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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2012.144

28 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·677 mots·~3 min·4

Résumé

Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.144

Lugano, 28 dicembre 2012/fb      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nelle cause CA.2012.79 e CA.2012.260 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 21 febbraio 2012 e del 25 giugno 2012 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello dell'8 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore aggiunto il 26 ottobre 2012;

                                         premesso che con decisione del 26 ottobre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato dai ruoli un procedimento cautelare (inc. CA.2012.79) introdotto il 21 febbraio 2012 da AP 1 (1973) dopo una sentenza di divorzio (“certificato di incompatibilità”) emanata il 20 settembre 2011 fra lei e AO 1 (1957) dalla Pretura della Repubblica islamica dell'Iran, divisione __________, tribunale generale di __________;

                                         preso atto che con la stessa decisione il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile un'altra istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1 il 25 giugno 2012 (inc. CA. 2012.260) e ha respinto una richiesta di provvigione ad litem inoltrata dalla medesima l'11 luglio 2012, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;

                                         accertato che contro la decisione predetta AP 1 è insorta a questa Camera mediante appello dell'8 novembre 2012 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di essere autorizzata a vivere separata, di vedersi affidare i figli J__________ (1996) e A__________ (1998), riservato il diritto di visita del padre, e di condannare AO 1 a versare contributi alimentari di fr. 6250.– mensili per lei e di fr. 1700.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi);

                                         ricordato che il presidente di questa Camera ha invitato il 14 novembre 2012 l'appellante a depositare entro il 30 novembre successivo sul conto corrente postale __________del Tribunale d'appello, introiti __________, l'importo di fr. 1000.– in garanzia delle spese giudiziarie presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC);

                                         ritenuto che il 30 novembre 2012 l'appellante ha chiesto una proroga del termine fino al 10 dicembre seguente;

                                         considerato che il presidente della Camera ha fissato all'appellante il 3 dicembre 2012 un ultimo termine fino al 14 dicembre 2012 per depositare l'anticipo, con l'avvertenza che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe entrata nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;

                                         rilevato che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         stabilito che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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