Incarto n. 11.2010.93
Lugano, 17 agosto 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.127 (responsabilità degli organi di tutela: esperimento di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 giugno 2010 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 2 __________, CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 , e CO 7 (rappresentato da),
giudicando ora sulla dichiarazione del 27 luglio 2010 con cui il Pretore ha dichiarato di ravvisare un caso di esclusione nei propri confronti;
premesso che il 28 luglio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città la convocazione dell'avv. CO 2, di __________, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e del CO 7 per un esperimento di conciliazione (art. 354 CPC);
preso atto che, ravvisando in sé un caso di esclusione nei confronti dell'avv. CO 2, il Pretore ha avvertito il 30 giugno 2010 le parti, cui ha assegnato un termine di cinque giorni per esprimersi;
constatato che le parti sono rimaste silenti, sicché il Pretore ha trasmesso la dichiarazione di astensione a questa Camera (Rep. 1997 pag. 212 n. 51);
ricordato che l'art. 26 lett. a CPC prevede l'esclusione dall'ufficio di giudici fino al quarto grado di parentela (primi cugini) con una delle parti o dei patrocinatori;
accertato che il Pretore è secondo cugino dell'avv. CO 2 e non versa quindi in stato di esclusione, né egli adombra un caso di autoricusazione per grave inimicizia o per altre “gravi ragioni” (art. 29 cpv. 1 combinato con l'art. 27 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte nulla osta all'esercizio del magistero da parte del Pretore, il quale ha comunicato del resto alla Camera, il 5 agosto 2010, di avere riflettuto sul caso e di non sentirsi né prevenuto né coinvolto emotivamente per dover indire l'esperimento di conciliazione;
stabilito che, ciò posto, la procedura di esclusione va dichiarata senza oggetto;
rilevato che, nessuna delle parti avendo postulato l'astensione del giudice, non si riscuotono oneri processuali e che, nessuna delle parti avendo formulato osservazioni all'annuncio di esclusione, non si pone il problema di statuire su eventuali indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La dichiarazione di esclusione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – , ; – ; – ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.