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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.08.2010 11.2010.90

30 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,201 mots·~11 min·3

Résumé

Accesso necessario: eccezioni processuali del convenuto

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.90

Lugano, 30 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.11 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 aprile 2009 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando ora sul decreto del 22 giugno 2010 con cui il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate dal convenuto con la duplica;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 luglio 2010 presentato dal AP 1 contro il decreto emesso il 22 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   La ditta AO 1 ha promosso causa il 2 aprile 2009 davanti al Pretore del Distretto di Riviera contro il AP 1 per ottenere che l'ufficiale del registro fondiario sia tenuto a iscrivere una servitù di accesso necessario pedonale e veicolare sulla particella n. 4649 RFD di __________, proprietà del AP 1, in favore della propria particella n. 4650 “in corrispondenza della cava n. 9, e meglio come alla planimetria allegata”. A tal fine l'attrice ha offerto un'indennità “stabilita dal Pretore, secondo il suo apprezzamento, rispettivamente fissata sulla base di una perizia”. Con risposta del 4 maggio 2009 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato l'8 giugno 2009, confermando le richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato l'8 luglio 2009, sollevando determinate eccezioni processuali e postulando il rigetto della petizione in ordine, subordinatamente nel merito.

                                  B.   All'udienza preliminare del 30 settembre 2009 l'attrice ha presentato un memoriale in cui ha contestato le eccezioni mosse dal AP 1 con la duplica. Il Pretore ha autorizzato il convenuto a presentare anch'esso un memoriale entro 15 giorni, dopo di che avrebbe statuito sulle eccezioni. Seduta stante le parti hanno proceduto poi all'udienza preliminare di merito, notificando i loro mezzi istruttori. Il Pretore ha ribadito a verbale che avrebbe emanato l'ordinanza sulle prove solo dopo avere “evaso le domande pregiudiziali”. Il AP 1 ha introdotto un memoriale del 14 ottobre 2009 in cui ha riaffermato ed esteso le proprie eccezioni, instando per l'esecuzione di un sopralluogo e l'allestimento di una perizia. La ditta AO 1 ha inoltrato il 21 ottobre 2009 un ulteriore memoriale di osservazioni nel quale ha avversato le argomentazioni esposte dal AP 1 nell'allegato del 14 ottobre 2009.

                                  C.   Statuendo con decreto del 22 giugno 2010 sulle eccezioni, il Pretore le ha respinte, non senza dichiarare irricevibile parte del memoriale presentato dal AP 1 il 14 ottobre 2009. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla ditta AO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto predetto il AP 1 è insorto mediante appello del 13 luglio 2010 per ottenere che le eccezioni da esso sollevate siano accolte e che il giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato notificato all'attrice per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La verifica dei presupposti e delle eccezioni processuali è una questione di forma. Sulle questioni di forma il Pretore non è tenuto a statuire separatamente dal merito. La procedura ordinaria appellabile – quella applicata nella fattispecie – gli consente anche di “ordinare l'accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali” (art. 99 cpv. 1 CPC). Ciò può avvenire già prima che sia terminato lo scambio degli allegati, “in una sorta d'incidente processuale” (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377), o anche dopo, limitando in tal senso l'udienza preliminare (art. 181 cpv. 1 CPC). Se il Pretore opta per tali possibilità, la causa continua sul solo tema dei presupposti e delle eccezioni processuali finché esso non sarà stato deciso “con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC). Dovesse accertare l'esistenza del presupposto o ritenere infondata l'eccezione processuale, il Pretore statuirà con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Dovesse ravvisare invece la mancanza del presupposto o ritenere fondata l'eccezio­ne processuale, egli statuirà con sentenza, respingendo la petizione in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), sempre che il vizio di forma non sia sanabile “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Il Pretore non è tenuto – come si è visto – a statuire sui presupposti e sulle eccezioni processuali separatamente dal merito. Ove rinunci all'accertamento preliminare sopra descritto, tuttavia, egli deve assumere le proprie responsabilità e con­durre a termine l'istruttoria, statuendo sulla forma e sul merito con un giudizio unico (RtiD II-2009 pag. 623 consid. 7). Nella fattispecie la situazione è ambigua. Il Pretore non ha limitato infatti l'udienza preliminare alle eccezioni sollevate dal convenuto, salvo decidere nel corso dell'udienza medesima che avrebbe emanato l'ordinanza sulle prove solo dopo avere “evaso le domande pregiudiziali”. Avesse inteso limitare l'udienza preliminare, tuttavia, mal si comprende come mai le parti abbiano poi discusso il merito, giacché la causa sarebbe dovuta continuare sul solo tema delle eccezioni proposte finché la questione non fosse stata decisa “con un giudizio definitivo” (sopra, consid. 1). Comunque sia, visto il presumibile esito dell'appello, non giova attardarsi. Conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                   3.   Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che quanto il convenuto aveva sollevato non nella duplica, bensì nel susseguente memoriale del 14 ottobre 2009, era tardivo (art. 78 cpv. 1 seconda frase CPC combinato con il cpv. 2). Nella misura in cui il AP 1 eccepiva l'irricevibilità della petizione perché la ditta AO 1 non avrebbe indicato “dove esattamente il chiesto diritto di passo dovrebbe essere esercitato e nemmeno quali misure di sicurezza si intendono adottare” (punto 7 lett. c), l'assunto risultava così irricevibile (decreto impugnato, consid. 1).

