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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2013 11.2011.136

13 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,915 mots·~20 min·3

Résumé

Modifica del contributo alimentare per i figli fissato in una sentenza di divorzio e rettifica della sentenza con cui il Pretore modifica tale contributo

Texte intégral

Incarto n. 11.2011.136

Lugano 13 maggio 2013/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa DM.2011.1 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione (“istanza”) del 25 gennaio 2011 da

 AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )  

contro

 AP 1  (Thailandia) (patrocinato dall'avv.  PA 1 )

e nella causa SO.2011.133 (rettifica del dispositivo) della medesima Pretura promossa con istanza del 25 agosto 2011 dalla stessa AO 1,

giudicando sull'appello del 21 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 19 agosto 2011 e sul reclamo, contestuale all'appello, contro la decisione emessa dal Pretore il 15 settembre 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 14 maggio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 31 maggio 2000 da AP 1 (1952) e AO 1 nata __________ (1969), omologando una convenzione secondo cui le figlie S__________ (19 settembre 1998) e D__________ (22 agosto 2000) sarebbero state affidate al padre (riservato il diritto di visita della ma­dre), AP 1 impegnandosi a provvedere al loro mantenimento, mentre la moglie avrebbe rinunciato a ogni contributo alimentare per sé.

                                  B.   Con decisione del 27 luglio 2010 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato AP 1 della custodia parentale su S__________, collocata in una famiglia affidataria. Con decisione provvisionale del 12 ottobre 2010 il presidente della Com­missione ha poi tolto a AP 1 anche la custodia parentale su D__________, collocata temporaneamente __________ a __________. Dopo l'istruttoria, il 3 dicembre 2010, la Commissione tutoria regionale ha confermato la privazione della custodia paterna su entrambe le figlie e il collocamento di D__________ nell'I__________, ha affidato S__________ alla madre e ha regolato le relazioni personali tra quest'ultima e D__________, come pure tra il padre e le figlie.

                                  C.   Il 25 gennaio 2011 AO 1 (già __________) si è rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia per far modificare la sentenza di divorzio e ottenere l'affidamento di entrambe le figlie, con obbligo per l'ex marito di versare dal 1° febbraio 2011 un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili a ciascuna di loro. Statuendo il

                                         19 agosto 2011, il Pretore ha attribuito alla madre l'autorità parentale sulle figlie e ha condannato AP 1 a versare dal

                                         1° settembre 2011 un contributo alimentare di fr. 250.– mensili per ognuna di esse. La tassa di giustizia e le spese (fr. 250.– complessivi) sono state poste a carico dello Stato, senza assegnazione di ripetibili. Le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. In accoglimento di una “domanda di completazione” formulata il 25 agosto 2011 da AO 1, con decisione del 15 settembre 2011 il Pretore ha poi modificato la sentenza appena citata, anticipando dal 1° settembre al 1° febbraio 2011 la decorrenza dei contributi alimentari.

                                  D.   Contro le decisioni predette AP 1 è insorto a questa Camera con un atto unico (appello e reclamo) del 21 settembre 2011 nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma dei giudizi impugnati nel senso di respingere la richiesta di contributo alimentare per le figlie. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2012 AO 1 propone di respingere entrambi i rimedi, postulando il beneficio del gratuito patrocinio. Il giudice delegato della Camera ha invitato AP 1 il 10 settembre 2012 a produrre determinata documentazione. Su di essa AO 1 ha avuto modo di esprimersi con osservazioni del 16 novembre 2012.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello

                                   1.   La modifica delle conseguenze del divorzio stabilite in una decisione passata in giudicato è regolata per analogia dalla procedura applicabile all'azione di divorzio (art. 284 cpv. 3 CPC). Trattandosi di modificare conseguenze puramente pecuniarie, nondimeno, l'appello contro la relativa decisione è dato solo se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale valore è sicuramente raggiunto.

