Incarto n. 11.2011.31
Lugano 31 ottobre 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2010.189 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 giugno 2010 da
AP 1, , (patrocinata dagli avvocati e PA 1, )
contro
AO 1, (patrocinato dall'avv. PA 2, ),
giudicando sull'appello del 28 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 febbraio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1946) e AP 1 (1949) si sono sposati a __________ (__________) il 5 gennaio 1967. Dal matrimonio sono nate M__________ (1968) e G__________ (1972). Il marito, beneficiario di una rendita di vecchiaia, è proprietario della particella n. 743 RFD di __________ sulla quale sorgono due edifici: il primo comprende due appartamenti (compresa al primo piano l'abitazione coniugale), il secondo un grotto-deposito. La moglie percepisce dal 1° ottobre 2007 una rendita di pensione e svolge accessoriamente lavori di pulizia. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dalla figlia G__________, sempre a __________.
B. Il 4 giugno 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già a titolo cautelare – di essere autorizzata a vivere separata, di attribuire l'uso della particella n. 743 al marito, ordinando all'ufficiale del registro fondiario di annotare sulla medesima una restrizione della facoltà di disporre, e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1980.– mensili. Alla discussione del 31 agosto 2010 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 22 novembre 2010, l'istante ha ridotto la richiesta di contributo alimentare a fr. 1325.45 mensili, mantenendo invariate le altre richieste. Nel suo memoriale di quello stesso giorno il convenuto ha postulato una volta ancora la reiezione dell'istanza.
C. Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1° giugno 2010 e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulla nota particella n. 743. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2011 per ottenere che in parziale riforma della decisione impugnata il contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1215.– mensili dal 1° giugno 2011. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 2011 il convenuto propone di respingere l'appello.
E. Su richiesta della Camera il convenuto ha prodotto il 15 ottobre 2012 il contratto di locazione con il quale ha appigionato il
21 marzo 1999 ai coniugi __________ e __________ l'appartamento sottostante l’abitazione coniugale. Invitata a esprimersi sul documento, l'appellante è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale decise dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato già per la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1215.– anziché fr. 74.40 mensili sull'arco di vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3300.– mensili (fr. 2300.– dalla rendita d'invalidità e fr. 1000.– dall'appartamento locato al pianterreno del suo immobile), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3079.65 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 469.–, premio della cassa di compensazione AVS/AI/IPG fr. 39.15, imposta di circolazione fr. 67.35, assicurazione dell'automobile fr. 204.15, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 1751.30 mensili (rendita di cassa pensione fr. 1075.–, guadagno come donna delle pulizie presso la __________ di __________ fr. 676.30 mensili), stimando il relativo fabbisogno minimo in fr. 1680.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 410.–, onere fiscale fr. 70.–). Accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 291.65 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 74.50 mensili dal 1° giugno 2010.
3. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo alcuna spesa per l'alloggio con l'argomento che essa abita gratuitamente dalla figlia. Ciò raffigurerebbe una disparità di trattamento dal profilo logistico. La doglianza è sostanzialmente fondata, ove appena si consideri che la moglie non ha i mezzi per locare un appartamento e che qualora non si includa a tal fine una spesa ragionevole nel fabbisogno minimo essa rimane senza un'abitazione propria. Il che configurerebbe una disparità manifesta, il marito potendo disporre di una sistemazione adeguata. Del resto non si può pretendere che
l'istante alloggi durevolmente a titolo gratuito presso la figlia, né il convenuto pretende tanto, salvo valersi del fatto che in simili circostanze la moglie non spende nulla. Ciò posto, nel fabbisogno minimo dell'istante si giustifica di inserire la presumibile locazione che AP 1 dovrebbe affrontare se vivesse da sé sola. L'interessata chiede che le sia riconosciuto l'equivalente di fr. 1100.– mensili, spese accessorie comprese. Se si pensa che nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha compreso un costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili, alla moglie si giustifica di riconoscere una spesa analoga, che appare adeguata per un appartamento decoroso e consono alle necessità di una persona sola nella zona di __________. Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.
