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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2013 11.2011.15

31 juillet 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,543 mots·~13 min·3

Résumé

Richieste di giudizio in appello: irricevibilità di conclusioni cassatorie

Texte intégral

Incarto n. 11.2011.15

Lugano 31 luglio 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2010.10 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 29 gennaio 2010 da

 AP 1    

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 1° febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 gennaio 2011 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1967) e AO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 6 febbraio 1997. Dal matrimonio sono nati D__________ (2 dicembre 1997) e S__________ (2 giugno 1999). Durante la vita in comune il marito lavorava per la __________, filiale di __________, mentre la moglie si dedicava al governo della casa e alla cura dei figli. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2002.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela del­l'unione coniugale promossa dal marito davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, il 25 luglio 2003 i coniugi si sono accordati sull'affidamento dei figli alla madre e su un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi) versato da AO 1 (inc. DI.2003.148). In favore di D__________ e S__________ è stata istituita una curatela educativa. I contributi di mantenimento sono stati ridotti dal 1° novembre 2008 a fr. 100.– mensili per ciascun figlio in esito a un'istanza di modifica delle misure protettrici introdotta da AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, in seguito all'avvio, nel luglio del 2006, di un'attività indipendente come restauratore di mobili (inc. DI.2008.146). Il 20 novembre 2009 lo stesso Pretore ha stralciato dai ruoli per desistenza un'azione di divorzio su domanda unilaterale promossa dalla moglie il 4 giugno 2009 (inc. OA.2009.50). AO 1 ha poi iniziato un'attività lucrativa come operaia per la __________ di __________.

                                  C.   Il 29 gennaio 2010 AP 1 ha intentato azione di divorzio, proponendo l'affidamento di D__________ e S__________ alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), offrendo il versamento di un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlio e prospettando la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 9 marzo 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento dei figli, ma ha rivendicato l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio, opponendosi al riparto della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro”.

                                  D.   Il Pretore ha deciso il 10 marzo 2010 di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 22 marzo 2010 l'attore ha rivendicato l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e proposto un contributo di mantenimento imprecisato per i figli a carico della moglie. Nel proprio, del 15 marzo 2010, la convenuta ha ribadito le rispettive domande. Il 26 aprile 2010 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno confer­mato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 17 maggio 2010 e l'istruttoria, cominciata il 20 maggio successivo, è terminata il 21 ottobre 2010. Al dibattimento finale del 9 dicembre 2010 AP 1 ha riaffermato le domande formulate il 22 marzo 2010. AO 1 ha riconfermato il suo punto di vista sulla base di un me­moriale. Il 15 dicembre 2010 l'attore, dando seguito a un invito del Pretore, ha precisato le proprie domande, sollecitando l'affidamento dei figli e quantificando in fr. 100.¿mensili la richiesta di contributo di mantenimento per loro a carico della madre.

                                  E.   Statuendo il 3 gennaio 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ alla madre con esclusivo esercizio dell'autorità parentale, ha affidato S__________ al padre con esclusivo esercizio dell'autorità parentale, ha garantito a entrambi i genitori un diritto di visita al figlio non affidato, ha confermato la curatela educativa per i due minorenni, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1288.– mensili per D__________ (assegni familiari non compresi) e ha ordinato alla cassa pensione di lui il trasferimento di fr. 10 763.– a quella della moglie. Non sono stati prelevati oneri processuali. L'attore è stato tenuto a versare alla convenuta fr. 1900.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2011 nel quale chiede l'annullamento del contributo alimentare per D__________ con rinvio degli atti al Pretore perché completi l'istruttoria e decida di nuovo, come pure del dispositivo sulle spese ripetibili, in riforma del quale egli rivendica un'indennità di fr. 2500.–. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 3 gennaio 2011, sicché il termine di ricorso è quello della legge nuova, di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per D__________ (fr. 1288.– mensili fino alla maggiore età). La decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 4 gennaio 2011. Presentato il 1° febbraio 2011, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per D__________. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, per quel che è del contributo alimentare il primo giudice ha definito il fabbisogno in denaro di D__________ in fr. 2213.– mensili e quello di S__________ in fr. 1703.90 mensili sulla base della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto ai genitori, egli ha imputato ad AP 1 un reddito ipotetico di fr. 4500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1706.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione fr. 277.75, cassa malati fr. 40.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 23.45, imposte fr. 15.–). Il reddito di AO 1 è stato accertato

                                         in fr. 3400.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2732.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione fr. 876.–, posteggio fr. 60.–, cassa malati fr. 380.–, assicurazione dell'automobile fr. 23.45, assicurazione RC privata fr. 13.10, imposte fr. 30.–). Constatato un margine disponibile di fr. 2794.– mensili da parte del marito e uno di fr. 688.– mensili da parte della moglie, il Pretore ha condannato AO 1 a devolvere l'intero suo margine disponibile in favore di D__________ (a lei affidato) e AP 1 a fare altrettanto per S__________ (a lui affidato), versando inoltre ad AO 1 fr. 1288.– mensili per finanziare il fabbisogno scoperto di D__________.

