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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.10.2011 11.2011.129

13 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,688 mots·~8 min·4

Résumé

Privazione provvisionale della custodia parentale: decisione incidentale

Texte intégral

Incarto n. 11.2011.129

Lugano, 13 ottobre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.56.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1 e  AP 2,  (patrocinati dall' PA 1,)  

alla  

CO 1,

                                         per quanto riguarda la privazione provvisionale della custodia

                                         sui figli

                                         L__________ (2004) e E__________ __________ (2006),

giudicando sul ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la CO 1 ha privato AP 1 e AP 2 della custodia sui figli L__________ __________ (nato il 14 dicembre 2004) e E__________ __________ (nato l'11 settembre 2006), disponendo il collocamento provvisorio di entrambi come interni all'Istituto __________ di __________ da lunedì 16 maggio 2011. Il 16 giugno 2011 la CO 1 ha poi incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di peritare le capacità parentali dei genitori e di presentare un rapporto scritto nel termine di tre mesi, precisando che fin quando il referto non fosse stato ultimato i figli sarebbero rimasti all'Istituto __________, mentre il seguito della procedura sarebbe dipeso “dalle risultanze della perizia e dalle altre informazioni di cui la CO 1 verrà a conoscenza dalla rete”. Tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  B.   AP 1 e AP 2 sono insorti il 15 luglio 2011 contro la decisione appena citata all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che l'11 agosto 2011 ha dichiarato il ricorso irricevibile, i ricorrenti non avendo indicato nemmeno di scorcio quale danno “non altrimenti riparabile” sarebbe derivato loro dal provvedimento incidentale. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, la decisione di lasciare provvisoriamente i figli nell'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avesse consegnato il referto peritale era “puramente confermativa” della precedente, e quindi non impugnabile. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti.

                                  C.   Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 1 e AP 2 hanno presentato un ricorso (“appello”) del 12 settembre 2011 a questa Camera per ottenere che, conferito al rimedio giuridico effetto sospensivo, la decisione della CO 1 sia annullata e il collocamento provvisorio dei figli dichiarato caduco con effetto immediato. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Che si tratti di una decisione finale o incidentale poco importa, l'art. 74a cpv. 3 LPAmm non operando distinzioni al proposito. Il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

                                   2.   I ricorrenti notificano tutta una serie di prove in calce a ogni punto del memoriale, come se questa Camera fosse un'autorità am­ministrativa di primo grado cui incombe l'istruttoria del caso. A parte il fatto però che gli incarti completi dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e della CO 1 figurano già agli atti, le prove offerte non sono di alcun sussidio ai fini del giudizio, che come si vedrà oltre si esaurisce in una decisione di non entrata in materia. Al riguardo non giova quindi attardarsi.

                                   3.   La decisione con cui la CO 1 ha incaricato nella fattispecie il Servizio medico-psicologico di allestire un rapporto peritale sulle capacità parentali dei genitori ha – come rileva l'Autorità di vigilanza sulle tutele – natura “incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause amministrative), poiché non pone termine alla procedura (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44). Una decisione del genere può dunque essere impugnata solo qualora arrechi all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783). Un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito non basta a configurare un danno del genere (Donzallaz, La notion de “préjudice difficilmente réparable” dans le Code de procédure civile suisse, in : CFPG, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 183). Incombe al ricorrente spiegare in che consista tale pregiudizio nel caso specifico.

                                   4.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il ricorso di AP 1 e AP 2 perché costoro nemmeno avevano accennato all'ipotesi di un danno “non altrimenti riparabile”. Oggetto del litigio è sapere pertanto, in concreto, se l'autorità di vigilanza abbia dichiarato il ricorso irricevibile a ragione o a torto, non se la decisione impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile (RtiD II-2006 pag. 658 consid. 4). Nella fattispecie i ricorrenti non pretendono che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia rimproverato loro ingiustamente di non avere addotto alcun danno “non altrimenti riparabile”. Su questo punto non spendono una parola. Si limitano ad asserire che lasciare i figli all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà consegnato il referto peritale recherebbe un pregiudizio irreparabile ai ragazzi, ma a prescindere dal fatto che ciò riguarda il collocamento dei figli, non l'esecuzione del referto, essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non è (più) sapere se nelle circostanze spe­cifi­che si ravvisino i presupposti di un danno irreparabile, bensì se l'Autorità di vigilanza sulle tutele sia caduta in errore dichiarando il ricorso del 15 luglio 2011 irricevibile per non avere gli interessati prospettato danno alcuno (RtiD II-2006 pag. 658 consid. 5). Ne segue che, privo di motivazione pertinente, in merito alla decisione di ordinare un rapporto peritale sulle capacità parentali dei genitori il ricorso davanti a questa Camera va dichiarato d'acchito irricevibile.

                                   5.   Per quanto riguarda la decisione di lasciare i figli all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà ultimato il rapporto sulle capacità parentali dei genitori, la decisione della CO 1 ha una volta ancora carattere incidentale, poiché non pone termine alla procedura. E siccome i ricorrenti non pretendono nemmeno al riguardo che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia rimproverato loro ingiustamente di non avere motivato un danno irreparabile, l'impugnazione davanti a questa Camera va dichiarata a suo turno irricevibile.

                                         Anzi, a ben vedere il ricorso in rassegna si rivela doppiamente irricevibile, dal momento che su questo punto la decisione impugnata ha non solo carattere incidentale, ma anche provvisionale, essendo d'indole meramente provvisoria. Ora, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che le decisioni con cui le autorità tutorie ordinano misure provvisionali possono essere impugnate solo ove tali misure siano state adottate previo contraddittorio (RtiD II-2005 pag. 697 consid. 5 segg.). Nel caso precipuo non risulta – contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele – che la CO 1 abbia sentito i genitori sul fatto che i figli debbano rimanere all'Istituto __________ fin quando il Servizio medico-psicologico non avrà concluso il noto referto. AP 1 e AP 2 avevano quindi il diritto di chiedere entro 10 giorni che la misura fosse revocata o modificata, “previo esercizio del diritto di essere sentiti” (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Non consta che ciò sia avvenuto. I ricorrenti si dolgono invero di non essere stati ascoltati, ma l'unica richiesta da loro formulata alla CO 1 per un incontro “a brevissimo termine” è del 3 agosto 2011 (doc. N nell'incarto n. 285.2011/R.70.2011 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele), mentre la decisione del 16 giugno 2011 è stato loro intimata il 1° luglio 2011. Ne segue che, non essendo stata emanata previo contraddittorio, la decisione di lasciare i figli all'Istituto __________ finché il Servizio medico-psicologico non avrà consegnato il referto sulle capacità parentali dei genitori non era impugnabile. Onde la duplice irricevibilità del ricorso.

                                   6.   Gli oneri della decisione odierna seguono la regola della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il caso sfuggendo a un esame di merito (art. 21 LTG per analogia). Il ricorso non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema di ripetibili.

                                   7.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.                           

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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