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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.03.2013 11.2012.13

4 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·595 mots·~3 min·3

Résumé

Misure a tutela dell'unione coniugale: stralcio dai ruoli per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2012.13

Lugano 4 marzo 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.3737 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 settembre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 ottobre 2011;

                                         premesso che con sentenza del 23 gennaio 2012 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1953) e AO 1 nata __________ (1963), cittadini italiani, a vivere separati dal 1° marzo 2010, ha emanato provvedimenti necessari all'organizzazione della vita separata (compresa la separazione dei beni) e ha condannato il marito, in particolare, a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1149.– mensili dall'8 settembre 2011;

                                         accertato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2012 per ottenere l'annullamento dell'obbligo alimentare a suo carico;

                                         ritenuto che nel termine a lei impartito AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello;

                                         preso atto che nel frattempo, con sentenza 17 dicembre 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio delle parti, ha statuito sui relativi effetti accessori e ha dato atto che AP 1 dichiarava di ritirare l'appello introdotto contro la decisione a tutela dell'unio­ne coniugale (dispositivo n. 7, inc. DM.2012.115);

                                         ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo presentato osservazioni all'appello e non

                                         avendo quindi dovuto sopportare costi presumibili;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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