                                   3.   Nell'appello AP 1 fa valere che il fabbisogno minimo della moglie è inferiore rispetto a quello calcolato dal Pretore e il suo più alto. Contesta poi il reddito ipotetico imputatogli dal primo giudice, sostenendo di essere solo un restauratore di mobili e di non avere una formazione di falegna­me, di modo che a lui non possono applicarsi i parametri di salario di tale categoria. Conse­guentemente egli chiede di rinviare l'incarto al Pretore “per completare l'istruttoria e statuire nuovamente e in considerazione dei considerandi della sentenza di seconda istanza”.

                                         a)   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una conclusione meramente cassatoria (ovvero una semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o una richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è ammissibile solo a titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento dell'appello l'autorità superiore non possa statuire, o perché in primo grado non è stata giudicata una parte essenziale del­l'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

                                         b)   Nella fattispecie l'appellante si limita a chiedere il rinvio della causa al Pretore “per completare l'istruttoria e statuire nuova­mente e in considerazione dei considerandi della sentenza di seconda istanza”, ma non formula alcuna conclusione di merito. Certo, egli reputa opportuno che il Pretore “abbia ad assumere tutti i mezzi di prova necessari per calcolare in modo corretto il fabbisogno della moglie e del figlio D__________”. Nulla è dato di sapere tuttavia sui mezzi istruttori che egli intenderebbe far esperire, né il principio inquisitorio illimitato lo esonerava dall'indicarli (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). Quanto alle prove da lui offerte e rifiutate dal Pretore (deposizione del curatore dei figli, dello psicologo di questi ultimi e della direttrice dell'Istituto __________), esse si riferivano manifestamente al problema dell'affidamento e non all'ammontare dei redditi né dei fabbisogni.

                                         c)   Nella fattispecie per di più non si versa nell'ipotesi di una causa che, senza rinvio degli atti in prima sede, non potrebbe essere giudicata nel merito. Critiche sufficientemente motivate sui fabbisogni minimi dei coniugi (pigione di entrambi, locazione del posteggio e premio della cassa malati per la moglie) avrebbero potute essere risolte sulla base della documentazione agli atti. Circa il reddito ipotetico, questa Camera può esaminare liberamente sia la questione di sapere quale attività si possa ragionevolmente esigere da una deter­minata persona, sia la questione di sapere quale possibilità concreta abbia tale persona di esercitare simile attività e di conseguire il reddito prospettato. Ciò posto, nulla impediva all'appellante di formulare conclusioni riformatorie sul contributo alimentare dovuto al figlio D__________. Parimenti questa Camera sarebbe senz'altro stata in grado – dandosi il caso – di riformare al proposito la sentenza impugnata, i fatti accertati dal Pretore non richiedendo di essere completati su punti essenziali. Ne segue che la conclusione tendente all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione non è ricevibile e comporta l'inammissibilità dell'appello.

                                         d)   È vero che un appello sprovvisto di conclusioni sul merito può, nondimeno, risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impu­gnata, emerga senza ombra di dubbio che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la riduzione del contributo alimentare in favore del figlio D__________, tant'è che chiede di ricalcolarne l'ammontare “sulla scorta dell'eventuale eccedenza determinata secondo i criteri illustrati” (appello, pag. 8 a metà). Se non che, pretese pecuniarie devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – ove occorra – l'opportunità di un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti; 137 III 236 consid. 2). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2012.147 del 7 febbraio 2013, consid. 4). Le contestazioni relative a contributi ali­men­tari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (I CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del 25 luglio 2012, consid. 3)

                                         e)   In concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire al figlio in luogo e vece di quello fissato dal Pretore (fr. 1288.– mensili, assegni familiari non compresi). La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Quanto alla conclusione di fr. 100.– mensili avanzata con la petizione,   egli medesimo l'ha lasciata cadere nei successivi allegati di prima sede. Ne segue che, carente di presupposti formali, l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile.

                                   4.   Nell'appello l'interessato chiede altresì di obbligare la moglie a versargli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili di primo grado. Nella misura in cui è subordinata all'accoglimento dell'appello, la conclusione si dimostra senza oggetto, dato l'esito del giudizio. Nella misura in cui fosse – per avventura – proposta a titolo indipendente, la conclusione non è minimamente motivata, l'appellante non confrontandosi con l'argomentazione del Pretore, stando al quale l'attore risultava soccombente per due terzi. Al riguar­do il rimedio si rivelerebbe, quindi, nuovamente inammissibile.

                                   5.   Le spese processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato ad AO 1 per osservazioni. In circostanze del genere la richiesta di gratuito patrocinio va dichiarata priva d'oggetto.

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'interessato precisare se il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, non avendo egli formulato alcuna conclusione cifrata in appello.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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