 febbraio 2012 omologato dal Pretore. Nei loro effetti tali decisioni hanno sostituito così – egli continua – la sentenza originaria del 30 dicembre 2009 a protezione dell'unione coniugale, comprese le modifiche apportate da questa Camera. A parere dell'appellante non sono dati di conseguenza, nella fattispecie, i presupposti per una modifica dell'assetto cautelare, nessun cambiamento apprezzabile e durevole delle circostanze essendo intervenuto dopo di allora, tanto meno ove si pensi che la decisione 25 maggio 2012 di questa Camera “fotografava la situazione fino al 30 dicembre 2009 e quindi un momento anteriore alle decisione che qui sono state modificate del 28 ottobre 2011 e 7 febbraio 2012”. Per l'appellante, in particolare, il conseguimento di un reddito effettivo da parte della moglie era già stato considerato ai fini del decreto cautelare emesso il 28 ottobre 2011, mentre delle modifiche che hanno condotto a una diversa ripartizione dei contributi alimentari per i figli, come pure della riscossione degli assegni familiari da parte di AO 1, si era già tenuto conto al momento dell'accordo raggiunto il 7 febbraio 2012.
4. Le misure a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche dopo la litispendenza di una causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). Una volta introdotta l'azione di divorzio, la competenza per modificare l'assetto a protezione dell'unione coniugale spetta unicamente a quel giudice, l'autorità a protezione dell'unione coniugale potendo solo prendere misure per il periodo che precede l'avvio della causa di divorzio (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2 con rinvii; RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7). Sebbene la decisione a protezione dell'unione coniugale del 30 dicembre 2009 fosse impugnata, in concreto il contributo alimentare per la moglie durante la causa di divorzio è disciplinato così dal decreto cautelare del 28 ottobre 2011, mentre quello per i figli è regolato dall'accordo raggiunto il 7 febbraio 2012 dai coniugi davanti al Pretore.
5. Le misure provvisionali adottate in pendenza di una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, ma solo ove sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Per contro le parti non possono invocare un errato accertamento di fatto o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza di modifica. Dandosi i presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 3 con riferimenti; v. anche DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 6a).
6. Nella sentenza del 30 dicembre 2009 il Pretore aveva accertato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 9090.40 mensili, comprensivi di “spese professionali” per fr. 1800.– mensili, fissando il fabbisogno in denaro dei figli dal 1° aprile 2010 in fr. 1737.50 mensili per M__________ e in fr. 1502.50 mensili per Ma__________ (inc. DI.2008.19). In esito a un'istanza di modifica presentata da AP 1, con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha poi ridotto il contributo alimentare per la moglie dipartendosi da un fabbisogno minimo del marito di fr. 9090.40 mensili, da un fabbisogno in denaro di fr. 1737.50 mensili per M__________ e di uno di fr. 1502.50 mensili per Ma__________ (inc. CA.2011.3: doc. C, pag. 5). Nell'ambito di un'ulteriore procedura di modifica i coniugi si sono accordati inoltre sul contributo alimentare per i figli, riducendo di fr. 170.– mensili quello per M__________, che aveva intrapreso un apprendistato, e aumentando del medesimo importo il contributo per Ma__________ (inc. CA.2012.2: doc. F, pag. 1). Infine, con sentenza del 25 maggio 2012 questa Camera ha modificato le misure protettrici, riducendo il fabbisogno di AP 1 a fr. 7290.40 mensili, l'interessato non avendo reso verosimili le sue “spese professionali” di fr. 1800.–, e adattando il fabbisogno in denaro dei figli (fr. 1795.– mensili per M__________ e fr. 1705.– mensili per Ma__________, inclusi gli assegni familiari) per tenere conto del costo effettivo dell'alloggio (inc. 11.2010.11).
