Incarto n. 11.2011.162
Lugano 8 novembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2010.455 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 dicembre 2010 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 17 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1981) si sono sposati a __________ (__________) il 26 luglio 2000. Dal matrimonio è nata M__________, l'11 maggio 2002. Cameriere con attestato federale di capacità, il marito ha lavorato per vari esercizi pubblici nel __________, alternando tale attività a periodi di disoccupazione. La moglie esercita la professione di infermiera nell'Ospedale __________. I coniugi vivono separati dal 1° novembre 2010, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio.
B. Il 31 dicembre 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di affidarle la custodia della figlia, di regolare il diritto di visita del padre e di condannare quest'ultimo a versare per M__________ un contributo alimentare di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 28 gennaio 2011 AP 1 non si è opposto a tali domande, salvo rifiutare ogni contributo alimentare per la figlia. Il 1° luglio 2011, dopo un periodo di disoccupazione che durava dalla fine di maggio del 2009, egli ha trovato lavoro al ristorante “__________” di __________. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 giugno 2011 AO 1 ha ribadito le domande iniziali, portando a fr. 897.– mensili il contributo alimentare chiesto per la figlia. Nel suo allegato del 28 giugno 2011 AP 1 si è opposto una volta ancora al versamento di qualsiasi contributo alimentare.
C. Statuendo il 17 ottobre 2011, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato la figlia a quest'ultima, ha condannato AP 1 a versare per M__________ un contributo alimentare
di fr. 349.90 mensili dal 1° gennaio 2011, di fr. 274.85 mensili
dal 1° luglio 2011, di fr. 357.20 mensili dal 1° febbraio 2012, di fr. 395.15 mensili dal 1° agosto 2012 e di fr. 431.15 mensili dal 1° agosto 2013 (assegni familiari non compresi). La tassa di giustizia e le spese (fr. 350.– complessivi) sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 ottobre 2011 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la soppressione del contributo alimentare in favore della figlia. Preliminarmente egli insta perché in pendenza di appello l'esecuzione del giudizio sia sospesa. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il loro valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in questione. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 3183.– mensili fino al 30 giugno 2011 (indennità di disoccupazione), in fr. 3067.15 mensili dal
1° giugno 2011, in fr. 3194.95 dal 1° febbraio 2012, in fr. 3258.85 mensili dal 1° agosto 2012 e in fr. 3322.75 mensili dal 1° agosto 2013 (doc. R: contratto di lavoro del 25 giugno 2011). Quanto a AO 1, egli ne ha accertato il guadagno in fr. 4648.90 mensili. Ciò posto, il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2725.35 mensili, il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2752.15 mensili e il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1800.– mensili (senza assegni familiari). Sulla base di ciò egli ha obbligato AP 1 a versare un contributo
alimentare per M__________ di fr. 349.90 mensili dal 1° gennaio 2011, di fr. 274.85 mensili dal 1° luglio 2011, di fr. 357.20 mensili dal
1° febbraio 2012, di fr. 395.15 mensili dal 1° agosto 2012 e di fr. 431.15 mensili dal 1° agosto 2013 (assegni familiari non compresi).
3. L'appellante non contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore aggiunto per la definizione dei contributi alimentari. Censura tre voci del proprio fabbisogno minimo, a cominciare dal costo dell'alloggio riconosciutogli dal Pretore aggiunto in fr. 1100.– mensili per un appartamento di due locali e mezzo. Egli fa valere che la sua pigione effettiva ammonta a fr. 1478.– mensili per un appartamento di tre locali e mezzo ed è del tutto ragionevole. E quand'anche tale canone risultasse eccessivo – egli soggiunge – nel suo fabbisogno minimo andrebbe inserita almeno la stessa locazione pagata dalla moglie (fr. 1340.– mensili), avendo egli “il diritto di avere una camera per la figlia”.