4. Nel fabbisogno del marito il Pretore ha incluso fr. 271.50 mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile. L'appellante obietta che il marito, al beneficio di una rendita d'invalidità, non necessita di un veicolo né ha esigenze di trasferta. In realtà dopo la separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se il marito disponeva di un'automobile allora, per principio egli ha il diritto di vedersene riconosciuto l'uso anche adesso (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c consid. 5a con richiami). Il problema è che in concreto – e sul calcolo si tornerà oltre (consid. 6) – le entrate coniugali non bastano per coprire il fabbisogno della famiglia, che deve rinunciare quindi a spese non indispensabili. Dal fabbisogno minimo del convenuto va tolta così l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile. Anche al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
5. Date le ristrettezze economiche in cui versano i coniugi, dal fabbisogno minimo di entrambi va stralciato altresì l'onere fiscale stimato dal Pretore (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermata in DTF 127 III 70 in alto), tanto più che l'appellante non paga imposte, come risulta dalla tassazione 2009. Sta di fatto che, pur in tali condizioni, il bilancio coniugale rimane in ammanco, come risulta dal calcolo che segue:
reddito del marito fr. 3300.–
reddito della moglie fr. 1750.–
fr. 5050.– mensili
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–
costo dell'alloggio fr. 1000.–
premio della cassa malati fr. 469.–
premio della cassa di compensazione fr. 39.–
fr. 2710.– mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–
costo dell'alloggio fr. 1000.–
premio della cassa malati fr. 410.–
fr. 2610.– mensili
fabbisogno complessivo fr. 5320.– mensili
ammanco fr. 270.– mensili
6. L'appellante fa valere che non sussisterebbe ammanco se appena il marito accettasse di appigionare l'appartamento coniugale di 170 m² (in cui egli abita) e si trasferisse nell'appartamento più piccolo al piano inferiore della sua casa, ciò che gli permetterebbe di aumentare le entrate (memoriale, pag. 9, punto 4.2). L'argomentazione è pertinente. Come si è accennato, se dopo la separazione di fatto le risorse della famiglia non bastano per assicurare il livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, entrambi devono accomodarsi di un tenore di vita più modesto. Dal profilo logistico alla moglie non possono imporsi sacrifici, dovendo essa accontentarsi di un appartamento da fr. 1000.– mensili. Si può pretendere invece che il marito si trasferisca in un appartamento più piccolo e appigioni l'abitazione coniugale di 170 m², ciò che gli permetterebbe di coprire per lo meno il disavanzo di fr. 270.– mensili nel bilancio familiare. Certo, l'appartamento in questione è occupato da tre persone (come risulta dal contratto di locazione chiesto dalla Camera) e il contratto può essere rescisso solo con un preavviso di tre mesi per le scadenze del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Si deve tenere conto inoltre che la disdetta può dare origine a eventuali contenziosi e che occorre trovare il nuovo conduttore dell'abitazione coniugale. Si può ragionevolmente presumere tuttavia che entro il 1° luglio 2013 il convenuto sarà in grado di locare l'appartamento più grande almeno per fr. 1270.– mensili e di colmare in tal modo l'ammanco di fr. 270.– mensili. Se fino ad allora il contributo alimentare per l'istante sarà pertanto di fr. 590.– mensili (reddito del marito di fr. 3300.– mensili, meno il suo fabbisogno minimo di fr. 2710.– mensili), in seguito esso potrà essere di fr. 860.– mensili e coprire l'intero suo fabbisogno minimo.
7. Il Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento dal
1° giugno 2010, ossia dalla presentazione dell'istanza. L'appellante chiede che la decorrenza sia fissata al 1° giugno 2011, ma si tratta con ogni evidenza di una svista dovuta verosimilmente all'errata convinzione – al momento della stesura dell'appello – che il Pretore avesse fatto decorrere il contributo dal 1° giugno 2011 (appello, pag. 5, n. 12 seconda frase). Al proposito non soccorre perciò attardarsi.
8. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti. Si giustifica così di porre un quarto degli oneri di appello a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'appellante un'equa indennità per ripetibili ridotte. Le spese di primo grado seguono identica sorte.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. AO 1 è tenuto a versare ad AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare mensile di:
fr. 590.– dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2013;
fr. 860.– dal 1° luglio 2013 in poi.
5. Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– e , ;
– , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.