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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.08.2010 11.2010.94

5 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·901 mots·~5 min·4

Résumé

Interdizione: designazione di un rappresentante provvisorio

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.94

Lugano 5 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 147.2010 (interdizione: rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 , ed  RI 2    

alla  

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio   riguardo alla designazione di   PI 1,   quale rappresentante provvisorio della madre   __________, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 luglio 2010 presentato da RI 1 ed RI 2 contro la decisione emessa il 15 giugno 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 1° aprile 2010 la Commissione tutoria regionale 2 si è rivol-ta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse __________ (1927) in virtù dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), sulla base di un rapporto del di lei medico curante, del 22 febbraio 2010;

                                         che con decisione di quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante il figlio PI 1 (art. 386 cpv. 2 CC);

                                         che gli altri due figli dell'interessata, RI 1 ed RI 2, hanno contestato il 9 aprile 2010 sia l'istituzione della rappresentanza provvisoria sia la persona del rappresentante;

                                         che con decisione del 15 giugno 2010 l'Autorità di vigilanza ha respinto l'opposizione alla designazione di PI 1 quale rappresentante della madre, rinviando in separata sede il giudizio sull'istituzione della rappresentanza provvisoria come tale;

                                         che contro tale decisione RI 1 ed RI 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 7 luglio 2010 per ottenere la revoca di PI 1 quale rappresen-tante provvisorio di __________ o, in subordine, la nomina di più tutori a norma dell'art. 379 cpv. 2 CC;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della decisione al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la decisione impugnata, intimata agli appellanti il 15 giugno 2010 (distinta d'impostazione agli atti), è stata ritirata da RI 1 il 16 giugno 2010 e da RI 2 il 17 giugno 2010 (informazioni dalla Posta Svizzera inerenti ai recapiti 98.00.__________);

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a de-correre rispettivamente giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno 2010 per giungere a scadenza rispettivamente martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2010;

                                         che nelle circostanze descritte il memoriale degli appellanti, consegnato all'ufficio postale di __________ l'8 luglio 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;

                                         che nel loro allegato gli appellanti non accennano – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

                                         che ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevi­-bile;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico indu-cono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appel-lanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone d'altro canto problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni e non avendo dunque cagionato costi presumibili;

                                         che circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in te- ma di interdizione sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), senza riguardo a questioni di va­-lore trattandosi di designare la persona del rappresentante provvisorio;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   ; – Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio; – .

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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