La prima argomentazione non può essere condivisa. Se alla moglie affidataria e alla figlia si riconosce una spesa complessiva per l'alloggio di fr. 1337.20 mensili (decisione impugnata, pag. 4 in basso), come in concreto, sarebbe manifestamente iniquo riconoscere una spesa di fr. 1478.– mensili al solo marito per un alloggio nello stesso luogo di residenza. Quanto alla seconda argomentazione, l'appellante invoca il diritto di avere una camera per la figlia, ma di ciò il primo giudice ha già tenuto conto, rilevando che “un appartamento di 2½ locali è sicuramente consono ad ospitare il convenuto e la figlia in occasione dell'esercizio dei diritti di visita” (decisione impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Perché l'opinione del Pretore aggiunto sarebbe indifendibile o anche solo contraria alla comune esperienza, in altri termini, egli non dice. E che a __________ non sia reperibile sul mercato dell'alloggio un appartamento dignitoso di due locali e mezzo per fr. 1100.– mensili egli non pretende. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
4. Sostiene l'appellante che il premio della cassa malati per l'assicurazione obbligatoria da computare nel suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 324.–, non a fr. 235.– mensili. Il Pretore aggiunto da parte sua ha riconosciuto un premio di fr. 235.– mensili, identico a quello inserito nel fabbisogno minimo della moglie, poiché AP 1 non aveva documentato il premio effettivo (decisione impugnata, pag. 4 in alto). L'interessato produce ora una fotocopia della sua polizza di assicurazione, dalla quale risulta che il premio annuo per la copertura di base ascende a fr. 324.90 mensili con franchigia di fr. 300.– annui (doc. B di appello), prova che a suo parere il primo giudice avrebbe dovuto assumere d'ufficio. A torto. Il principio inquisitorio “illimitato” cui accenna l'appellante è inteso a garantire il fabbisogno in denaro dei figli, non il fabbisogno minimo dei genitori. Il cosiddetto principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) di cui beneficiano i genitori consiste unicamente in un obbligo accresciuto di interpello per opera del giudice (FF 2006 pag. 6720 penultimo paragrafo), il quale non è tenuto a esperire prove di sua iniziativa. L'enunciato dell'art. 272 CPC (“il giudice accerta d'ufficio i fatti”) è identico del resto a quello degli art. 247 cpv. 2, 255 e 277 cpv. 3 CPC, mentre nelle procedure rette dal principio inquisitorio “illimitato” il giudice esamina i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso, non si può dire che riconoscendo al marito lo stesso premio della cassa malati calcolato nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore aggiunto sia caduto in una disparità di trattamento. Al contrario: il premio pagato dall'appellante prevede una franchigia di fr. 300.– annui, mentre la franchigia a carico della moglie assomma a fr. 2500.– annui (polizza di assicurazione allegata al doc. P). Perché sarebbe erroneo – o anche solo
iniquo – riconoscere a entrambi i coniugi, nelle circostanze descritte, un'uguale copertura dei rischi in caso di malattia il convenuto non spiega. Anche su questo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
5. Infine l'appellante critica l'indennità di fr. 100.– mensili che il Pretore aggiunto ha incluso nel suo fabbisogno minimo per le spese di trasferta. Egli sottolinea di dover far capo all'automobile per raggiungere il posto di lavoro due volte al giorno (dandosi il caso anche in giorni festivi) – come ha accertato il primo giudice – in orari non compatibili con l'uso dei mezzi pubblici, di modo che gli andrebbero riconosciuti almeno fr. 300.– mensili. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rimproverato al convenuto, da parte sua, di non avere reso verosimile la spesa effettiva, salvo per quanto riguardava l'imposta di circolazione (fr. 638.– annui) e l'assicurazione obbligatoria del veicolo (fr. 601.30 annui). Per tale ragione gli ha limitato l'indennità a fr. 100.– mensili (pag. 4 verso l'alto). Analogo trattamento egli ha riservato a AO 1, cui ha riconosciuto spese di trasferta per fr. 76.60 mensili (più fr. 60.– di posteggio: decisione impugnata, pag. 4 in basso), pari all'imposta di circolazione e all'assicurazione obbligatoria del veicolo (doc. L e O).
Nell'appello il convenuto non pretende che il rimprovero del Pretore aggiunto sia infondato. Fa valere di dover percorrere 30 km ogni giorno 22 volte al mese in media. A parte il fatto però che tale distanza non risulta minimamente documentata, nulla rende verosimile ch'egli debba sistematicamente usare l'automobile due volte al giorno (nemmeno il primo giudice ha accertato ciò, mentre tutto si ignora sui suoi orari di lavoro). Nessun elemento concreto poi egli adduce in merito agli esborsi effettivi per il veicolo, limitandosi ad affermare che secondo “la normale esperienza della vita” i costi d'esercizio di un'automobile ammontano ad almeno fr. 400.– o 500.– mensili (appello, pag. 3 in fondo).
Se non che, egli può pretendere di vedersi indennizzare solo per l'uso del mezzo a scopo professionale, escluso ogni impiego per diporto. L'argomento non gli è dunque di sussidio. Ne segue che, per quanto severa possa apparire, anche su quest'ultimo punto la decisione impugnata resiste alla critica. Ne discende la reiezione dell'appello.
6. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello, essa non può trovare accoglimento, già per il fatto che il ricorso appariva destituito di possibilità di successo fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
7. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata in pendenza di appello.
8. Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.