                                   2.   Nella decisione del 19 agosto 2011 il Pretore ha accertato che AP 1 risiede attualmente in Thailandia, non esercita alcuna attività lucrativa e percepisce soltanto una rendita d'invalidità SUVA al 20% di fr. 1040.– mensili. In simili circostanze egli ha

                                         ritenuto equa “l'assegnazione di un contributo alimentare di fr. 250.– [mensili] per ciascuna figlia”, vista la situazione finanziaria “molto limitata” dei genitori, già precaria al momento del divorzio e ulteriormente degradatasi dopo di allora.

                                   3.   L'appellante si duole che il Pretore abbia posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 250.– mensili per ogni figlia senza accertare minimamente i parametri adottati per determinarne l'importo. Egli fa valere di trovarsi all'estero in condizioni finanziarie drammatiche, senza lavoro e con l'unico reddito costituito dalla rendita __________ di fr. 1040.– mensili. Ricorda che al momento di lasciare la Svizzera nel 2011 egli era ormai disoccupato, dopo avere intrapreso senza successo un'attività in proprio come gestore di un grotto in __________. Esaurite le indennità di disoccupazione, all'età di 60 anni e con una formazione di meccanico per la posa e la riparazione di macchine industriali a elettroerosione (di cui la ditta produttrice __________ non delega più a terzi la manutenzione), egli non intravede più, “malgrado una ricerca accurata”, alcuno sbocco lavorativo.

                                   4.   In virtù dell'art. 276 CC i genitori devono provvedere al debito mantenimento del figlio. L'entità del contributo alimentare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wull­schle­ger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC). Nella fattispecie il Pretore ha evocato la difficile situazione economica dei genitori, limitandosi – laconicamente – a concludere che pur “volendo stabilire un reddito ipotetico (si tratta di un debitore all'estero e parzialmente invalido) si giustifica unicamente l'assegnazione di un contributo alimentare di fr. 250.– per ciascuna figlia”. Come il convenuto lamenta, l'apprezzamento è a dir poco sbrigativo. La questione è di sapere se, almeno nel risultato, esso resista alla critica.

                                   5.   Intanto AP 1 non pretende che l'attrice sia in grado di contribuire al fabbisogno in denaro delle figlie né discute l'accertamento del Pretore, che ha definito AO 1 indigente (decisione impugnata, pag. 3 in alto). L'unica contestazione verte sulla capacità contributiva di lui. Ora, dagli atti risulta che fino al 31 ottobre 2008, quando si è licenziato dalla __________, __________ (di cui era cofondatore e socio gerente), AP 1 guadagnava oltre fr. 5000.– mensili (fr. 5690.– compresi gli assegni familiari secondo i conteggi salariali da gennaio a ottobre del 2008, fr. 5056.– secondo gli estratti conto della banca __________, fr. 5500.– secondo quanto da lui dichiarato nella richiesta di indennità di disoccupazione del 30 dicembre 2008). Senza lavoro dal gennaio del 2009, egli ha percepito indennità di disoccupazione per una media di fr. 4399.– lordi mensili (basate su un guadagno assicurato di fr. 5500.–). A causa di un infortunio occorsogli il 30 marzo 2009, egli ha beneficiato di indennità __________ per inabilità lavorativa al 100% di fr. 4977.– mensili dal

                                         2 aprile 2009, ridotte a fr. 2488.– mensili (50%) dal 17 agosto 2009 e a fr. 1245.– mensili (25%) dal 15 giugno 2010.

                                         Nel frattempo, dall'aprile all'ottobre del 2010, AP 1 ha gestito il “__________ a __________, salvo rimanere nuovamente disoccupato dopo di allora e riscuotere altre indennità di disoccupazione (calcolate su un guadagno assicurato di fr. 4400.– lordi mensili) dalla seconda metà di ottobre 2010 fino al 19 gennaio 2011, quando ha esaurito il periodo quadro (incarto richiamato doc. I dalla Cassa di disoccupazione __________). Alle indennità per inabilità lavorativa al 25% è subentrata, il 1° luglio 2011, una rendita d'invalidità __________ del 20% di fr. 1040.– mensili, tuttora erogata. Sempre nel corso del 2011 il convenuto si è trasferito in Thailandia. Per un tempo imprecisato egli risulta avere lavorato in un ristorante di __________ __________, chiuso nell'aprile del 2012 (lettera del 25 ottobre 2012 alla Camera). Attualmente egli abita a __________, in Thailandia, nella provincia di __________ (distretto di __________), 360 km a est di __________ (doc. 3 annesso alla sua lettera del 25 ottobre 2012).