7. Nell'istanza cautelare del 5 ottobre 2012 AO 1 ha postulato la modifica dei contributi alimentari per sé e per i figli, allegando che la decisione emanata nel frattempo da questa Camera aveva “modificato gli importi stanti alla base delle precedenti decisioni”, le richieste di lei riprendendo per il resto quelle stabilite con decisione 28 ottobre 2011, “naturalmente modificate secondo i parametri dati dal Tribunale di appello”. Essa si è fondata così su un fabbisogno minimo del marito di fr. 7290.40 mensili, su un fabbisogno in denaro di M__________ di fr. 1795.– mensili e su un fabbisogno in denaro di Ma__________ di fr. 1705.– mensili. Ora, non fa dubbio che, quanto alla situazione dei coniugi, nessun cambiamento duraturo e rilevante delle circostanze sia intervenuto dopo il 28 ottobre 2011. Sta di fatto che il decreto pretorile del 28 ottobre 2011 si fondava su accertamenti erronei, successivamente corretti da questa Camera. Al Pretore l'istante non ha chiesto così di rivedere semplicemente la precedente decisione circa le “spese di rappresentanza” del marito, ma rettificare tale decisione secondo gli accertamenti operati da questa Camera. E in caso di errore – anche giudiziario – un provvedimento cautelare può sempre essere modificato (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 442 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 9 ad art. 179 CC), come può essere modificato in ogni tempo qualora intervenga un cambiamento di giurisprudenza (Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 7 ad art. 179 CC). Perché ciò non dovrebbe valere nella fattispecie l'appellante non spiega. Relativamente al fabbisogno in denaro dei figli, per di più, il giudice può intervenire d'ufficio valendosi del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC). Ne segue che sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge alla critica.
8. L'appellante si duole che il Pretore ha fissato i nuovi contributi alimentari sulla base di redditi e fabbisogni accertati in periodi diversi rispetto a quelli “al momento del giudizio”. Ora, che la definizione di contributi alimentari debba fondarsi – di regola – sulle condizioni economiche della famiglia al momento della decisione è pacifico (per il reddito: RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c; I-2004 pag. 595 n. 78c). Il giudice deve far capo perciò ai dati più recenti di cui dispone. È quanto ha fatto nondimeno il Pretore nel caso specifico, nessuno avendogli chiesto – neppure il convenuto – di aggiornare gli elementi acquisiti agli atti fino ad allora, sicché muovere rimproveri al primo giudice in condizioni del genere non è serio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, consid. 7b). Si aggiunga che nulla rende verosimile in concreto una sostanziale modifica dei redditi o dei fabbisogni. Al primo giudice non può nemmeno farsi carico di non avere aggiornato i dati d'ufficio. A prescindere dal fatto che il fabbisogno in denaro dei figli risulta coperto, il principio inquisitorio illimitato non dispensa le parti da una collaborazione attiva alla procedura, né le esonera dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con riferimenti; v. anche 5A_31/2014 dell'11 luglio 2014, consid. 3.3). Anche su questo punto l'appello si rivela destinato pertanto all'insuccesso.
9. AP 1 sostiene infine che il Pretore ha modificato la propria decisione del 30 dicembre 2009 allorquando la moglie chiedeva la riforma di decisioni successive, ciò che configurerebbe un'extrapetizione. Egli lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito, il primo giudice non avendo chiesto alle parti di documentare la modifica delle circostanze di fatto. Si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise. Accertati i presupposti per una modifica dell'assetto cautelare, il Pretore ha determinato i nuovi contributi provvisionali modificando in tal senso il decreto cautelare del 28 ottobre 2011 e l'accordo omologato il 7 febbraio 2012, come chiedeva AO 1. Non si intravede dunque alcuna pronuncia diversa dalla richiesta. Quanto alla pretesa violazione del diritto di essere sentito, già si è detto che l'interessato non ha sollecitato alcun aggiornamento dei dati (sopra, consid. 8). Al proposito le sue doglianze cadono dunque, una volta ancora, nel vuoto.
10. Nelle osservazioni all'appello AO 1 propone di modificare d'ufficio il contributo alimentare per i figli, “non avendo, a torto, il giudice di prime cure accolto l'effetto retroattivo”. A prescindere dal fatto però che essa non ha interposto appello (un appello incidentale è escluso nelle procedure sommarie: art. 314 cpv. 2 CPC), l'interessata nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui una retroattività in materia cautelare si giustifica solo in casi eccezionali. Quali sarebbero tali motivi non è dato a divedere, né l'appellante accenna. Senza dimenticare che all'atto pratico la modifica in questione farebbe lievitare il contributo alimentare per M__________ di appena fr. 57.50 mensili per otto mesi e quello per Ma__________ di fr. 32.50 mensili per un identico lasso di tempo, ciò che non impone un intervento d'ufficio di questa Camera, il fabbisogno in denaro dei figli essendo sostanzialmente coperto.
11. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
12. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;.
Comunicazione a:
–(in estratto, dispositivo n. 1);
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).