                                         Nell'appello il convenuto non si confronta con l'argomentazione del Pretore. Adduce che “la petizione è irricevibile anche perché non è con esattezza delimitato il tragitto dell'accesso, e serve a definire i diritti e i doveri delle parti” (appello, punti 2 e 3). Non tenta neppure di spiegare, tuttavia, come mai l'eccezione sarebbe tempestiva pur essendo stata sollevata solo nel memoriale del 14 ottobre 2009, posteriore alla duplica. Del tutto privo di motivazione, al proposito l'appello si dimostra già di primo acchito inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   4.   Per quel che è dell'eccezione secondo cui la petizione sarebbe irricevibile, non potendosi impartire un ordine all'ufficiale del registro fondiario senza ottenere l'accertamento previo del diritto di cui si intende chiedere l'iscrizione, il Pretore l'ha respinta. A suo avviso l'attrice avrebbe sì dovuto postulare l'accertamento del diritto all'accesso necessario. Tuttavia – egli ha continuato – “l'indicazione degli estremi” nella richiesta di giudizio, “nonché il contenuto della petizione sono sufficientemente chiari e determinati e permettono sia al giudice che alla controparte di determinarsi, come del resto già è stato fatto nelle diverse comparse, con piena cognizione sull'oggetto della lite” (decreto impugnato, consid. 3.2 in fine).

                                         L'appellante torna a ripetere che l'ufficiale del registro fondiario non può procedere da sé all'iscrizione di un diritto, ma che ciò “esige un giudizio del giudice competente” (appello, punto 1.1). Se non che, una volta ancora egli evita di confrontarsi con l'opinione del Pretore. Che l'ottenimento di un accesso necessario richieda un'azione di condanna (per obbligare la controparte a far iscrivere la servitù) o un'azione costitutiva (per farsi riconoscere giudizialmente la servitù) è vero (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 66 ad art. 694 CC). Che si possa chiedere al giudice di impartire disposizioni vincolanti all'ufficiale del registro fondiario, dandosi renitenza della controparte, solo ove sia accolta l'una o l'altra azione è indubbio (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 10 ad art. 665). L'appellante non illustra tuttavia perché la richiesta di giudizio formulata dall'attrice nella petizione non possa essere interpretata a tale stregua. L'attrice non chiede in effetti che si impartiscano ordini senza causa all'ufficiale del registro. Insta perché si inviti l'ufficiale a iscrivere “una servitù di passo necessario pedonale e con veicoli di cantiere a favore del fondo n. 4650 intestato alla ditta AO 1 e a carico del fondo n. 4649 intestato al AP 1, in corrispondenza della cava n. 9, e meglio come alla planimetria allegata”. Ora, per disporre un'ingiunzione del genere il Pretore deve riconoscere all'attrice il diritto di accesso necessario. Per quale ragione ciò non possa avvenire nella motivazione della sentenza, ma debba necessariamente formare oggetto dei dispositivi l'appellante non dice. Carente di requisiti formali, anche su questa eccezione l'appello si rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   5.   Il Pretore ha respinto altresì l'eccezione, stando alla quale la petizione sarebbe irricevibile per non avere l'attrice indicato l'ammontare dell'indennità offerta in contropartita dell'accesso necessario. A mente del primo giudice la ditta AO 1 si è rimessa all'apprezzamento suo o, in subordine, alle risultanze di una perizia, sicché la fattispecie non è assimilabile a quella pubblicata in DTF 104 II 306 consid. 4, nella quale il richiedente non aveva presentato conclusioni circa la questione dell'indennizzo.

                                         L'appellante reitera la sua tesi, stando alla quale chi chiede un accesso necessario deve quantificare l'indennità offerta, ma

                                         omette una volta di più qualsiasi confronto con la motivazione del decreto impugnato. Nemmeno di scorcio esso cerca di indicare perché non sia sufficiente definire nel memoriale conclusivo l'indennità proposta per l'ottenimento di un accesso necessario. Si limita ad affermare che “il AP 1 non intende accettare siffatto metodo, che potrebbe essere origine di altre controversie” (appello, punto 6). L'asserto non è comprensibile. Intanto la giurisprudenza del Tribunale federale citata dal Pretore, che il convenuto sembra reputare troppo generosa, è se mai criticata in dottrina siccome troppo rigida, nel senso che la definizione dell'indennità potrebbe anche essere rinviata a separato giudizio (Liver in: ZBJV 116/1980 pag. 146 in alto). A parte ciò, è inevitabile che sull'ammontare dell'indennità possano sorgere disaccordi. Essenziale è che il Pretore abbia gli elementi per decidere al momento in cui emana la sentenza. Privo di adeguata motivazione anche su questo punto, l'appello denota la sua inconsistenza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   6.   A parere dell'appellante infine la concessione dell'accesso necessario “avrebbe anche effetti negativi sui programmi che il AP 1 intende svolgere”, mirando quest'ultimo a “liberare il fondovalle per estendere la zona industriale”, obiettivo irraggiungibile ove vi fosse una cava in esercizio (appello, punto 4). Ora, mal si intravede quale attinenza abbiano allegazioni simili con la forma del processo. Tutt'al più attengono al merito, ma nulla hanno a che vedere con questioni d'ordine. Del tutto fuori argomento, anche al riguardo l'appello sfugge a qualunque disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla ditta AO 1 per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). La questione è di sapere se il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. Ora, il valore litigioso dell'azione principale corrisponde in concreto al maggior valore che l'accesso necessario conferirebbe alla particella n. 4650, rispettivamente al deprezzamento che deriverebbe alla particella n. 4649 (art. 9 cpv. 3 CPC combinato con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Dagli atti non risulta alcun dato. Incomberà pertanto all'istante rendere verosimile l'ammontare del valore litigioso nell'eventualità di un ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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