                                   6.   Sul fronte dei redditi l'appellante afferma di essere senza lavoro e di vivere unicamente con la rendita mensile __________ di fr. 1040.–, coltivando un po' di frutta e verdura in giardino. Asserisce che in Thailandia gli stranieri non sono autorizzati a svolgere attività lucrativa, “a meno che si tratti di alti dirigenti chiamati apposta nel Paese” (lettera del 25 ottobre 2012 alla Camera). Ciò premesso, occorre domandarsi nondimeno se al convenuto non vada imputato un reddito ipotetico. Non si deve trascurare in effetti ch'egli è pur sempre abile al lavoro nella misura dell'80% e che in presenza di situazioni economiche modeste bisogna mostrarsi esigenti nei confronti di genitori che hanno figli a carico, tenendo calcolo anche delle possibilità di guadagno che non esigono una formazione professionale completa e che si situano nelle fasce basse di reddito (DTF 137 III 121 consid. 3.1), tanto più considerando che l'appellante si è trasferito in Thailandia di propria iniziativa. Il problema è che un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, vista l'età di lui, la formazione professionale, lo stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

                                         Quale attività potrebbe concretamente esercitare all'80% l'appellante in Thailandia è arduo dire. Non si disconosce che dalla seconda metà di ottobre 2010 fino al 19 gennaio 2011, quando ha esaurito il periodo quadro, egli ha riscosso – nel Cantone Ticino – indennità di disoccupazione calcolate su un guadagno assicurato di fr. 4400.– lordi mensili (verosimilmente l'attività di esercente praticata a __________). E AO 1 ha promosso causa il 25 gennaio 2011. Supporre tuttavia che a 59 anni il convenuto potesse svolgere l'attività di esercente in Thailandia è poco verosimile. Certo, egli ha lavorato in un ristorante di __________ __________, chiuso nell'aprile del 2012, ma nulla è dato di sapere sul reddito conseguibile gestendo all'80% un ristorante o lavorando all'80% per un esercizio pubblico nel nord-est della Thailandia, sempre che un'occupazione del genere sia consentita

                                         agli stranieri (ciò che il convenuto nega). Quanto all'attività svolta da AP 1 fino all'ottobre del 2009 (meccanico per la posa e la riparazione di macchine a elettroerosione), non consta ch'essa abbia concrete possibilità di essere praticata in Thailandia, per lo meno nell'area in cui risiede il convenuto, ammesso e non concesso che sia libera agli stranieri.

                                   7.   Ciò posto, non sussistono elementi concreti per imputare al convenuto un reddito virtuale nel luogo in cui vive. D'altro lato l'appellante non può pretendere di vedersi garantire più dell'equivalente del suo minimo esistenziale calcolato secondo i principi del diritto esecutivo (sopra, consid. 4). E nella capitale Bangkok il costo della vita è mediamente il 50.3% rispetto a quello di Zurigo (UBS, Prix et salaires, 2012, pag. 8, in: www.ubs.com/global/it/ wealth_management/wealth_management_research/pri­ces_ earnings. html), mentre a livello nazionale il costo della vita in Thailandia è del 64% inferiore per rapporto a quello medio svizzero (www.numbeo.com). Nulla induce a ritenere che la provincia di __________ si scosti dalla media nazionale. Il minimo esistenziale dell'appellante secondo i principi del diritto esecutivo va quindi stimato in fr. 480.– mensili (fr. 1200.– x 40%), cui si aggiunge il costo dell'alloggio di fr. 220.– mensili (lettera del 25 ottobre 2012 e doc. 4), per un totale di fr. 700.– mensili. Non risultano altre spese. Il convenuto può così destinare alle figlie la differenza tra la rendita mensile __________ di fr. 1040.– mensili e il suo fabbisogno minimo, ovvero fr. 340.– mensili complessivi.

                                         Si conviene che l'appellante è partito spontaneamente per la Thailandia, senza ragioni particolari, e che ciò non deve andare a scapito delle figlie. È altrettanto vero però che la capacità contributiva dell'appellante non sarebbe risultata apprezzabilmente maggiore nel Cantone Ticino. Che AP 1 potesse trovare lavoro all'80% per la prima volta a 59 anni nel settore della ristorazione appare poco probabile, né egli consta essere titolare di una patente di esercente. Che egli potesse impiegarsi all'80% nel campo delle macchine industriali a elettroerosione è ancora meno verosimile, a quell'età i dipendenti del settore essendo notoriamente indotti – se mai – al pensionamento anticipato. Tutto ciò senza dimenticare che per versare fr. 340.– mensili alle figlie nel Cantone Ticino l'appellante avrebbe dovuto, comunque sia, trovare il modo di colmare anzitutto l'ammanco nel proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo. Se ne conclude che, parzial­mente provvisto di buon esito, l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende alla riduzione da fr. 500.– a fr. 340.– mensili complessivi del contributo alimentare per le figlie fissato dal Pretore.

                                   II.   Sul reclamo

                                   8.   Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice “interpreta” o “rettifica” la decisione stessa (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC). Si tratta di un reclamo a norma dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, dato contro una cosiddetta “altra decisione” nei casi stabiliti dalla legge. La trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie la decisione di “rettifica” è intimamente correlata, tuttavia, alla decisione del 19 agosto 2011 impugnata con appello. Per unità della materia ed economia di giudizio giova di conseguenza esaminare il reclamo senza indugio.

                                   9.   Nella decisione di “rettifica” il Pretore ha ac­colto sulla base dell'art. 334 cpv. 1 CPC (da lui esplicitamente richiamato) – come detto – un'istanza “di completazione” della sentenza 19 agosto 2011 presentata il 25 agosto 2011 da AO 1, nel senso che ha anticipato dal 1° settembre al 1° febbraio 2011 la decorrenza dei contributi alimentari posti a carico del convenuto nella sentenza del 19 agosto 2011. Egli riconduce la data del 1° settembre 2011 figurante nel dispositivo n. 2.2 di quest'ultima decisione a una “evidente dimenticanza”, adducendo di avere scordato di giudicare sui contributi di mantenimento intercorsi dal 1° febbraio al 31 agosto 2011. AP 1 fa valere nel reclamo che una “rettifica” non può giustificarsi per mera dimenticanza e che in realtà la data del 1° settembre 2011 è voluta, vista la difficile situazione economica riconosciuta dallo stesso Pretore. Onde l'indebita modifica della sentenza emanata il 19 agosto 2011.

                                10.   Nella fattispecie il dispositivo n. 2.2 della sentenza 19 ago­sto 2011 non era, pacificamente, oscuro né ambiguo. Rimane da

                                         esaminare se fosse incompleto, fermo restando che una rettifica è destinata – come un'interpretazione – a emendare semplici sviste formali, non errori di merito. La modifica del contenuto di una decisione può avvenire solo attraverso i normali rimedi giuridici (I CCA, sentenza inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012, consid. 1). Se un tribunale dimentica, in altri termini, di esaminare – anche solo in parte – una richiesta di giudizio (infra petita), si versa in un diniego di giustizia che va censurato con i normali mezzi d'impugnazione. Si versa per contro in un caso di rettifica se il tribunale, pur avendo esaminato una richiesta di giudizio, dimentica – ad esempio – di formulare il dispositivo (Schwander in: Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 334; Schweizer in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 334; analogamente: Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 8 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art. 334).

                                11.   In concreto il Pretore riconosce, nella decisione del 15 settembre 2011, di non avere statuito per inavvertenza sui contributi alimentari chiesti dall'attrice in favore delle figlie dal 1° febbraio 2011 al 31 agosto successivo. Con tale sentenza egli non si è limitato così a rettificare la decisione del 19 agosto 2011 su un punto già deciso affetto da un vizio formale. Ha statuito ex novo su un punto che non era ancora stato deciso, modificando la sentenza precedente nel merito. Ciò non è ammissibile. Un giudice che constati – come nel caso specifico – di non avere esaminato per svista una richiesta di giudizio può, se mai, accogliere una domanda di interpretazione su tal punto e accertare la lacuna della propria decisione, ciò che abilita la parte interessata a promuovere una nuova causa sulla questione dimenticata (Schwander, op. cit., n. 5 in fine ad art. 334 CPC). Non può invece rimediare al proprio errore modificando il dispositivo della precedente decisione per estenderne la portata a richieste precedentemente scordate.

                                12.   Il reclamante asserisce che in realtà il Pretore non ha dimenticato nulla e che nella decisione del 19 agosto 2011 ha fatto decorrere volutamente i contributi alimentari dal 1° settembre 2011. Oltre che smentita dal Pretore stesso, il quale nella decisione “di rettifica” riconosce la propria inavvertenza, la tesi poggia su una congettura. Che il Pretore abbia inteso far decorrere i contributi alimentari dal 1° settembre 2011 per tenere conto della difficile situazione economica in cui si trova il convenuto è infatti un'illazione priva di riscontro nella sentenza del 19 agosto 2011. Ciò non toglie che il Pretore dovesse – come si è spiegato – respingere la “domanda di completazione” presentata il 25 agosto 2011 da AO 1, la quale avrebbe dovuto impugnare il dispositivo n. 2.2 della sentenza 19 agosto 2011 con appello o reclamo. L'omissione non impedisce all'attrice, in ogni modo (come si è illustrato), dal promuovere una nuova causa vertente sui contributi alimentari che il Pretore ammette di avere dimenticato.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

                                13.   Le spese dell'appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una riduzione dei contributi alimentari per le figlie da fr. 500.– a fr. 340.– mensili complessivi, ma non il loro annullamento. Si giustifica così di addebitargli due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a AO 1 un'equa indennità per ripetibili ridotte. Le spese del reclamo vanno poste a carico invece di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere l'impugnazione, con obbligo di rifondere a AP 1 un' equa indennità per ripetibili.

                                14.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1, la cui indigenza è verosimile (sopra, consid. 7), merita accoglimento (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. Ora, un legale ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura di un memoriale (appello e reclamo) in causa già nota (5 pagine), in un'istanza di gratuito patrocinio (una pagina) e in un memoriale di risposta all'ordinanza del 10 settembre 2012 (2 pagine), presumibilmente attorno alle otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio, arrotondata, va fissata così in fr. 1700.– complessivi.

                                         La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni all'appello e al reclamo merita anch'essa accoglimento, l'interessata trovandosi a sua volta in gravi ristrettezze (tanto da ottenere il gratuito patrocinio già davanti al Pretore), seppure la sua resistenza al reclamo possa giustificarsi solo come estremo tentativo di difendere il contributo di mantenimento per le figlie. L'indennità per ripetibili ridotte a lei spettante per l'appello appare inoltre di difficile – se non impossibile – incasso. Quanto alla retribuzione che spetta al patrocinatore d'ufficio, è necessario procedere una volta di più per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente dedicato alla stesura delle osservazioni al memoriale unico del convenuto, in una causa già nota (5 pagine), e delle osservazioni 16 novembre 2012 alle spiegazioni avversarie provocate dal giudice delegato (un paio di pagine) attorno alle sei ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del citato regolamento), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio, arrotondata, va fissata così in fr. 1300.– complessivi.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                15.   Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'importo e la durata dei contributi alimentari contestati. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza 19 agosto 2011 è così riformato:

                                         AP 1 è condannato a versare dal 1° settembre 2011, in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per la figlia S__________ e un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per la figlia D__________.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   2.   Le spese processuali dell'appello, di fr. 800.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1150.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Il reclamo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza 15 settembre 2011 è così riformato:

                                         L'istanza è respinta.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

                                   4.   Le spese processuali del reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà al reclamante fr. 800.– per ripetibili.

                                   5.   AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per il richiedente alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

                                   6.   AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2 Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la richiedente alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.

                                   7.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione:

                                         – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 5 e 6);

                                         – .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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